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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07594/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40264/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso eccepisce il travisamento della prova e il mancato riconoscimento dell'attenuante del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato disponeva in casa di hashish pari a 4.600 dosi e che era già stato arrestato pochi mesi prima per la detenzione di 8 chili di hashish e 90 grammi di marijuana; Rilevato che i Giudici hanno correttamente escluso il fatto di lieve entità in ragione della quantità di stupefacente rinvenuto, della circostanza che fosse in parte confezionato, della disponibilità di documentazione contabile dell'attività criminosa, del recentissimo precedente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40264/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso eccepisce il travisamento della prova e il mancato riconoscimento dell'attenuante del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato disponeva in casa di hashish pari a 4.600 dosi e che era già stato arrestato pochi mesi prima per la detenzione di 8 chili di hashish e 90 grammi di marijuana; Rilevato che i Giudici hanno correttamente escluso il fatto di lieve entità in ragione della quantità di stupefacente rinvenuto, della circostanza che fosse in parte confezionato, della disponibilità di documentazione contabile dell'attività criminosa, del recentissimo precedente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07594/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris