CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19769/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di LODIdato ayyjsg-allparti,_ - udita la relazione svolta dal Co igliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3569/25 Ellaouzi + [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0