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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23291/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39S19 I148R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47P43 E372U), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S54 D823S), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S29 I148T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P23 I148U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A43 I148G), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 964/2018 (pubblicata il 24 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22319/2018 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Servitù – opposizione di terzo ordinaria lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1055/2005, pronunciando sulla domanda di opposizione di terzo formulata ai sensi dell’art. 404 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta all’ottenimento dell’annullamento della sentenza n. 37/1998 della stessa Corte di appello (mediante la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Vasto depositata il 7 marzo 1992, con cui venne accolta la domanda proposta nel 1986 dai citati Vicoli e Colanti, con la condanna dei fratelli Marchetta ad arretrare il loro fabbricato alla distanza contrattualmente prevista con la scrittura tra gli stessi intervenuta il 3 novembre 1982, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di lite), previo riconoscimento della qualità di litisconsorte necessaria pretermessa alla Bassano, che, quale coniuge in regime di comunione dei beni di [OSCURATO:PERSONA], era anch’ella comproprietaria del fondo interessato dell’actio confessoria servitutis intentata da Vicoli e Colanzi – dichiarava la nullità della citata sentenza opposta e della indicata sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto, rimettendo la causa – ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – allo stesso Tribunale di Vasto per decidere nel merito.

Con atto di riassunzione notificato nel marzo 2006, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al menzionato Tribunale di Vasto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di distanza sul fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 8, part. 765) –di cui essa attrice era comproprietaria con i citati fratelli Marchetta – confinante con il terreno dei predetti Vicoli e Colanzi (in catasto al foglio 8, part. 764), nonché dichiarare l’invalidità e/o inefficacia della scrittura privata costitutiva della servitù di distanza intercorsa tra i fratelli Marchetti, da una parte, e Vicoli-Colanzi dall’altra, stipulata senza la sua partecipazione e senza il suo consenso, malgrado la sua qualità di comproprietaria.

Chiedeva, infine, che venisse dichiarata la regolarità del fabbricato di cui era comproprietaria e la conformità dello stesso alle norme sulle distanze legali in riferimento alla costruzione dei confinanti Vicoli-Colanzi, con il rigetto di ogni avversa pretesa.

Al citato giudizio di riassunzione veniva riunito l’altro giudizio instaurato dai menzionati Vicoli-Colanzi, i quali, a loro volta, chiedevano il rigetto delle domande proposte dalla Bassano con la formulata opposizione, eccepivano l’inammissibilità dell’azione di annullamento degli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro prevista dall’art. 184 c.c. per intervenuta decadenza dal termine annuale da quest’ultima norma contemplato e, comunque, instavano per la condanna delle controparti all’arretramento del loro fabbricato fino alla distanza contrattualmente prevista dal confine con la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni derivati dal ritardo e dall’impossibilità di edificare.

In quest’ultimo giudizio si costituiva la stessa Bassano, invocando il rigetto della domanda sulla base delle ragioni già dedotte con il richiamato atto di riassunzione e, in ogni caso, eccepiva l’intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile controverso per averlo posseduto “animo domini” per oltre venti anni.

I fratelli Marchetti si costituivano aderendo a tutte le domande avanzate dalla Bassano.

All’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito Tribunale di Vasto, con sentenza n. 591/2011, circoscriveva, innanzitutto, l’ambito del giudizio e, per l’effetto, rilevava che la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, con cui era stata accolta l’opposizione di terzo, non incideva sul giudicato formatosi tra le altre parti, restando i suoi effetti limitati alla sfera giuridica del terzo, ritenendo, poi, che fosse decorso il termine annuale di cui all’art. 184 c.c. per l’annullamento dell’atto compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso della moglie [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, dichiarava inammissibile l’opposizione da quest’ultima formulata, così come tutte le altre domande.

2. Decidendo sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 964/2018 (pubblicata il 24 maggio 2018), lo accoglieva parzialmente e, di conseguenza, dichiarava l’invalidità della citata scrittura privata del 3 novembre 1982 intercorsa tra i tre indicati Marchetta ed i coniugiVicoli-Colanzi, per omessa partecipazione e/o accettazione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], in quanto comproprietaria del fondo previsto nel contratto costitutivo di servitù e, per l’effetto, dichiarava che alcun vincolo contrattuale avrebbe potuto essere riconosciuto sui fondi interessati dalla stessa servitù.

A sostegno dell’adottata decisione, pacifica la circostanza della qualità di comproprietaria – in regime di comunione dei beni con il marito [OSCURATO:PERSONA] – della Bassano del fondo, unitamente agli altri due fratelli Marchetta, del fondo in catasto al foglio 8 part. 765, la Corte abruzzese rilevava che, in applicazione dell’art. 1059, comma 1, c.p.c. l’atto compiuto da uno solo o alcuni dei comunisti non avrebbe potuto determinare la costituzione della servitù, non produceva effetti e non determinava pregiudizi nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.

Con riferimento all’eccezione di intervenuta decadenza accolta con l’impugnata sentenza di primo grado, la Corte di appello osservava – diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado - che avrebbe potuto essere ritenuta fondata, dal momento che l’anno per la decorrenza di detto termine deve farsi decorrere dalla conoscenza dell’atto o dalla sua trascrizione o, in mancanza dell’una o dell’altra, dallo scioglimento della comunione, decorrenza che, nel caso di specie, non si era venuta a verificare per la mancata trascrizione della scrittura privata in questione, né le parti eccipienti avevano offerto idonee prove in proposito.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito, con un congiunto controricorso, tutte le parti intimate.

I difensori di tutte le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il formulato motivo, i ricorrenti denunciano –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 184 c.c.

A tal proposito, essi ricorrenti sostengono che la Bassano, sia con le domande proposte con l’opposizione di terzo che nel giudizio di riassunzione, si era limitata a chiedere l’emanazione di una pronuncia dichiarativa dell’inesistenza del diritto di una servitù di distanza a carico del fondo di cui ella era comproprietaria (insieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], con il quale trovavasi in regime di comunione legale) e dell’invalidità, inesistenza ed inefficacia della scrittura privata intercorsa tra i fratelli Marchetta ed essi ricorrenti per omessa partecipazione e/o accettazione della stessa Bassano, comproprietaria, per l’appunto, del fondo previsto nel contratto costitutivo di servitù, senza, tuttavia, invocare l’annullamento di questo atto sottoscritto dal citato coniuge convivente ed in regime di comunione legale dei beni.

Inoltre, i ricorrenti deducono che agli atti esisteva la prova della legale conoscenza di detta scrittura da parte della Bassano,dalla cui acquisizione avrebbe dovuto impugnare l‘atto entro il successivo termine annuale, specificando che, ai fini della sua decorrenza, si sarebbe dovuto porre riferimento, al massimo, al momento della trascrizione del pignoramento – intervenuta il 2 ottobre 1998 - derivato dall’esecuzione della sentenza di secondo grado della Corte di appello di L’Aquila n. 37/1998, con la quale, nel respingere il gravame dei fratelli Marchetta, era stato attestato che la citata scrittura privata conclusa con essi ricorrenti il 3 novembre 1982 aveva valore di atto costitutivo di servitù ed abilitava i proprietari del fondo antistante a chiedere e ad ottenere la demolizione dell’opera abusiva nei limiti che avrebbero consentito il rispetto dei patti violati.

2. Rileva il collegio che bisogna, in via pregiudiziale, farsi carico delle eccezioni preliminari avanzate dai controricorrenti.

La prima attiene ad un asserito difetto di interesse dei ricorrenti ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sul presupposto che l’impugnata sentenza sarebbe passata in giudicato nella parte in cui ha accertato l’irreversibile rigetto delle domande di arretramento del fabbricato e di risarcimento del danno avanzate di coniugi Vicoli-Colanzi, per come deciso dal Tribunale in primo grado con la sentenza n. 591/2011, non appellata dagli stessi né in via principale né in via incidentale.

Si sostiene, in altri termini, che la materia del contendere dedotta in ricorso, limitatamente all’opponibilità alla Bassano della servitù di (deroga alla) distanza (legale) di cui alla scrittura privata pacificamente redatta a sua insaputa (malgrado la qualità di comproprietaria in regime di comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], uno dei tre contitolari del fondo in catasto al foglio 8 part. 765), sarebbe ininfluente poiché l’emananda decisione giammai potrebbe modificare il già intervenuto rigetto della domanda di arretramento e di riparazione del danno, da ritenersi implicitamente abbandonata dagli attuali ricorrenti (non avendo riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tale domanda in secondo grado, né formulato appello incidentale: dall’impugnata sentenza si desume che essi, pur avendo specificamente formulato tale domanda in un separato giudizio di primo grado, poi riunito a quello di opposizione di terzo, si erano limitati a chiedere il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia impugnata di inammissibilità dell’opposizione: cfr. pag. 3, punto 6, e pag. 5, punto 17, della sentenza qui impugnata), con il conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.

Ritiene, al riguardo, il collegio che, ove anche questo effetto di giudicato dovesse considerarsi prodottosi (da cui l’ineseguibilità dell’ordine di arretramento del fabbricato ai fini del rispetto della distanza stabilita con la scrittura privata costitutiva della relativa servitù), deve essere riconosciuta in capo ai ricorrenti la sussistenza di un interesse attuale ad ottenere una pronuncia sul ricorso per sentir, in caso di eventuale accoglimento, dichiarare comunque la validità del contratto costitutivo di tale servitù pur se concluso in assenza della Bassano e senza il suo consenso, ancorché comproprietaria del predetto fondo in regime di comunione legale dei beni con il coniuge stipulante [OSCURATO:PERSONA], e ciò, quantomeno, al fine di poter esercitare un’eventuale azione di risarcimento dei danni per mancata inosservanza dei patti relativi alla costituzione di tale servitù.

Pertanto, tale eccezione deve essere respinta, così come vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito, in quanto palesemente infondate, riferite ai supposti vizi ricondotti alla prospettata violazione dei requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), c.p.c., siccome adeguatamente rispettati con il formulato ricorso.

3. Ciò nondimeno, il complesso motivo proposto dai ricorrenti è infondato e deve essere respinto.

A tal proposito, si osserva che – per come riportato nel corpo dello stesso ricorso (v. pag. 13) – la Bassano aveva chiesto (anche) la dichiarazione di invalidità (quindi pure l’annullamento), oltre che di inesistenza ed inefficacia, della citata scrittura privata costitutiva della servitù per omessa partecipazione alla stessa (e senza averne consapevolezza), malgrado la sua qualità di comproprietaria in regime di comunione legale con il coniuge, con domanda, perciò, riconducibile (cfr., ad es., Cass. n. 16177/2001 e Cass. n. 14093/2010) all’azione prevista dall’art. 184 c.c., (non essendosi, invero, limitata a dedurre di essere stata solo pretermessa, quale litisconsorte necessaria, nel primo giudizio presupposto iniziato nel 1986 dinanzi al Tribunale di Vasto), rispetto alla quale, peraltro, i medesimi odierni ricorrenti avevano eccepito la decadenza per il supposto mancato rispetto del termine previsto dal secondo comma di detta norma.

Da qui consegue, quindi, la legittimità e la fondatezza dell’opposizione di terzo dalla stessa avanzata ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., considerata tempestiva dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza sulla base delle considerazioni di cui al punto 23 di pag. 6 della stessa, secondo cui il termine prescrizionale annuale non poteva farsi decorrere dalla trascrizione della scrittura perché non eseguita, né era rimasto provato che la Bassano ne avesse avuto conoscenza in un determinato o determinabile momento successivo (antecedente all’eventuale scioglimento della comunione), non rilevando - come correttamente ritenuto dalla medesima Corte di appello nella sentenza qui impugnata – che potesse produrre una idonea efficacia a tal fine la sopravvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare nel 1998, stante la diversità del titolo sotteso allo stesso (identificantesi con la sentenza) rispetto alla controversa scrittura ed in virtù anche della mancata notificazione alla Bassano dello stesso atto di pignoramento.

Solo questo adempimento, infatti, avrebbe potuto consentire – in modo equipollente - il decorso del termine annuale di cui all’art. 184, comma 2, c.c., non potendosi ritenere sufficiente la sola mera trascrizione del pignoramento (effettuato a carico degli esecutati), poiché soltanto la valida trascrizione dell’atto compiuto da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidato – quindi, nel caso di specie, il contratto costitutivo della servitù di edificazionead una certa distanza - è efficace per essere a quest’ultimo legalmente opponibile.

4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamentodelle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39S19 I148R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47P43 E372U), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S54 D823S), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S29 I148T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P23 I148U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A43 I148G), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 964/2018 (pubblicata il 24 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22319/2018 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Servitù – opposizione di terzo ordinaria lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1055/2005, pronunciando sulla domanda di opposizione di terzo formulata ai sensi dell’art. 404 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta all’ottenimento dell’annullamento della sentenza n. 37/1998 della stessa Corte di appello (mediante la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Vasto depositata il 7 marzo 1992, con cui venne accolta la domanda proposta nel 1986 dai citati Vicoli e Colanti, con la condanna dei fratelli Marchetta ad arretrare il loro fabbricato alla distanza contrattualmente prevista con la scrittura tra gli stessi intervenuta il 3 novembre 1982, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di lite), previo riconoscimento della qualità di litisconsorte necessaria pretermessa alla Bassano, che, quale coniuge in regime di comunione dei beni di [OSCURATO:PERSONA], era anch’ella comproprietaria del fondo interessato dell’actio confessoria servitutis intentata da Vicoli e Colanzi – dichiarava la nullità della citata sentenza opposta e della indicata sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto, rimettendo la causa – ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – allo stesso Tribunale di Vasto per decidere nel merito. Con atto di riassunzione notificato nel marzo 2006, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al menzionato Tribunale di Vasto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di distanza sul fondo sito in [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 8, part. 765) –di cui essa attrice era comproprietaria con i citati fratelli Marchetta – confinante con il terreno dei predetti Vicoli e Colanzi (in catasto al foglio 8, part. 764), nonché dichiarare l’invalidità e/o inefficacia della scrittura privata costitutiva della servitù di distanza intercorsa tra i fratelli Marchetti, da una parte, e Vicoli-Colanzi dall’altra, stipulata senza la sua partecipazione e senza il suo consenso, malgrado la sua qualità di comproprietaria. Chiedeva, infine, che venisse dichiarata la regolarità del fabbricato di cui era comproprietaria e la conformità dello stesso alle norme sulle distanze legali in riferimento alla costruzione dei confinanti Vicoli-Colanzi, con il rigetto di ogni avversa pretesa. Al citato giudizio di riassunzione veniva riunito l’altro giudizio instaurato dai menzionati Vicoli-Colanzi, i quali, a loro volta, chiedevano il rigetto delle domande proposte dalla Bassano con la formulata opposizione, eccepivano l’inammissibilità dell’azione di annullamento degli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro prevista dall’art. 184 c.c. per intervenuta decadenza dal termine annuale da quest’ultima norma contemplato e, comunque, instavano per la condanna delle controparti all’arretramento del loro fabbricato fino alla distanza contrattualmente prevista dal confine con la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni derivati dal ritardo e dall’impossibilità di edificare. In quest’ultimo giudizio si costituiva la stessa Bassano, invocando il rigetto della domanda sulla base delle ragioni già dedotte con il richiamato atto di riassunzione e, in ogni caso, eccepiva l’intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile controverso per averlo posseduto “animo domini” per oltre venti anni. I fratelli Marchetti si costituivano aderendo a tutte le domande avanzate dalla Bassano. All’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito Tribunale di Vasto, con sentenza n. 591/2011, circoscriveva, innanzitutto, l’ambito del giudizio e, per l’effetto, rilevava che la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, con cui era stata accolta l’opposizione di terzo, non incideva sul giudicato formatosi tra le altre parti, restando i suoi effetti limitati alla sfera giuridica del terzo, ritenendo, poi, che fosse decorso il termine annuale di cui all’art. 184 c.c. per l’annullamento dell’atto compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] senza il consenso della moglie [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, dichiarava inammissibile l’opposizione da quest’ultima formulata, così come tutte le altre domande. 2. Decidendo sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 964/2018 (pubblicata il 24 maggio 2018), lo accoglieva parzialmente e, di conseguenza, dichiarava l’invalidità della citata scrittura privata del 3 novembre 1982 intercorsa tra i tre indicati Marchetta ed i coniugiVicoli-Colanzi, per omessa partecipazione e/o accettazione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], in quanto comproprietaria del fondo previsto nel contratto costitutivo di servitù e, per l’effetto, dichiarava che alcun vincolo contrattuale avrebbe potuto essere riconosciuto sui fondi interessati dalla stessa servitù. A sostegno dell’adottata decisione, pacifica la circostanza della qualità di comproprietaria – in regime di comunione dei beni con il marito [OSCURATO:PERSONA] – della Bassano del fondo, unitamente agli altri due fratelli Marchetta, del fondo in catasto al foglio 8 part. 765, la Corte abruzzese rilevava che, in applicazione dell’art. 1059, comma 1, c.p.c. l’atto compiuto da uno solo o alcuni dei comunisti non avrebbe potuto determinare la costituzione della servitù, non produceva effetti e non determinava pregiudizi nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. Con riferimento all’eccezione di intervenuta decadenza accolta con l’impugnata sentenza di primo grado, la Corte di appello osservava – diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado - che avrebbe potuto essere ritenuta fondata, dal momento che l’anno per la decorrenza di detto termine deve farsi decorrere dalla conoscenza dell’atto o dalla sua trascrizione o, in mancanza dell’una o dell’altra, dallo scioglimento della comunione, decorrenza che, nel caso di specie, non si era venuta a verificare per la mancata trascrizione della scrittura privata in questione, né le parti eccipienti avevano offerto idonee prove in proposito. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con un congiunto controricorso, tutte le parti intimate. I difensori di tutte le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo, i ricorrenti denunciano –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 184 c.c. A tal proposito, essi ricorrenti sostengono che la Bassano, sia con le domande proposte con l’opposizione di terzo che nel giudizio di riassunzione, si era limitata a chiedere l’emanazione di una pronuncia dichiarativa dell’inesistenza del diritto di una servitù di distanza a carico del fondo di cui ella era comproprietaria (insieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], con il quale trovavasi in regime di comunione legale) e dell’invalidità, inesistenza ed inefficacia della scrittura privata intercorsa tra i fratelli Marchetta ed essi ricorrenti per omessa partecipazione e/o accettazione della stessa Bassano, comproprietaria, per l’appunto, del fondo previsto nel contratto costitutivo di servitù, senza, tuttavia, invocare l’annullamento di questo atto sottoscritto dal citato coniuge convivente ed in regime di comunione legale dei beni. Inoltre, i ricorrenti deducono che agli atti esisteva la prova della legale conoscenza di detta scrittura da parte della Bassano,dalla cui acquisizione avrebbe dovuto impugnare l‘atto entro il successivo termine annuale, specificando che, ai fini della sua decorrenza, si sarebbe dovuto porre riferimento, al massimo, al momento della trascrizione del pignoramento – intervenuta il 2 ottobre 1998 - derivato dall’esecuzione della sentenza di secondo grado della Corte di appello di L’Aquila n. 37/1998, con la quale, nel respingere il gravame dei fratelli Marchetta, era stato attestato che la citata scrittura privata conclusa con essi ricorrenti il 3 novembre 1982 aveva valore di atto costitutivo di servitù ed abilitava i proprietari del fondo antistante a chiedere e ad ottenere la demolizione dell’opera abusiva nei limiti che avrebbero consentito il rispetto dei patti violati. 2. Rileva il collegio che bisogna, in via pregiudiziale, farsi carico delle eccezioni preliminari avanzate dai controricorrenti. La prima attiene ad un asserito difetto di interesse dei ricorrenti ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sul presupposto che l’impugnata sentenza sarebbe passata in giudicato nella parte in cui ha accertato l’irreversibile rigetto delle domande di arretramento del fabbricato e di risarcimento del danno avanzate di coniugi Vicoli-Colanzi, per come deciso dal Tribunale in primo grado con la sentenza n. 591/2011, non appellata dagli stessi né in via principale né in via incidentale. Si sostiene, in altri termini, che la materia del contendere dedotta in ricorso, limitatamente all’opponibilità alla Bassano della servitù di (deroga alla) distanza (legale) di cui alla scrittura privata pacificamente redatta a sua insaputa (malgrado la qualità di comproprietaria in regime di comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], uno dei tre contitolari del fondo in catasto al foglio 8 part. 765), sarebbe ininfluente poiché l’emananda decisione giammai potrebbe modificare il già intervenuto rigetto della domanda di arretramento e di riparazione del danno, da ritenersi implicitamente abbandonata dagli attuali ricorrenti (non avendo riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tale domanda in secondo grado, né formulato appello incidentale: dall’impugnata sentenza si desume che essi, pur avendo specificamente formulato tale domanda in un separato giudizio di primo grado, poi riunito a quello di opposizione di terzo, si erano limitati a chiedere il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia impugnata di inammissibilità dell’opposizione: cfr. pag. 3, punto 6, e pag. 5, punto 17, della sentenza qui impugnata), con il conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione. Ritiene, al riguardo, il collegio che, ove anche questo effetto di giudicato dovesse considerarsi prodottosi (da cui l’ineseguibilità dell’ordine di arretramento del fabbricato ai fini del rispetto della distanza stabilita con la scrittura privata costitutiva della relativa servitù), deve essere riconosciuta in capo ai ricorrenti la sussistenza di un interesse attuale ad ottenere una pronuncia sul ricorso per sentir, in caso di eventuale accoglimento, dichiarare comunque la validità del contratto costitutivo di tale servitù pur se concluso in assenza della Bassano e senza il suo consenso, ancorché comproprietaria del predetto fondo in regime di comunione legale dei beni con il coniuge stipulante [OSCURATO:PERSONA], e ciò, quantomeno, al fine di poter esercitare un’eventuale azione di risarcimento dei danni per mancata inosservanza dei patti relativi alla costituzione di tale servitù. Pertanto, tale eccezione deve essere respinta, così come vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito, in quanto palesemente infondate, riferite ai supposti vizi ricondotti alla prospettata violazione dei requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), c.p.c., siccome adeguatamente rispettati con il formulato ricorso. 3. Ciò nondimeno, il complesso motivo proposto dai ricorrenti è infondato e deve essere respinto. A tal proposito, si osserva che – per come riportato nel corpo dello stesso ricorso (v. pag. 13) – la Bassano aveva chiesto (anche) la dichiarazione di invalidità (quindi pure l’annullamento), oltre che di inesistenza ed inefficacia, della citata scrittura privata costitutiva della servitù per omessa partecipazione alla stessa (e senza averne consapevolezza), malgrado la sua qualità di comproprietaria in regime di comunione legale con il coniuge, con domanda, perciò, riconducibile (cfr., ad es., Cass. n. 16177/2001 e Cass. n. 14093/2010) all’azione prevista dall’art. 184 c.c., (non essendosi, invero, limitata a dedurre di essere stata solo pretermessa, quale litisconsorte necessaria, nel primo giudizio presupposto iniziato nel 1986 dinanzi al Tribunale di Vasto), rispetto alla quale, peraltro, i medesimi odierni ricorrenti avevano eccepito la decadenza per il supposto mancato rispetto del termine previsto dal secondo comma di detta norma. Da qui consegue, quindi, la legittimità e la fondatezza dell’opposizione di terzo dalla stessa avanzata ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., considerata tempestiva dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza sulla base delle considerazioni di cui al punto 23 di pag. 6 della stessa, secondo cui il termine prescrizionale annuale non poteva farsi decorrere dalla trascrizione della scrittura perché non eseguita, né era rimasto provato che la Bassano ne avesse avuto conoscenza in un determinato o determinabile momento successivo (antecedente all’eventuale scioglimento della comunione), non rilevando - come correttamente ritenuto dalla medesima Corte di appello nella sentenza qui impugnata – che potesse produrre una idonea efficacia a tal fine la sopravvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare nel 1998, stante la diversità del titolo sotteso allo stesso (identificantesi con la sentenza) rispetto alla controversa scrittura ed in virtù anche della mancata notificazione alla Bassano dello stesso atto di pignoramento. Solo questo adempimento, infatti, avrebbe potuto consentire – in modo equipollente - il decorso del termine annuale di cui all’art. 184, comma 2, c.c., non potendosi ritenere sufficiente la sola mera trascrizione del pignoramento (effettuato a carico degli esecutati), poiché soltanto la valida trascrizione dell’atto compiuto da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidato – quindi, nel caso di specie, il contratto costitutivo della servitù di edificazionead una certa distanza - è efficace per essere a quest’ultimo legalmente opponibile. 4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamentodelle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste
Sentenza Cassazione n. 23291/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris