CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36132-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e SOCI, rappresentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36132/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 776/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 1202/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 maggio 2019, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello di Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha dichiarato improcedibili le domande di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e rigettato quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad esso riuniti, avverso la sentenza di primo grado (pertanto riformata sotto il detto profilo), che, rigettatene le ulteriori domande, aveva condannato al pagamento, in favore della suddetta lavoratrice: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 36.486,92, a titolo di differenze retributive maturate dal 12 giugno 2003 al 28 marzo 2010; [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 16.333,56, a titolo di differenze retributive maturate dal 28 marzo 2010 al dicembre 2014 (oltre che [OSCURATO:SOCIETA]., ai medesimi titolo e somma, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. ed essa sola della somma di € 2.926,18, a titolo di differenze retributive maturate dal dicembre 2014 al marzo 2016); tutto oltre interessi e rivalutazione; 2. sul presupposto della definitività, per la reiezione del ricorso per la cassazione (con sentenza di questa Corte n. 30689/18), della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 733/2014, che aveva in particolare (a conferma dell’accertamento del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3934/2011, di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2003 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, dato atto della cessione del rapporto lavorativo a [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 marzo 2010, di condanna di quest’ultima al riconoscimento di durata del rapporto fin dal primo contratto con diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera e ai successivi inquadramenti di assistente di volo e di assistente di volo senior) dichiarato il diritto della predetta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla ricostruzione della carriera dalla data del primo contratto (12 giugno 2003), ridondante effetti sul rapporto ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto stabilito dal contratto di cessione del rapporto di lavoro del 28 marzo 2010 e ridotto l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, quinto comma legge n. 183/2010 (dalle 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, liquidata dal Tribunale, a 2,5 mensilità), la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: a) ammissibili le domande della lavoratrice, accolte dal Tribunale, di diritto al riconoscimento dell’inquadramento di assistente di volo dal 12 giugno 2004 e di assistente di volo senior dal 12 giugno 2006, ai sensi dell’art. 6 CCAL aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di aumento stipendiale dovuto per l’attribuzione degli scatti di anzianità stabiliti dagli artt. 13, 14 e 15 CCAL, con obbligo della predetta società e di [OSCURATO:SOCIETA]. di ricostruzione della sua carriera, non essendo le differenze retributive, conseguenti al riconoscimento di un superiore inquadramento e di una maggiore anzianità, comprese nell’indennità ai sensi dell’art. 32, quinto comma legge cit.: senza alcuna violazione, pertanto, dei principi di “ne bis in idem”, né di giudicato; b) non preclusiva, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità, la suddetta indennità risarcitoria – in quanto limitata al periodo decorrente dalla scadenza del termine alla pronuncia di nullità dello stesso – del riconoscimento di diritti di diversa natura derivanti dalla conversione del rapporto, quali, nel caso di specie, il periodo pregresso a titolo di ricostruzione della carriera e di scatti di anzianità ad essa conseguenti; c) non viziata di erroneità, né di contraddittorietà, in riferimento all’eccezione di inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., la sentenza del Tribunale impugnata, ma neppure ricorrente la censurata interpretazione, siccome erronea, dell’accordo di cessione del rapporto lavorativo tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. del 28 marzo 2010, per la mera modificazione soggettiva, per effetto di questo, del nuovo datore di lavoro – non solidalmente tenuto con la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a differenza che nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, agli effetti di ricostruzione della carriera dall’inizio del rapporto convertito (12 giugno 2003) – ma subentrato in esso, per la continuità del rapporto, con l’inquadramento e l’anzianità come ricostruiti; d) irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie formulate, di cui le società avevano lamentato la mancata ammissione; e) inammissibili gli errori di conteggio evidenziati per la prima volta in appello; 3. con atto notificato il 20 novembre 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., pure intimata, non ha svolto difese. 4. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010, per non avere la Corte territoriale escluso ogni altro risarcimento del danno, in ragione dell’omnicomprensività dell’indennità risarcitoria prevista dalla norma denunciata, in relazione al periodo intermedio tra la scadenza del termine del primo contratto a tempo determinato e la pronuncia di conversione del rapporto, operante ex tunc , ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2011), decorrente nel caso di specie dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3934/2011, integralmente compreso in tale periodo il rapporto di lavoro tra le parti, iniziato con [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2003 e ceduto il 28 marzo 2010 a [OSCURATO:SOCIETA]. (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. in via di premessa, occorre ribadire che il carattere omnicomprensivo della indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010, valorizzato dalla norma di interpretazione autentica (art. 1, tredicesimo comma legge n.92/2012), comporta che essa ristori per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, essendo esaustiva di tutti i danni che siano conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro in relazione al periodo decorrente dalla cessazione del rapporto a termine alla sentenza che ne ha disposto la ricostituzione (Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 9 gennaio 2015, n. 151; Cass. 20 novembre 2018, n. 29949; Cass. 18 gennaio 2021, n. 702); 3.1. rientra pertanto nell’ambito previsionale della norma il pagamento delle differenze retributive relative al periodo compreso tra l'allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, siccome riferite al danno subito dal lavoratore e da liquidare con carattere forfettario ed omnicomprensivo (Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056): e pertanto quanto dovuto, entro questi limiti temporali, a titolo di retribuzione, compresi eventuali scatti di anzianità non pagati. Ma non anche quanto, al di fuori di tali limiti, spetti al lavoratore per l'eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato: riguardando la ricostruzione i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’anzianità retributiva e contributiva maturata (Cass. 16 giugno 2014, n. 13630), di natura retributiva e non risarcitoria. D’altro canto, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità in questione, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro (“intervalli non lavorati”), per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. 12 gennaio 2015, n. 262; Cass. 2 luglio 2018, n. 17248); 4. le ricorrenti hanno poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 39 c.p.c., 32 legge n. 183/2010, per violazione del giudicato formatosi sull’accertamento del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3934/2011, di riconoscimento del diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera e ai successivi inquadramenti di assistente di volo e di assistente di volo senior e comunque di “ne bis in idem”, per la riproposizione con l’odierno giudizio dalla predetta di domande di condanna a differenze retributive, per diverso inquadramento e relativi scatti di anzianità, già oggetto di quel primo giudizio (con profili anche di violazione del principio di litispendenza), nel quale la lavoratrice aveva riservato a separato giudizio soltanto la quantificazione (secondo motivo); 5. esso è infondato; 6. non sussiste violazione né del giudicato (in esso confluendo la denunciata violazione del principio di litispendenza – operante soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, anche se in gradi diversi – per l’opponibilità del giudicato prima intervenuto – nel caso di specie: sull’accertamento della sentenza n. 3934/2011 del Tribunale di Milano – non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità: Cass. 17 aprile 2023, n. 10183), né del principio di ne bis idem. Sono, infatti, diverse le domande proposte nei due giudizi tra le stesse parti: non essendo stata nel primo (nel quale, in particolare, la lavoratrice aveva richiesto l’accertamento, dalla data di instaurazione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un rapporto a tempo indeterminato, del proprio diritto alla ricostruzione della carriera e ai successivi inquadramenti di assistente di volo e di assistente di volo senior) formulata la domanda, espressamente riservata ad un separato giudizio (appunto, l’odierno), di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tale riconoscimento, al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate dal 12 giugno 2003 al 28 marzo 2010 e di [OSCURATO:SOCIETA]. delle differenze retributive maturate dal 28 marzo 2010 al dicembre 2014: come si evince chiaramente dalla comparazione delle conclusioni nei due giudizi (trascritte a pgg. 13 e 14 del ricorso); 7. le ricorrenti hanno inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369, 1406 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito alla lavoratrice inquadramento e anzianità di servizio – accertati fin dall’inizio del rapporto convertito (con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il 12 giugno 2003 nel (primo) giudizio tra le stesse parti e definito dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 733/2014 – anche nel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un’erronea interpretazione del contratto 2 marzo 2010 (di cessione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] dalla prima alla seconda società), ai sensi dell’art. 1406 c.c., che prevedeva l’attribuzione di “un’anzianità convenzionale” e di “un trattamento retributivo individuale non inferiore a quello precedentemente spettante … sulla base della qualifica e dell’anzianità possedute alla data del trasferimento, attraverso l’eventuale erogazione di un’indennità di volo integrativa”: per effetto di una non corretta interpretazione della norma denunciata, diversa dall’ipotesi di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell’art. 2112 c.c., inapplicabile al caso di specie (terzo motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. nota è la differenza del trasferimento di azienda o di un suo ramo, a norma dell’art. 2112 c.c., dalla c essione del contratto, ai sensi dell’art.1406 c.c., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti e il consenso del lavoratore ceduto (Cass. 17 marzo 2009, n. 6452; Cass. 28 aprile 2014, n. 9361), con il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto (Cass. 5 novembre 2003, n. 16635): pur comportando entrambi gli istituti (il subentro della parte cessionaria e pertanto) la continuità del rapporto di lavoro (nel primo, quale componente di un compendio aziendale; nel secondo nella sua singolarità) nelle effettive consistenza e modulazione derivate dalla successione al dante causa, essi differiscono, tuttavia, per l’applicazione del regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario soltanto nella prima ipotesi (Cass. 29 marzo 2010, n. 7517; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598); 9.1. tanto chiarito, la Corte territoriale ha accertato, sulla base di una corretta applicazione dei principi, anche interpretativi, relativi al contratto di cessione del rapporto di lavoro tra le parti (trascritto a pgg. 18 e 19 del ricorso e da cui risultante – al di là dell’attribuzione alla lavoratrice di “un’anzianità convenzionale” , indicata “esclusivamente ai fini dell’inserimento nelle tabelle retributive di cui al citato [OSCURATO:PERSONA] e senza alcun ulteriore effetto legale o contrattuale”– il riconoscimento alla medesima di “un trattamento retributivo individuale non inferiore a quello precedentemente spettante … sulla base della qualifica e dell’anzianità possedute alla data del trasferimento, attraverso l’eventuale erogazione di un’indennità di volo integrativa”), congruamente argomentata (dal primo al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), il mantenimento inalterato de“i diritti derivanti dall’originario rapporto di lavoro, oggetto di cessione … proseguito con Alitalia CAI sena soluzione di continuità” (così al sesto capoverso di pg. 5 della sentenza). E ciò per effetto dell’accertamento della Corte d’appello di Milano n. 733/2014, in giudicato (dal primo al quinto capoverso di pg. 5 della sentenza), ridondante i ritenuti effetti sul rapporto ceduto a [OSCURATO:SOCIETA].; 10. le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione della sentenza in merito alla mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte “attesa la loro irrilevanza ai fini della decisione” ed alla ravvisata inammissibilità della censura relativa agli errori di conteggio, nella determinazione da parte della lavoratrice delle somme di cui aveva richiesto la condanna delle società resistenti appellanti al relativo pagamento, siccome “proposti per la prima volta in questo grado di giudizio”, nonostante la loro puntuale contestazione nelle memorie difensive da ognuna comunicate in primo grado, specificamente trascritte per la parte d’interesse (quarto e quinto motivo); 11. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parzialmente fondati; 12. si configura, alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il vizio di “mancanza della motivazione”, quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Infatti, ricorre violazione dell'obbligo di motivazione, integrante nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., qualora la sua concisione sia tale da non contenere una sia pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, così da non essere possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721); 12.1. nel caso di specie, la denunciata omessa motivazione non sussiste, in riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte, avendone la Corte territoriale dato una sia pure succinta giustificazione argomentativa (“attesa la loro irrilevanza ai fini della decisione”: al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza); 12.2. essa è invece totalmente mancante, per la parte riguardante la censura sugli errori di conteggio, ritenuta inammissibile sul rilievo della sua deduzione, “per la prima volta in questo grado di giudizio” (così al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza), avendo invece le società puntualmente contestato detti conteggi nelle memorie difensive da ognuna comunicate in primo grado, specificamente trascritte per la parte d’interesse (a pgg. da 22 a 26 del ricorso); 13. le ricorrenti hanno infine dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la novità delle contestazioni dei conteggi compiuti dalla lavoratrice (sesto motivo); 14. esso è assorbito; 15. dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento parziale del quarto e quinto motivo di ricorso, parzialmente rigettati, così come interamente i primi tre ed assorbito il sesto, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi come accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie parzialmente il quarto e il quinto motivo di ricorso, questi rigettat