CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16691-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente- 3591 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 7193/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Patti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n. T9503B503376 \2010 per l'anno 2005 con cui l'Agenzia delle Entrate, avendo accertato varie incongruenze contabili, rimodulava nei confronti della Sessantaset*srl la pretesa fiscale, ai sensi dell'art. 39 comma i lett. D ) DPR n. 600\1973, ritenendo che il contribuente avesse occultato maggiori incassi. Tale avviso era impugnato dalla società contribuente che contestava il metodo utilizzato per individuare il reddito presuntivo. Nel corso di giudizio davanti alla CTP , in cui si era costituita l'Agenzia delle Entrate, era emessq.cartella di pagamento provvisoria relazione all'avviso di accertamento impugnato. Anche tale cartella era impugnata e i giudizi erano riuniti. LA Ctp nel merito rideterminava il maggior imponibile nella misura di 157.749,00. A seguito di appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate e in via incidentale dalla società ,la CTR confermava la decisione di primo grado . Proponeva ricorso in Cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a tre motivi , così sintetizzabili : i)nullità della sentenza per totale assenza di motivazione circa le ragioni del rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società contribuente, violazione degli art. 61 e 36 comma 2 n. 4 D1GS 546\92 e dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 co. i n. 4 cpc. 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma i n. 5 perché la Ctr ha completamente omesso di esaminare la prova fornita circa l'effettiva quantità di tovagliette consumate nel corso dell'anno 2005 . 3)Nullità della sentenza per motivazione manifestamente contraddittoria ed incomprensibile. Violazione deglia rtt. 61 e 36 comma 2 n. 4 DLGS n. 546 \ 92 e dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 comma i n. 4 cpc . Si costituiva la Agenzia delle Entrate , con controricorso ,che non solo chiedeva il rigetto dell'impugnazione ma a sua volta proponeva ricorso incidentale affidandosi a due motivi: i)nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione, nullità della sentenza per violazione dell'art. 432 cpc e dell'art. 53 dlgs n. 546\92 , 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 68 DLGs n. 546\92 , ex art. 360 1 comma n. 3) . Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente si duole che il giudice di appello non avesse esaminato l'appello incidentale da ritenersi quindi rigettato senza alcuna motivazione. Con il secondo motivo la parte deduce l'omesso esame della prova fornita circa la quantità effettiva di tovagliette consumate . Tali motivi stante l'intima connessione vanno esaminati congiuntamente, in quanto il numero delle tovagliette utilizzate nella attività di impresa costituiva il fulcro della tesi sostenuta con l'appello incidentale per travolgere la sentenza di primo grado. Invero avendo la Ctr confermato, per le stesse ragioni già indicate dal primo giudice la sentenza impugnata , e confermato sostanzialmente l'accertamento della Agenzia che aveva ricostruito il reddito , basandosi sul numero di tovagliette utilizzate , ha evidentemente rigettato l'appello incidentale con cui si argomentava che il numero di tovagliette consumate nell'anno 2005 non era quello indicato dalla Agenzia e poi dalla Ctp , ma un numero di gran lunga inferiore in quanto una parte delle tovagliette acquistate nel 2005 , era stata utilizzata per i primi mesi del 2006 come si poteva dedurre dalla circostanza che alcuna fattura di acquisto era stata inserita in contabilità. In realtà non vi è stata alcuna omissione di motivazione circa il rigetto dell'appello incidentale , in quanto il giudice di primo grado e di secondo grado, avevano considerate che le tovagliette acquistate nel 2005 erano state 80000 e che , dedotte alcune quale "sfrid0 "ed uso personale dei camerieri, 66932 erano state tutte utilizzate per lo svolgimento della attività di impresa nel 2005 , come si legge nella pagina 2 della sentenza impugnata (le rimanenze finali delle tovagliette al 31 12 2005 erano state indicate pari a zero dal contribuente) . In altri termini la Ctr ha condiviso le ragioni indicate dall'ufficio nell'accertamento , non accogliendo la tesi del contribuente. Del resto il fatto che le tovagliette per il 2006 siano state acquistate solo dopo i primi mesi del 2006 non imponeva necessariamente ed ineluttabilmente di considerare essere state utilizzate in tale intervallo quelle acquistate nel 2005 perché ben può ipotizzarsi che la parte abbia potuto procedere ad acquisti in nero di tovagliette proprio per occultare reddito , attese le gravi irregolarità già emerse ed evidenziate nell'accertamento . E' chiaro che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, tra quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disatteso il rilievo che, sebbene non menzionati specificamente, è logicamente incompatibile con la decisione adottata , soprattutto come nel caso de quo in cui la ricostruzione del numero di tovagliette si basava su dati forniti dallo stesso contribuente , tenuto conto delle fatture di acquisto nel 2005 in relazione al dato delle rimanenze. (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; CaSS. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la motivazione era manifestamente contraddittoria ed incomprensibile nella parte in cui sebbene il giudice nutriva dei dubbi sul percorso logico seguito dalla Agenzia , finiva poi per smentirsi nel confermare l'attendibilità del calcolo effettuato dal primo giudice. Invero il processo logico preso in considerazione dal ricorrente prende in esame il ragionamento effettuato dai giudici della Ctr per respingere l'appello dell'Agenzia che si doleva del fatto che il costo medio di pasti era di 19,697 e non di 11,54 come calcolato dalla Ctp , e quindi sul punto non aveva alcun interesse a sollevare l'errata motivazione , essendosi con l'appello incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA] solo lamentato della circostanza che non erano state scomputate dal calcolo il numero di tovagliette utilizzate nel 2006 anche se acquistate nel 2005 (circostanza comunque esaminata come si è detto) . Pertanto tale motivo va rigettato.In ordine al ricorso incidentale proposto dalla Agenzia, con il primo motivo si duole del vizio di extrapetizione , nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 cpc e dell'art. 53 dlgs. N. 546 \92. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie che la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado , ora nessuna doglianza di extrapetizione era stata dedotta in appello dalla Agenzia come si evince dal motivo di appello riportato nel ricorso . Inoltre la Ctr adeguandosi alla Ctp aveva determinato il valore degli introiti moltiplicando il numero delle tovagliette utilizzate. nel 2005 per il costo medio di ogni pasto , determinato in euro 11, 95 ,non condividendo il valore del singolo pasto proposto dalla Agenzia. Se non era stato dedotto il difetto di extra- petizione per la sentenza di primo grado, certamente non può essere dedotta un tale difetto per la sentenza di secondo grado conforme alla prima , rappresentando un quid novi . Per quanto riguarda il secondo motivo , con cui è stata criticato il capo della sentenza di appello che aveva annullato la cartella provvisoria emessa in relazione all'atto di accertamento impugnato. Come si vede l'annullamento della cartella provvisoria emessa derivava, a prescindere dalle motivazioni rese, dal fatto che l'accertamento era stato modificato in sede contenziosa in misura consistente , previa riduzione dei ricavi omessi . Come è noto l'art. 15, comma i, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, consente la riscossione del tributo in diversa misura a secondo della fase contenziosa in relazione alla decisione emessa. Inoltre l'art. 68 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (tra le tante, Cass. 31/10/2018, n. 27803). Ora, la potestà di emettere la cartella di riscossione provvisoria, in quanto posta a garanzia del credito erariale non ancora definitivo, deriva la sua legittimità pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante. Ne consegue che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente modificando la cartella emessa non più legittima . Come si vede l'annullamento della cartella provvisoria costituisce una conseguenza dell'annullamento sia pure parziale dell'accertamento, e quindi era onere della Amministrazione fiscale di sostituire la cartella provvisoria emessa in base all'accertamento con altra che tenesse conto della modifica medio tempore intervenuta in sede giudiziaria . Come si vede l'annullamento della cartella provvisoria era la naturale conseguenza del fatto che il titolo su cui si basava era quantomeno in parte venuto meno, il che imponeva un nuovo calcolo e una nuova notifica per consentire alla contribuente società accertare se la nuova cartella era conforme all'accertamento definito , • , provvi 0AA nte in sede gziale 5 ‘14„./ "41 tif•-• 9."4"reh tati; Pertanto va respinto il ricorso prin pale e q{iello incidentale, e stante 1 l'AVO 43-4 la reciproca soccombenza le spese processuali del grado vanno compensate. P. Q.M La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que