CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25379/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 25 4 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20gennaio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I ; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 25379/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che avverso l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l’inosservanza del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; r.g. n. 25379/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi -non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato il terzo pignorato ( il tesoriere del Comune debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di Pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n