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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03907/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato continuato, commesso dal 15 gennaio 2016 al 15 gennaio 2017.

All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di euro 61.226, riscossa per conto del Comune di Gevova dai clienti delle strutture alberghiere a titolo di imposta di soggiorno.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen. e all'elemento oggettivo del reato.

In sede di legittimità si è più volte affermato come non sia sufficiente per configurare il peculato il solo inadempimento dell'obbligo di restituire le somme ricevute, essendo necessaria una vera e propria interversione del possesso.

Questione, nella specie, non dimostrata.

2.2. Violazione del disposto dell'art. 180, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, degli artt. 2, secondo comma, e 314 cod. pen., dell'art. art. 9

I. 689 del 1981.

La Corte di appello immotivatamente ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in tema di imposta di soggiorno introdotta con il citato art. 180.

A favore della tesi è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2020, mentre in sede di legittimità è rinvenibile un'isolata pronuncia (n. 30227 del 2020), che tuttavia non considerava l'inserimento di un nuovo illecito amministrativo e non analizzava attentamente la nuova norma.

La retroattività della lex mitior garantisce il rispetto dei parametri convenzionali e costituzionali.

2.3. Erronea applicazione dell'art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Gli argomenti esposti per non riconoscere l'attenuante in esame contrastano con l'obiettiva tenuità del fatto, da valutare alla stregua di un giudizio che non deve limitarsi all'oggettività del fatto e alle conseguenze patrimoniali della attività criminosa, ma considerare il fatto nella sua globalità (nella specie non sono state considerate le ragioni che lo hanno determinato).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è aspecifico e meramente reiterativo di una questione affrontata dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi scrutinabili in questa sede.

La Corte di appello ha infatti rilevato che non solo il Comune aveva effettuato diversi solleciti per richiedere le somme riscosse dall'imputato, ma che era stato lo stesso imputato ad aver ammesso di aver utilizzato le suddette somme per soddisfare debiti della società.

3. Sulla questione in diritto dedotta con il secondo motivo, è sufficiente rilevare che al momento della redazione del ricorso (18 febbraio 2021) si era già nuovamente pronunciata la Corte di legittimità, confermando l'arresto citato dal ricorrente e offrendo argomenti ulteriori a sostegno della tesi che esclude la depenalizzazione di condotte di peculato commesse prima della introduzione della nuova normativa in tema di imposta di soggiorno (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286).

E' appena il caso di precisare che questo orientamento ha trovato conforme applicazione nella giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, Sez. 6, n. 40533 del 18/10/2021; Sez. 6, n. 33568 del 15/06/2021; Sez. 6, n. 28664 del 12/04/2021; Sez. 6, n. 23904 del 23/02/2021; Sez. 6, n. 22117 del 15/04/2021; Sez. 6, n. 19680 del 27/01/2021; Sez. 6, n. 18105 del 26/01/2021; Sez. 6, n. 16791 del 24/03/2021).

La stessa sentenza di merito citata a sostegno del ricorso risulta essere stata annullata da Sez. 1, n. 21890 del 16/04/2021, in applicazione degli stessi principi enunciati dalle precedenti pronunce.

4. Il terzo motivo è aspecifico, posto che la Corte di appello, facendo buon governo della costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte in tema dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. (ex multis, Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259501) - in base alla quale la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato - ha esaminato la tesi difensiva (che faceva leva sulle motivazioni della condotta), ritenendola, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, inidonea a mitigare la gravità del fatto, che oggettivamente - per durata delle condotte e per entità della somma appropriata - non si presentava di particolare tenuità.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato continuato, commesso dal 15 gennaio 2016 al 15 gennaio 2017. All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di euro 61.226, riscossa per conto del Comune di Gevova dai clienti delle strutture alberghiere a titolo di imposta di soggiorno. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen. e all'elemento oggettivo del reato. In sede di legittimità si è più volte affermato come non sia sufficiente per configurare il peculato il solo inadempimento dell'obbligo di restituire le somme ricevute, essendo necessaria una vera e propria interversione del possesso. Questione, nella specie, non dimostrata. 2.2. Violazione del disposto dell'art. 180, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, degli artt. 2, secondo comma, e 314 cod. pen., dell'art. art. 9 I. 689 del 1981. La Corte di appello immotivatamente ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in tema di imposta di soggiorno introdotta con il citato art. 180. A favore della tesi è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2020, mentre in sede di legittimità è rinvenibile un'isolata pronuncia (n. 30227 del 2020), che tuttavia non considerava l'inserimento di un nuovo illecito amministrativo e non analizzava attentamente la nuova norma. La retroattività della lex mitior garantisce il rispetto dei parametri convenzionali e costituzionali. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Gli argomenti esposti per non riconoscere l'attenuante in esame contrastano con l'obiettiva tenuità del fatto, da valutare alla stregua di un giudizio che non deve limitarsi all'oggettività del fatto e alle conseguenze patrimoniali della attività criminosa, ma considerare il fatto nella sua globalità (nella specie non sono state considerate le ragioni che lo hanno determinato). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è aspecifico e meramente reiterativo di una questione affrontata dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi scrutinabili in questa sede. La Corte di appello ha infatti rilevato che non solo il Comune aveva effettuato diversi solleciti per richiedere le somme riscosse dall'imputato, ma che era stato lo stesso imputato ad aver ammesso di aver utilizzato le suddette somme per soddisfare debiti della società. 3. Sulla questione in diritto dedotta con il secondo motivo, è sufficiente rilevare che al momento della redazione del ricorso (18 febbraio 2021) si era già nuovamente pronunciata la Corte di legittimità, confermando l'arresto citato dal ricorrente e offrendo argomenti ulteriori a sostegno della tesi che esclude la depenalizzazione di condotte di peculato commesse prima della introduzione della nuova normativa in tema di imposta di soggiorno (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286). E' appena il caso di precisare che questo orientamento ha trovato conforme applicazione nella giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, Sez. 6, n. 40533 del 18/10/2021; Sez. 6, n. 33568 del 15/06/2021; Sez. 6, n. 28664 del 12/04/2021; Sez. 6, n. 23904 del 23/02/2021; Sez. 6, n. 22117 del 15/04/2021; Sez. 6, n. 19680 del 27/01/2021; Sez. 6, n. 18105 del 26/01/2021; Sez. 6, n. 16791 del 24/03/2021). La stessa sentenza di merito citata a sostegno del ricorso risulta essere stata annullata da Sez. 1, n. 21890 del 16/04/2021, in applicazione degli stessi principi enunciati dalle precedenti pronunce. 4. Il terzo motivo è aspecifico, posto che la Corte di appello, facendo buon governo della costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte in tema dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. (ex multis, Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259501) - in base alla quale la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato - ha esaminato la tesi difensiva (che faceva leva sulle motivazioni della condotta), ritenendola, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, inidonea a mitigare la gravità del fatto, che oggettivamente - per durata delle condotte e per entità della somma appropriata - non si presentava di particolare tenuità. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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