CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39673/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 10484-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6935/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rettificava il maggior reddito per l'anno di imposta 2010 e procedeva al recupero delle maggiori imposte [OSCURATO:PERSONA] e Irap, sulla scorta di accertamenti eseguiti ex art 32 e 39 1° comma lett. d) dPR 600/73. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la validità dell'accertamento limitatamente ai versamenti non giustificati di C 8.942,07, mentre con riferimento alla somma di C 16.700,00 portata in assegni << a me medesimo>> versati su altro conto corrente del contribuente l'operato dell'Ufficio veniva dichiarato illegittimo. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello rilevando che i prelievi mediante assegni a me medesimo e i contestuali versamenti in contanti su altro conto altro non erano che meri trasferimenti di denaro da un conto all'altro privi di rilevanza fiscale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Ric. 2020 n. 10484 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione degli artt. 36 d.lvo 546/92, 132 cpc, 118 dip. att. cpc e 11 Cost in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si deduce la nullità della sentenza per non avere la CTR motivato sulle questioni oggetto di specifico motivo dell'appello. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 39 comma 1 lett d) del dPR nr 600/73 e dell'ad 54 del dPR nr. 633/72, 2697, 2727 e 2729 cc cc in relazione all'ad 360 1° comma nr 3 cpc per aver omesso ogni esame sugli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento analitico induttivo riferito al maggio reddito di C 16.700,00. 1.2 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso asseritamente aspecifico; l'Agenzia delle Entrate ha trascritto nel ricorso i passi degli gli atti (sentenza di primo grado e atto di appello) funzionali ai motivi di censura 2 n primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. Ric. 2020 n. 10484 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette dì esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017 1461/2018). 2.2 Orbene venendo al caso di specie la sentenza di primo grado aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, con riferimento al maggior reddito di C 16.700,00, ritenendo che le Ric. 2020 n. 10484 sez. MT - ud, 03-11-2021 -4- operazioni di prelievo mediante emissioni di assegni a me medesimo e contestuale versamento in contanti delle somme su altro conto, << benchè non abbiano trovato giustificazioni dovevano ritenersi prive di rilievo ai fini della determinazione del reddito, trattandosi di meri trasferimenti del medesimo denaro da un conto all'altro». 2.3 Come si evince dall'estratto dell'atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l'Ufficio ha mosso specifiche e puntuali censure agli argomenti utilizzati dalla CTP. 2.4 In particolare l'appellante criticava la sentenza di primo grado per non essersi pronunciata su quelli che erano i reali presupposti dell'avviso di accertamento sintetico-induttivo basato su elementi presuntivi di cui agli art. 39 comma 1 lett d) dPR 600/73 costituiti dalle anomale e sospette modalità, non sfuggite neanche ai giudici di primo grado, attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito somme da un conto ad un altro (emissione di un assegno a me medesimo e contestuale versamento in contanti quando sarebbe stato sufficiente disporre semplicemente un bonifico o un ordine di giroconto). 2.5 I giudici di secondo grado investiti di tale motivo si sono limitati ad affermare quanto segue << la Commissione rileva che i prelievi allo sportello mediante assegni a m.m. ed i contestuali versamenti in contanti su altro conto, benchè non abbiano trovato giustificazioni, devono effettivamente ritenersi operazioni prive di rilievo ai fini della determinazione del reddito, trattandosi di meri trasferimenti del medesimo denaro da un conto all'altro. Pertanto il Collegio ritiene equa e giusta la sentenza emessa dai giudici di prime cure» 2.6 Si tratta, all'evidenza, di una motivazione perfettamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado; senza Ric. 2020 n. 10484 sez. MT - ud. 03-11-2021 -5- che sia stata spesa una sola parola sulla questione concernente l'accertamento sintetico- induttivo della quale la CTR era stata investita con il motivo di appello. 2.7 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente. 3. In accoglimento del primo motivo dì ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. C