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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 22886/2026

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il 13/10/1978avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Trani, in funzione ex art. 324 cod. proc. pen. di giudice del riesame,con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025, ha annullato il decreto di sequestropreventivo della somma di 636.628,00 euro o, in caso di mancato rinvenimento, il sequestroper equivalente, emesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Trani il 10 ottobre 2025 eha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto sottoposto a vincolo reale.2.

Il giudice del riesame, nello specifico, ha annullato l’ordinanza impugnataritenendo che la stessa difetterebbe dell’autonoma valutazione rispetto alla richiesta diapplicazione della misura avanzata dal pubblico ministero.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica di Trani che, in un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione rilevando che ilpercorso giustificativo dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente in quanto la conclusionesi fonderebbe esclusivamente sull’affermazione che il provvedimento emesso dal giudice perle indagini preliminari contiene la mera trascrizione della richiesta con l’aggiunta di alcunecitazioni giurisprudenziali.4.

In data 17 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni in cui il Sost.Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso.5.

In data 27 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica di Trani deduce il vizio dimotivazione quanto alla ritenuta mancanza di autonomia della motivazione dell’ordinanzaresa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trani.La doglianza è fondata.2.1.

La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari,successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che laprevisione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo cheimponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la normaabbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicendada parte del giudicante (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01).L'aggettivo autonoma, d’altro canto, è riferito specificamente alla valutazione e nonall'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima,anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «per relationem» o per incorporazione — allarichiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico delgiudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774del 20/06/2018, P.m. in proc.

Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep.2017, Schetter, Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv.265951 - 01).In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente ècompatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblicoministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privodell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv.288341 – 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01).La citata necessità, quindi, è da ritenersi soddisfatta anche quando il giudice ripercorsi,motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalatidalla richiesta del pubblico ministero, dà comunque conto del proprio esame critico deipredetti elementi e delle ragioni per cui egli li ha ritenuti idonei a supportare l'applicazionedella misura (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01).2.2.

Il Tribunale, qualora la motivazione del provvedimento coercitivo sia inesistente, osolo apparente, ovvero non contenga l’autonoma valutazione a norma dell’art. 292 cod. proc.pen. delle esigenze cautelati, degli indizi di colpevolezza e degli elementi forniti dalla difesa,è tenuto a dichiarare la nullità del provvedimento.Laddove la motivazione sia “solo” carente, invece, al giudice del controllo è tuttorariconosciuto il potere di integrare il provvedimento impugnato che può essere confermato perragioni diverse da quelle indicate nello stesso (cfr Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv266789 - 01, Capasso in cui si è ribadito «il potere di annullamento del titolo cautelare daparte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto danon consentire l'esercizio dei poteri integrativi»).In tale situazione, pertanto, assume una particolare importanza la verifica preliminareche il Tribunale deve effettuare circa l’effettiva mancanza della valutazione del giudice dellacautela in materia di esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza.2.3.

Nel contesto così delineato, sia nel corso della originaria verifica, sia nellasuccessiva fase di controllo dell’effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice,non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta edella diversa capacità dimostrativa degli stessi.La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delleindagini, la qualità delle stesse, l’effettiva consistenza degli indizi e, soprattutto, èdirettamente proporzionale alla loro capacità rappresentativa.Ciò perché in una corretta prospettiva la verifica circa la violazione dell’art. 292, comma1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere affrontata facendo riferimento al reato contestato e,soprattutto, alla natura degli elementi (le fonti di prova) da valutare, cioè quelli posti afondamento della richiesta di applicazione della misura.Tanto più la richiesta si fonda su elementi di natura indiretta e indiziaria, infatti, tanto piùil discorso giustificativo del giudice deve essere articolato e dare conto delle ragioni chedepongono per la gravità indiziaria del compendio complessivo.Tanto più la richiesta fa riferimento a elementi che hanno una efficacia rappresentativadiretta, se non addirittura autoevidente (ad esempio il contenuto di conversazioni di chiarotenore o videoriprese, ecc), invece, tanto più è sufficiente che il giudice di atto sinteticamentedi avere condiviso quanto riportato dal pubblico ministero e ciò anche indicando le fonti diprova e rinviando a quanto acquisito dalla polizia giudiziaria.Per cui nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito daelementi di contenuto chiaro ed evidente – ad esempio - il giudice può limitarsi a richiamareil contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo siacoerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata.2.4.

Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati e lamotivazione del provvedimento impugnato è carente.Il reato contestato è quello di cui all’art. 76, comma 7, e 80 d.lgs. 159 del 2011 e siriferisce alla condotta di non avere comunicato, entro i termini stabiliti, le variazionipatrimoniali superiori a 10.329,14 euro.Il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento agli accertamenti effettuati dallaGuardia di Finanza e alla documentazione bancaria da questa reperita e ha dato atto diavere condiviso la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero ai fatti.La motivazione così resa, considerato il reato contestato e la natura degli elementi postia fondamento della decisione, non appariva ictu oculi carente di un’autonoma valutazione.In tale situazione, quindi, il giudice del controllo, al fine di verificare l’effettivaconsistenza della motivazione dell’ordinanza genetica, avrebbe dovuto dare specifico contodi avere considerato la natura delle indagini e degli elementi acquisiti e di essersi quindipuntualmente confrontato con il percorso giustificativo esposto a pagina 16 delprovvedimento oggetto di riesame.A fronte dell’efficacia rappresentativa diretta delle fonti di prova, infatti, la meraaffermazione che il giudice per le indagini preliminari si è limitato a riportare quanto indicatodal pubblico ministero non è sufficiente a concludere nel senso che l’ordinanza geneticadifettava di autonoma valutazione.Ciò anche considerato che il provvedimento che primo giudice era chiamato a disporreera un sequestro il cui presupposto è costituito dalla sussistenza del fumus commissi delictie non dalla gravità indiziaria, richiesta per le misure cautelari personali.3.

Le considerazioni esposte impongono l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato affinché il Tribunale di Trani, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito,proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTrani, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 13/10/1978avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Trani, in funzione ex art. 324 cod. proc. pen. di giudice del riesame,con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025, ha annullato il decreto di sequestropreventivo della somma di 636.628,00 euro o, in caso di mancato rinvenimento, il sequestroper equivalente, emesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Trani il 10 ottobre 2025 eha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di quanto sottoposto a vincolo reale.2. Il giudice del riesame, nello specifico, ha annullato l’ordinanza impugnataritenendo che la stessa difetterebbe dell’autonoma valutazione rispetto alla richiesta diapplicazione della misura avanzata dal pubblico ministero.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica di Trani che, in un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione rilevando che ilpercorso giustificativo dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente in quanto la conclusionesi fonderebbe esclusivamente sull’affermazione che il provvedimento emesso dal giudice perle indagini preliminari contiene la mera trascrizione della richiesta con l’aggiunta di alcunecitazioni giurisprudenziali.4. In data 17 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni in cui il Sost.Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso.5. In data 27 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica di Trani deduce il vizio dimotivazione quanto alla ritenuta mancanza di autonomia della motivazione dell’ordinanzaresa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trani.La doglianza è fondata.2.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari,successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che laprevisione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo cheimponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la normaabbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicendada parte del giudicante (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01).L'aggettivo autonoma, d’altro canto, è riferito specificamente alla valutazione e nonall'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima,anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «per relationem» o per incorporazione — allarichiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico delgiudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774del 20/06/2018, P.m. in proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep.2017, Schetter, Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv.265951 - 01).In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente ècompatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblicoministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privodell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv.288341 – 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01).La citata necessità, quindi, è da ritenersi soddisfatta anche quando il giudice ripercorsi,motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalatidalla richiesta del pubblico ministero, dà comunque conto del proprio esame critico deipredetti elementi e delle ragioni per cui egli li ha ritenuti idonei a supportare l'applicazionedella misura (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01).2.2. Il Tribunale, qualora la motivazione del provvedimento coercitivo sia inesistente, osolo apparente, ovvero non contenga l’autonoma valutazione a norma dell’art. 292 cod. proc.pen. delle esigenze cautelati, degli indizi di colpevolezza e degli elementi forniti dalla difesa,è tenuto a dichiarare la nullità del provvedimento.Laddove la motivazione sia “solo” carente, invece, al giudice del controllo è tuttorariconosciuto il potere di integrare il provvedimento impugnato che può essere confermato perragioni diverse da quelle indicate nello stesso (cfr Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv266789 - 01, Capasso in cui si è ribadito «il potere di annullamento del titolo cautelare daparte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto danon consentire l'esercizio dei poteri integrativi»).In tale situazione, pertanto, assume una particolare importanza la verifica preliminareche il Tribunale deve effettuare circa l’effettiva mancanza della valutazione del giudice dellacautela in materia di esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza.2.3. Nel contesto così delineato, sia nel corso della originaria verifica, sia nellasuccessiva fase di controllo dell’effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice,non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta edella diversa capacità dimostrativa degli stessi.La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delleindagini, la qualità delle stesse, l’effettiva consistenza degli indizi e, soprattutto, èdirettamente proporzionale alla loro capacità rappresentativa.Ciò perché in una corretta prospettiva la verifica circa la violazione dell’art. 292, comma1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere affrontata facendo riferimento al reato contestato e,soprattutto, alla natura degli elementi (le fonti di prova) da valutare, cioè quelli posti afondamento della richiesta di applicazione della misura.Tanto più la richiesta si fonda su elementi di natura indiretta e indiziaria, infatti, tanto piùil discorso giustificativo del giudice deve essere articolato e dare conto delle ragioni chedepongono per la gravità indiziaria del compendio complessivo.Tanto più la richiesta fa riferimento a elementi che hanno una efficacia rappresentativadiretta, se non addirittura autoevidente (ad esempio il contenuto di conversazioni di chiarotenore o videoriprese, ecc), invece, tanto più è sufficiente che il giudice di atto sinteticamentedi avere condiviso quanto riportato dal pubblico ministero e ciò anche indicando le fonti diprova e rinviando a quanto acquisito dalla polizia giudiziaria.Per cui nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito daelementi di contenuto chiaro ed evidente – ad esempio - il giudice può limitarsi a richiamareil contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo siacoerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata.2.4. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati e lamotivazione del provvedimento impugnato è carente.Il reato contestato è quello di cui all’art. 76, comma 7, e 80 d.lgs. 159 del 2011 e siriferisce alla condotta di non avere comunicato, entro i termini stabiliti, le variazionipatrimoniali superiori a 10.329,14 euro.Il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento agli accertamenti effettuati dallaGuardia di Finanza e alla documentazione bancaria da questa reperita e ha dato atto diavere condiviso la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero ai fatti.La motivazione così resa, considerato il reato contestato e la natura degli elementi postia fondamento della decisione, non appariva ictu oculi carente di un’autonoma valutazione.In tale situazione, quindi, il giudice del controllo, al fine di verificare l’effettivaconsistenza della motivazione dell’ordinanza genetica, avrebbe dovuto dare specifico contodi avere considerato la natura delle indagini e degli elementi acquisiti e di essersi quindipuntualmente confrontato con il percorso giustificativo esposto a pagina 16 delprovvedimento oggetto di riesame.A fronte dell’efficacia rappresentativa diretta delle fonti di prova, infatti, la meraaffermazione che il giudice per le indagini preliminari si è limitato a riportare quanto indicatodal pubblico ministero non è sufficiente a concludere nel senso che l’ordinanza geneticadifettava di autonoma valutazione.Ciò anche considerato che il provvedimento che primo giudice era chiamato a disporreera un sequestro il cui presupposto è costituito dalla sussistenza del fumus commissi delictie non dalla gravità indiziaria, richiesta per le misure cautelari personali.3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato affinché il Tribunale di Trani, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito,proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTrani, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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