CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 1985
Cassazione n. 24549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/10/1985 avverso la sentenza emessa 1'11/6/2021 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] viva, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con la quale Laci era stato condannato in ordine ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I predetti reati venivano commessi dal ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Lecce, rivolgendo espressioni offensive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della polizia penitenziaria, il quale veniva anche colpito al volto con un pugno. 2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, si sostiene che le offese ledevano esclusivamente l'onore della persona offesa e non anche il prestigio del corpo di appartenenza, inoltre, non sarebbero state compiute mentre il pubblico ufficiale compiva un atto del suo ufficio. Secondo l'impostazione difensiva, pertanto, il fatto doveva essere riqualificato nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 594 e 61 n.10 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente ha riproposto le medesime argomentazioni dedotte in appello, senza confrontarsi con l'esaustiva motivazione resa nella sentenza impugnata. La Corte di appello ha compiutamente ricostruito l'accaduto, precisando che le offese erano rivolte all'appartenente alla polizia penitenziaria mentre questi si trovava in servizio presso il magazzino del carcere. Il ricorrente profferiva le frasi offensive a seguito della richiesta di avere un paio di scarpe e dopo che la persona offesa lo invitava ad aspettare. La condotta delittuosa si inserisce appieno nel contesto dell'esercizio dei doveri d'ufficio della persona offesa e proprio in risposta al diniego di dar seguito ad una richiesta che si inseriva nella gestione dei rapporti con i detenuti. Né rileva che l'offesa sia stata formulata mediante frasi che ledevano essenzialmente la persona dell'assistente capo. La fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., infatti, non richiede affatto che l'offesa sia rivolta al corpo di appartenenza, essendo richiesta esclusivamente una condotta lesiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. L'offesa rivolta direttamente al corpo di appartenenza è richiesta, infatti, esclusivamente dalla diversa ipotesi di reato di cui all'art. 342 cod. pen. Né è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui nel caso di specie l'offesa sarebbe stata rivolta alla persona offesa non in quanto pubblico ufficiale, ma come individuo.La tesi è destituita di fondamento, posto che nella sentenza di appello è stato ampiamente chiarito che la condotta è stata posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale nel mentre questi svolgeva le funzioni proprie di addetto al magazzino del carcere e, quindi, nel pieno svolgimento di compiti pubblicistici. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022 Il