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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15489/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21795/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in Genzano di Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato a margine del controricorso; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t. - intimata - avverso la sentenza n. 804/4/15 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 10/2/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 804/4/15, depositata in data 10 febbraio 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 465/31/12 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, notificata in data 18-5-2009/15-2-2010, emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma, depositata il 12-2-2001, con cui era stato impugnato un avviso di rettifica per insufficiente pagamento di imposta di registro, INVIM, sanzioni ed interessi, relativi ad un atto di compravendita immobiliare rogato nel 1995, conseguente ad un accertamento per maggior valore;

3. la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che l'amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza;

4. la CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo che la decadenza fosse comunque maturata, ma in applicazione del termine triennale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986;

5. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 26- 10-2015, affidato ad un unico motivo; i contribuenti si costituivano con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che in tema di imposta di registro allorché la cartella si fondi su sentenza passata in giudicato non trova applicazione il termine triennale di cui dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 78 dello stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA]: 111 ricorso merita accoglimento.

1.1. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, seppure a composizione di un risalente contrasto, ha affermato che" In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l'art. 17 (ora 25) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall'altro, l'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento.

Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20153 del 24/09/2014 (Rv. 632343 - 01) Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 06/06/2014 (Rv. 631117 - 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 15184 del 16/07/2020 (Rv. 658360 - 01) In tali decisioni si evidenza la necessità, per esigenze di uniformità, di dare applicazione, anche in tema di imposta di registro, ad altro principio, consolidato a partire da SU n.25790/2009, secondo cui nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'imposizione, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a quest'ultimo il crisma della verifica giurisdizionale; cosicché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Da tali principi ne discende l'ulteriore coronario che la riscossione del credito erariale, accertato dalla sentenza, non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo, vale a dire dell'atto emanato nell'esercizio del potere di imposizione, e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio, mentre laddove l'attività di riscossione consegua, non all'atto amministrativo, ma alla sentenza passata in giudicato sancendo la debenza del tributo, essa non è soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (Vedi anche Sez. 5 n. 5837 del 2011; n. 16730 del 2016; n. 9076 del 2017)

2. Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza, evidenziata dai ricorrenti, secondo cui la pronuncia passata in giudicato, che ha definito il giudizio di impugnazione dell'accertamento, sia di rito e non di merito, in quanto il discrimen tra l'applicazione dell'art. 76, comma 2, lett. b), o dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, va individuato nel fatto che sia o meno necessaria una ulteriore attività di determinazione dell'imposta, nuova determinazione che va necessariamente esclusa nel caso di pronuncia in rito che cristallizza l'importo nella misura originariamente richiesta.

Del resto in riferimento al diritto alla riscossione di un'imposta si è già affermato che la prescrizione nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, trova applicazione senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Sez. 5, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019 Rv. 653058 - 01)

3. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. 3.1 Atteso il preesistente contrasto giurisprudenziale ed il consolidarsi in data successiva all'introduzione della lite dell'orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21795/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in Genzano di Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato a margine del controricorso; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, in persona del legale rapp.te p.t. - intimata - avverso la sentenza n. 804/4/15 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 10/2/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 804/4/15, depositata in data 10 febbraio 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 465/31/12 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, notificata in data 18-5-2009/15-2-2010, emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma, depositata il 12-2-2001, con cui era stato impugnato un avviso di rettifica per insufficiente pagamento di imposta di registro, INVIM, sanzioni ed interessi, relativi ad un atto di compravendita immobiliare rogato nel 1995, conseguente ad un accertamento per maggior valore; 3. la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che l'amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza; 4. la CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo che la decadenza fosse comunque maturata, ma in applicazione del termine triennale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986; 5. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 26- 10-2015, affidato ad un unico motivo; i contribuenti si costituivano con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che in tema di imposta di registro allorché la cartella si fondi su sentenza passata in giudicato non trova applicazione il termine triennale di cui dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 78 dello stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA]: 111 ricorso merita accoglimento. 1.1. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, seppure a composizione di un risalente contrasto, ha affermato che" In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l'art. 17 (ora 25) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall'altro, l'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20153 del 24/09/2014 (Rv. 632343 - 01) Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 06/06/2014 (Rv. 631117 - 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 15184 del 16/07/2020 (Rv. 658360 - 01) In tali decisioni si evidenza la necessità, per esigenze di uniformità, di dare applicazione, anche in tema di imposta di registro, ad altro principio, consolidato a partire da SU n.25790/2009, secondo cui nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'imposizione, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a quest'ultimo il crisma della verifica giurisdizionale; cosicché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Da tali principi ne discende l'ulteriore coronario che la riscossione del credito erariale, accertato dalla sentenza, non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo, vale a dire dell'atto emanato nell'esercizio del potere di imposizione, e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio, mentre laddove l'attività di riscossione consegua, non all'atto amministrativo, ma alla sentenza passata in giudicato sancendo la debenza del tributo, essa non è soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (Vedi anche Sez. 5 n. 5837 del 2011; n. 16730 del 2016; n. 9076 del 2017) 2. Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza, evidenziata dai ricorrenti, secondo cui la pronuncia passata in giudicato, che ha definito il giudizio di impugnazione dell'accertamento, sia di rito e non di merito, in quanto il discrimen tra l'applicazione dell'art. 76, comma 2, lett. b), o dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, va individuato nel fatto che sia o meno necessaria una ulteriore attività di determinazione dell'imposta, nuova determinazione che va necessariamente esclusa nel caso di pronuncia in rito che cristallizza l'importo nella misura originariamente richiesta. Del resto in riferimento al diritto alla riscossione di un'imposta si è già affermato che la prescrizione nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, trova applicazione senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Sez. 5, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019 Rv. 653058 - 01) 3. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. 3.1 Atteso il preesistente contrasto giurisprudenziale ed il consolidarsi in data successiva all'introduzione della lite dell'orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effe
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