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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04292/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (/‘ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Palmi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurime provvisorie imputazioni per delitti puniti dalla legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi da sparo, a lui ascritti individualmente o in concorso.

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, giudizialmente accreditata, l'indagato - già deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria, per concorso in lesione personale (posto in essere nei giorni immediatamente precedenti il raggiungimento della maggiore età), su denuncia di una testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA] - in data 5 novembre 2021 aveva attuato una ritorsione punitiva ai danni di lei, culminata nell'esplosione di diciotto colpi di pistola contro il portone d'ingresso della sua abitazione in Seminara (fatto contestato, a titolo di concorso in acquisto, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, al capo 2 della rubrica imputativa).

Il proposito criminale aveva preso forma il 10 novembre 2021, allorché l'indagato, al fine di procacciarsi il denaro necessario all'acquisto delle due armi strumentali alla ritorsione, aveva illegalmente portato fuori dell'abitazione, per venderla, altra pistola illegalmente detenuta (fatti contestati, in concorso, al capo 3).

Il quadro di gravità indiziaria era integrato, principalmente, da conversazioni di messagistica istantanea intercorse tra l'indagato e i correi, da tabulati telefonici e relativi dati di geolocalizzazione, da videoriprese e dalla cronistoria delle ricerche Internet dal medesimo effettuate sul suo computer personale.

1.2. Le fonti di prova così investigate avevano rivelato l'esistenza di ulteriori attività delinquenziali facenti capo all'indagato, punto di riferimento dei traffici di armi comuni da sparo di seguito contestati: - capo 7), detenzione, porto e cessione illegali di una pistola di calibro e marca sconosciuti, tra il 21 e il 23 ottobre 2021; - capo 10), detenzione, porto e cessione illegali di una pistola calibro 7, marca sconosciuta, tra il 19 e il 23 ottobre 2021; - capo 14), messa in vendita di un fucile mitragliatore, in data 5 novembre 2021; - capo 26), messa in vendita di arma di calibro e marca sconosciuti, in data 22 ottobre 2021; - capo 27), detenzione e porto illegali di una pistola di calibro e marca sconosciuti, in data 23 ottobre 2021.1.3.

Le esigenze cautelari di massimo rigore, sotto il profilo del pericolo di reiterazione di illeciti della stessa specie, erano desunte dalle particolari modalità dei fatti, di elevato spessore criminale, e dalla personalità dell'indagato, incontenibilmente incline, nonostante la giovane età, alla commissione di gravi reati contro l'ordine pubblico. 2.

Ricorre l'indagato per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di col pevolezza.

Dal compendio indiziario, relativo al reato di cui al capo 2), in tesi basato sul mero scambio di messaggi istantanei estratti dal telefono mobile, non emergerebbero chiari elementi da cui arguire - mancando anche l'esito degli accertamenti tecnici sulle armi sequestrate e sui bossoli rinvenuti presso l'abitazione di Marra - che l'attentato da lei subito fosse stato perpetrato dall'indagato.

La detenzione della pistola, oggetto del capo 3), non sarebbe ricavabile da alcuna conversazione.

La gravità indiziaria sul capo 7) sarebbe stata derivata da un'immagine presente sul telefono mobile, che potrebbe non corrispondere alla realtà ed essere frutto di pura millanteria.

Quanto al capo 10), si tratterebbe della medesima condotta del capo precedente, reiteratamente contestata.

Inconsistente sarebbe l'imputazione oggetto del capo 14), essendo chiaro che Olivieri non avesse la disponibilità del fucile mitragliatore, nulla essendo stato peraltro addebitato al preteso aspirante cessionario.

Anche i rimanenti capi poggerebbero su una provvista indiziaria fragile, di fatto coincidente con la sola messaggistica.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari.

Sarebbe assertiva ed indimostrata l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indagato sarebbe inserito in contesti criminali di rilevante spessore, sicché la sua pericolosità sociale risulterebbe ampiamente sopravvalutata.

La finalità deterrente, in relazione alla relativa esigenza, avrebbe potuto essere comunque perseguita tramite l'applicazione di misura meno gravosa, tenuto anche conto dell'inesistenza di alcun arsenale balistico a disposizione dell'indagato, della sua giovane età e della sua incensuratezza.

Non sussisterebbe, infine, pericolo di inquinamento probatorio.3.

La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

In presenza di una analitica e logica motivazione in punto di gravità indiziaria, basata sul tenore eloquente dei messaggi scambiati in chat tra l'indagato e i correi, e su ulteriori risultanze documentali dal motivo totalmente ignorate, le deduzioni del ricorrente appaiono generiche, ovvero si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01).

Alla correttezza e completezza delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni pedissequamente reiterative di quelle già presentate, e debitamente confutate, dai giudici del riesame, ovvero comunque non decisive.

Non si profilava infatti necessario, ai fini della riconducibílità all'indagato dell'azione di fuoco sfociata nella contestazione di cui al capo 2), attendere l'esito degli accertamenti balistici, essendo la programmazione delittuosa, e la successiva consumazione, adeguatamente attestate dalle chat, dai posizionamenti GPS e dalle attività di indagine, di cui l'ordinanza impugnata dà approfondito conto, assieme all'interpretazione, qui non rivedibile, della conversazione attestante il mercimonio dell'arma oggetto del capo 3).

Sulla medesima provvista indiziaria, contrastata con argomentazioni atomistiche e superficiali, poggia l'addebito dei reati ulteriori, distintamente configurabili, essendo anche chiara l'esistenza e la diversità delle armi oggetto dei capi 7) e 10) (e la concorrenza dei rispettivi reati), destinate all'acquisto ad opera di soggetti diversi.

2. Il secondo motivo è infondato.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (che è quello rilevato nel procedimento) deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete abitudini di vita eventualmente rapportate al fatto stesso (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).

A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito - sulla base degli indici di numerosità e gravità oggettiva delle condotte, e di negativa personalità del loro autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela.

Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale del riesame correttamente evidenziato come il pericolo di reiterazione dei reati non sarebbe adeguatamente infrenato da una restrizione solo domestica, stante lo spessore criminale dei fatti e lo sfondo in cui essi si collocano, evocante contesti di criminalità organizzata; onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità contenitiva di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, di attenuato rigore.

3. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (/‘ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Palmi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurime provvisorie imputazioni per delitti puniti dalla legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi da sparo, a lui ascritti individualmente o in concorso. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, giudizialmente accreditata, l'indagato - già deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria, per concorso in lesione personale (posto in essere nei giorni immediatamente precedenti il raggiungimento della maggiore età), su denuncia di una testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA] - in data 5 novembre 2021 aveva attuato una ritorsione punitiva ai danni di lei, culminata nell'esplosione di diciotto colpi di pistola contro il portone d'ingresso della sua abitazione in Seminara (fatto contestato, a titolo di concorso in acquisto, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, al capo 2 della rubrica imputativa). Il proposito criminale aveva preso forma il 10 novembre 2021, allorché l'indagato, al fine di procacciarsi il denaro necessario all'acquisto delle due armi strumentali alla ritorsione, aveva illegalmente portato fuori dell'abitazione, per venderla, altra pistola illegalmente detenuta (fatti contestati, in concorso, al capo 3). Il quadro di gravità indiziaria era integrato, principalmente, da conversazioni di messagistica istantanea intercorse tra l'indagato e i correi, da tabulati telefonici e relativi dati di geolocalizzazione, da videoriprese e dalla cronistoria delle ricerche Internet dal medesimo effettuate sul suo computer personale. 1.2. Le fonti di prova così investigate avevano rivelato l'esistenza di ulteriori attività delinquenziali facenti capo all'indagato, punto di riferimento dei traffici di armi comuni da sparo di seguito contestati: - capo 7), detenzione, porto e cessione illegali di una pistola di calibro e marca sconosciuti, tra il 21 e il 23 ottobre 2021; - capo 10), detenzione, porto e cessione illegali di una pistola calibro 7, marca sconosciuta, tra il 19 e il 23 ottobre 2021; - capo 14), messa in vendita di un fucile mitragliatore, in data 5 novembre 2021; - capo 26), messa in vendita di arma di calibro e marca sconosciuti, in data 22 ottobre 2021; - capo 27), detenzione e porto illegali di una pistola di calibro e marca sconosciuti, in data 23 ottobre 2021.1.3. Le esigenze cautelari di massimo rigore, sotto il profilo del pericolo di reiterazione di illeciti della stessa specie, erano desunte dalle particolari modalità dei fatti, di elevato spessore criminale, e dalla personalità dell'indagato, incontenibilmente incline, nonostante la giovane età, alla commissione di gravi reati contro l'ordine pubblico. 2. Ricorre l'indagato per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di col pevolezza. Dal compendio indiziario, relativo al reato di cui al capo 2), in tesi basato sul mero scambio di messaggi istantanei estratti dal telefono mobile, non emergerebbero chiari elementi da cui arguire - mancando anche l'esito degli accertamenti tecnici sulle armi sequestrate e sui bossoli rinvenuti presso l'abitazione di Marra - che l'attentato da lei subito fosse stato perpetrato dall'indagato. La detenzione della pistola, oggetto del capo 3), non sarebbe ricavabile da alcuna conversazione. La gravità indiziaria sul capo 7) sarebbe stata derivata da un'immagine presente sul telefono mobile, che potrebbe non corrispondere alla realtà ed essere frutto di pura millanteria. Quanto al capo 10), si tratterebbe della medesima condotta del capo precedente, reiteratamente contestata. Inconsistente sarebbe l'imputazione oggetto del capo 14), essendo chiaro che Olivieri non avesse la disponibilità del fucile mitragliatore, nulla essendo stato peraltro addebitato al preteso aspirante cessionario. Anche i rimanenti capi poggerebbero su una provvista indiziaria fragile, di fatto coincidente con la sola messaggistica. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Sarebbe assertiva ed indimostrata l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indagato sarebbe inserito in contesti criminali di rilevante spessore, sicché la sua pericolosità sociale risulterebbe ampiamente sopravvalutata. La finalità deterrente, in relazione alla relativa esigenza, avrebbe potuto essere comunque perseguita tramite l'applicazione di misura meno gravosa, tenuto anche conto dell'inesistenza di alcun arsenale balistico a disposizione dell'indagato, della sua giovane età e della sua incensuratezza. Non sussisterebbe, infine, pericolo di inquinamento probatorio.3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. In presenza di una analitica e logica motivazione in punto di gravità indiziaria, basata sul tenore eloquente dei messaggi scambiati in chat tra l'indagato e i correi, e su ulteriori risultanze documentali dal motivo totalmente ignorate, le deduzioni del ricorrente appaiono generiche, ovvero si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza e completezza delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni pedissequamente reiterative di quelle già presentate, e debitamente confutate, dai giudici del riesame, ovvero comunque non decisive. Non si profilava infatti necessario, ai fini della riconducibílità all'indagato dell'azione di fuoco sfociata nella contestazione di cui al capo 2), attendere l'esito degli accertamenti balistici, essendo la programmazione delittuosa, e la successiva consumazione, adeguatamente attestate dalle chat, dai posizionamenti GPS e dalle attività di indagine, di cui l'ordinanza impugnata dà approfondito conto, assieme all'interpretazione, qui non rivedibile, della conversazione attestante il mercimonio dell'arma oggetto del capo 3). Sulla medesima provvista indiziaria, contrastata con argomentazioni atomistiche e superficiali, poggia l'addebito dei reati ulteriori, distintamente configurabili, essendo anche chiara l'esistenza e la diversità delle armi oggetto dei capi 7) e 10) (e la concorrenza dei rispettivi reati), destinate all'acquisto ad opera di soggetti diversi. 2. Il secondo motivo è infondato. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (che è quello rilevato nel procedimento) deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete abitudini di vita eventualmente rapportate al fatto stesso (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito - sulla base degli indici di numerosità e gravità oggettiva delle condotte, e di negativa personalità del loro autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale del riesame correttamente evidenziato come il pericolo di reiterazione dei reati non sarebbe adeguatamente infrenato da una restrizione solo domestica, stante lo spessore criminale dei fatti e lo sfondo in cui essi si collocano, evocante contesti di criminalità organizzata; onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità contenitiva di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, di attenuato rigore. 3. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla c
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