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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41419/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vicenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violazione di domicilio.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale la difesa denuncia la manifesta illogicità delle argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è assolutamente generico e indeterminato, in quanto, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione logica, corretta e congrua, si risolve in una censura astratta e priva della necessaria correlazione con le argomentazioni poste a sostegno della decisione in verifica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vicenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violazione di domicilio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale la difesa denuncia la manifesta illogicità delle argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è assolutamente generico e indeterminato, in quanto, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione logica, corretta e congrua, si risolve in una censura astratta e priva della necessaria correlazione con le argomentazioni poste a sostegno della decisione in verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris