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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2019

Cassazione n. 15675/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Crescenzio n. 42, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5523/1/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

IRPEG– IRAP - IVA - RIMBORSORilevato che: Con sentenza n. 4343/2016, depositata il 4 marzo 2016, la Corte di cassazione, in relazione ad avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA per il periodo d’ imposta 1999, confermava il rilievo dell’Ufficio concernente costi ritenuti indeducibili in quanto non di competenza dell’anno 1999 bensì di competenza dell’anno 1998.

La società contribuente presentava quindi istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza per l’anno 1998sulla base di un reddito sul quale non avevano inciso i costi riportati nell’anno successivo ed erroneamente addebitati a tale annualità ; con successiva istanza chiedevache il rimborso precedentemente richiesto fosse comprensivo degli interessi da erogarsi ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973.

Contro il silenzio rifiuto formatosi su tale ultima istanza, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo respingeva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Osservava la CTR che l’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 , invocato dall’appellante, disciplina il caso della ripetizione di somme pagate in eccesso rispetto al dovuto, mentre nella specie si verte in ipotesi di errata imputazione di costi accertata a seguito di pronuncia della Corte di cassazione; tale decisione costituiva il presupposto del rimborso dell’imposta pagata in eccesso per l’anno 1998in quanto il credito della società contribuente era sorto alla data della pronuncia della Suprema Corte e dalla stessa dat a d ovevano pertanto essere calcolati gli interessi ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con unico mezzo la società contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

Deducela ricorrente che l’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuto applicabile nella fattispecie dalla CTR, costituisce una norma di chiusura che può operare solo in mancanza di disposizioni specifiche.

Rileva che la necessaria restituzione della maggiore imposta versata per l’anno 1998 stante l’omessa considerazione dei costi imponeva che i relativi interessi venissero calcolati con decorrenza dalla data del versamento dell’indebito sino alla data dell’effettivo pagamento ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973.

Prospetta questione di legittimità costituzionale.

1.1. Il ricorso è infondato.

1.2. La questione sottoposta all’esame della Corte concerne l’applicabilità, nel caso di sentenza passata in giudicatoconfermativa della legittimità del recupero di costi in relazione ad annualità non di competenza, agli interessi sulle somme dovute a rimborso per le maggiori imposte pagate in relazione all’annualità di competenza per la quale non erano stati detratti i costi, dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, come ritenuto nella sentenza impugnata, ovvero dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, come sostenuto dalla ricorrente.

1.3. L’art. 21, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni da l pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

L’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973– nella formulazione vig ente - stabilisce che «Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. […]».

Il tasso di interesse nel corso degli anni è stato più volte modificato.

1.4. Secondo l’orientamento di questa Corte, «In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza»(Cass. n. 18035 del 2021; Cass. n. 6331 del 2008).

Si è inoltre chiarito che «La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile il menzionato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ad un ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi con riguardo ad una sua istanza finalizzata ad ottenere un rimborso - per IRPEG ed ILOR - già dichiarato dovutogli con precedente sentenza della [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva)»(Cass. n. 82 del 2014 ; in senso conforme, Cass. n. 3575 del 2010).

1.5. Alla stregua di tali principi, il termine per proporre l’istanza di rimborso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la legittimità del recupero dei costi imputati ad una diversa annualità e, conseguentemente,la deducibilità di tali costi in relazione al corretto anno di competenza, in quanto il diritto alla restituzione è sorto in epoca posteriore a quello del pagamento dell’imposta a seguito della formazione del giudicato sulla corretta imputazione dei costi, il quale costituisce il presupposto per il rimborso e giustifica pertanto l’applicazione del disposto dell’art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

1.6. La sentenza impugnata, ritenendo applicabile il più volte menzionato art. 21 d.lgs. n. 546del 1992 e facendo pertanto decorrere gli interessi sulle somme rimborsatedalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, si è uniformata ai superiori principi.

1.7. La ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 3 Cost. , deducendo la disparità di trattamento tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto, sulla base della medesima decisionepassata in giudicato, gli interessi sulle somme oggetto di rimborso sono dovuti dal Fisco dalla data della pronunciadella Corte di cassazione, mentre gli interessi sulle somme non versate a causa della errata imputazioneper competenza dei costi sono dovuti dal la contribuente dalla data di scadenza del pagamento.

La questione è manifestamente infondata stante la oggettiva diversità delle situazioni, posto che il pagamento dell’imposta discendedirettamente dal l’avviso di accertamento, la cui legittimità è stata confermata dall a sentenza della Corte di cassazione, mentre il diritto alrimborso deriva dalla suddetta pronuncia che, statuendo s ulla corretta imputazione per competenza dei costi, ha fatto sorgere il presupposto per la restituzione, prima inesistente.

2. In conclusione,il ricorso va rigettato .

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Crescenzio n. 42, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5523/1/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEG– IRAP - IVA - RIMBORSORilevato che: Con sentenza n. 4343/2016, depositata il 4 marzo 2016, la Corte di cassazione, in relazione ad avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA per il periodo d’ imposta 1999, confermava il rilievo dell’Ufficio concernente costi ritenuti indeducibili in quanto non di competenza dell’anno 1999 bensì di competenza dell’anno 1998. La società contribuente presentava quindi istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza per l’anno 1998sulla base di un reddito sul quale non avevano inciso i costi riportati nell’anno successivo ed erroneamente addebitati a tale annualità ; con successiva istanza chiedevache il rimborso precedentemente richiesto fosse comprensivo degli interessi da erogarsi ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973. Contro il silenzio rifiuto formatosi su tale ultima istanza, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo respingeva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Osservava la CTR che l’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 , invocato dall’appellante, disciplina il caso della ripetizione di somme pagate in eccesso rispetto al dovuto, mentre nella specie si verte in ipotesi di errata imputazione di costi accertata a seguito di pronuncia della Corte di cassazione; tale decisione costituiva il presupposto del rimborso dell’imposta pagata in eccesso per l’anno 1998in quanto il credito della società contribuente era sorto alla data della pronuncia della Suprema Corte e dalla stessa dat a d ovevano pertanto essere calcolati gli interessi ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo la società contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Deducela ricorrente che l’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuto applicabile nella fattispecie dalla CTR, costituisce una norma di chiusura che può operare solo in mancanza di disposizioni specifiche. Rileva che la necessaria restituzione della maggiore imposta versata per l’anno 1998 stante l’omessa considerazione dei costi imponeva che i relativi interessi venissero calcolati con decorrenza dalla data del versamento dell’indebito sino alla data dell’effettivo pagamento ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973. Prospetta questione di legittimità costituzionale. 1.1. Il ricorso è infondato. 1.2. La questione sottoposta all’esame della Corte concerne l’applicabilità, nel caso di sentenza passata in giudicatoconfermativa della legittimità del recupero di costi in relazione ad annualità non di competenza, agli interessi sulle somme dovute a rimborso per le maggiori imposte pagate in relazione all’annualità di competenza per la quale non erano stati detratti i costi, dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, come ritenuto nella sentenza impugnata, ovvero dell’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, come sostenuto dalla ricorrente. 1.3. L’art. 21, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni da l pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». L’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973– nella formulazione vig ente - stabilisce che «Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. […]». Il tasso di interesse nel corso degli anni è stato più volte modificato. 1.4. Secondo l’orientamento di questa Corte, «In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza»(Cass. n. 18035 del 2021; Cass. n. 6331 del 2008). Si è inoltre chiarito che «La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile il menzionato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ad un ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi con riguardo ad una sua istanza finalizzata ad ottenere un rimborso - per IRPEG ed ILOR - già dichiarato dovutogli con precedente sentenza della [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva)»(Cass. n. 82 del 2014 ; in senso conforme, Cass. n. 3575 del 2010). 1.5. Alla stregua di tali principi, il termine per proporre l’istanza di rimborso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la legittimità del recupero dei costi imputati ad una diversa annualità e, conseguentemente,la deducibilità di tali costi in relazione al corretto anno di competenza, in quanto il diritto alla restituzione è sorto in epoca posteriore a quello del pagamento dell’imposta a seguito della formazione del giudicato sulla corretta imputazione dei costi, il quale costituisce il presupposto per il rimborso e giustifica pertanto l’applicazione del disposto dell’art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 1.6. La sentenza impugnata, ritenendo applicabile il più volte menzionato art. 21 d.lgs. n. 546del 1992 e facendo pertanto decorrere gli interessi sulle somme rimborsatedalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, si è uniformata ai superiori principi. 1.7. La ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 3 Cost. , deducendo la disparità di trattamento tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto, sulla base della medesima decisionepassata in giudicato, gli interessi sulle somme oggetto di rimborso sono dovuti dal Fisco dalla data della pronunciadella Corte di cassazione, mentre gli interessi sulle somme non versate a causa della errata imputazioneper competenza dei costi sono dovuti dal la contribuente dalla data di scadenza del pagamento. La questione è manifestamente infondata stante la oggettiva diversità delle situazioni, posto che il pagamento dell’imposta discendedirettamente dal l’avviso di accertamento, la cui legittimità è stata confermata dall a sentenza della Corte di cassazione, mentre il diritto alrimborso deriva dalla suddetta pronuncia che, statuendo s ulla corretta imputazione per competenza dei costi, ha fatto sorgere il presupposto per la restituzione, prima inesistente. 2. In conclusione,il ricorso va rigettato . Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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