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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 40594/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG '14)-CIAAJLIC elLu_ (441_ cg -ekì ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 15 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perudia ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di trattenimento di un articolo di stampa oggetto di acquisto da parte del reclamante .

In particolare, la decisione di trattenimento riguarda un articolo del quotidiano ' il fatto quotidiano' (pubblicato il 24 gennaio del 2020) relativo ad un processo in corso di svolgimento che vede tra gli imputati lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione il Tribunale di Sorveglianza, nel respingere le doglianze, osserva che l'articolo di stampa non riporta le sole dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso Graviano ma riporta la descrizione di altre vicende giudiziarie relative al medesimo Graviano e ad altri soggetti.

Da ciò la considerazione della ricorrenza del potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in caso di lettura dell'articolo da parte del Graviano, soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo apparenza di motiovazione, erronea applicazione della legge regolatrice (art. 18 ter ord.pen.) e violazione di principi espressi nella Costituzione e nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si premette che l'acquisto del giornale, a tiratura nazionale, rientra tra i diritti riconosciuti dalla stessa circolare DAP in tema di trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato, ferma restando la potestà di controllo e eventuale trattenimento.

Il trattenimento deve, in ogni caso, essere argomentato in modo specifico e non mediante espressioni generiche quali la necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza.

Nel caso in esame, trattandosi di articolo di stampa che commenta un evento processuale che vede il Graviano tra gli imputati, non può negarsi il diritto del medesimo di conoscerne i contenuti, lì dove la motivazione con cui si respinge il reclamo si muove su binari del tutto astratti e inidonei a comprimere il diritto alla informazione e alla libera manifestazione del pensiero.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono . 3.1 Va premesso che nel complesso equilibrio legislativo e sistematico tra il necessario mantenimento del nucleo essenziale di diritti soggettivi di sicura rilevanza costituzionale - come quello a ricevere informazioni tramite la stampa - e la sottoposizione a misure di tipo inibitorio correlate alla ritenuta pericolosità del soggetto ristretto in carcere e sottoposto al particolare regime di cui all'art.41 bis ord.pen. questa Corte di legittimità ha più volte affermato che risultano legittime le restrizioni all'acquisto di pubblicazioni riportanti la cronaca locale della zona di provenienza del detenuto. 3.2 Ciò è stato affermato in riferimento alla constatazione, di tipo logico, espressa - tra le altre - nella decisione Sez.

I n. 43040 del 18.4.2012, Attanasio , rv 253531, secondo cui rientra nelle legittime finalità della misura inibitoria quella di impedire al soggetto posto in restrizione la conoscenza costante delle dinamiche criminali di quello specifico territorio, eventualmente verificando - anche in tal modo - l'esecuzione di ordini trasmessi all'esterno.

Tale finalità - per quanto riguarda la cronaca locale -è stata di recente riaffermata nella decisione Sez.

I n. 11601 del 27.1,2021, Rao, rv 280680 anche in rapporto al possibile scambio di informazioni tra soggetti sottoposti al regime differenziato ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

In detto ultimo arresto è stato, peraltro, ribadito che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (in tali termini Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715). 3.2 Occorre, pertanto, riprendere il senso di tali precisazioni giurisprudenziali - di estrema rilevanza, in quanto tese a riempire di senso una disciplina legislativa dai contenuti alquanto generici, risultando evocate essenzialmente finalità di prevenzione e sicurezza - e calarle nel caso in esame, avente ad oggetto il trattenimento di un articolo di una testata a diffusione nazionale.

Già tale aspetto porta ad una prima considerazione, correlata alla tendenziale diversità del modello di informazione cui si compie riferimento, meno incentrato sulla rievocazione del 'dettaglio' e tendente a diffondere contenuti di rilevanza generale, il che tendenzialmente porta a ritenere inesistente la ratio primaria della inibizione, prima individuata.

A ciò si aggiunge - sempre nel caso in esame - che l'articolo di stampa, per quanto evincibile dagli atti - avrebbe ad oggetto l'analisi di una vicenda processuale che vede coinvolto - quale imputato - lo stesso Graviano, il che indubbiamente rafforza la posizione soggettiva di costui a ricevere informazioni correlate alla dimensione processuale in corso.

Appare pertanto che la compresenza - nell'articolo di stampa - di riferimenti ad altre vicende giudiziarie correlate, o a soggetti in dette vicende coinvolti, non possa essere - in quanto tale - di ostacolo alla consegna al detenuto dell'articolo di stampa in questione, almeno per come il pericolo viene espresso nel percorso argomentativo della decisione impugnata, dovendosi ritenere che l'avvenuta divulgazione - tramite la stampa - abbia ad oggetto fatti oggetto di verifica giudiziaria e dunque non relativi, ad esempio, ad attività investigative coperte da segreto.

Il dato del possibile collegamento di tali fatti con la collocazione associativa del Graviano, in quanto oggetto di generale conoscenza e di rilievo processuale, non integra - in quanto tale - il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che giustifica la negazione alla ricezione della pubblicazione.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG '14)-CIAAJLIC elLu_ (441_ cg -ekì ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perudia ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di trattenimento di un articolo di stampa oggetto di acquisto da parte del reclamante . In particolare, la decisione di trattenimento riguarda un articolo del quotidiano ' il fatto quotidiano' (pubblicato il 24 gennaio del 2020) relativo ad un processo in corso di svolgimento che vede tra gli imputati lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione il Tribunale di Sorveglianza, nel respingere le doglianze, osserva che l'articolo di stampa non riporta le sole dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso Graviano ma riporta la descrizione di altre vicende giudiziarie relative al medesimo Graviano e ad altri soggetti. Da ciò la considerazione della ricorrenza del potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in caso di lettura dell'articolo da parte del Graviano, soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo apparenza di motiovazione, erronea applicazione della legge regolatrice (art. 18 ter ord.pen.) e violazione di principi espressi nella Costituzione e nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si premette che l'acquisto del giornale, a tiratura nazionale, rientra tra i diritti riconosciuti dalla stessa circolare DAP in tema di trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato, ferma restando la potestà di controllo e eventuale trattenimento. Il trattenimento deve, in ogni caso, essere argomentato in modo specifico e non mediante espressioni generiche quali la necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza. Nel caso in esame, trattandosi di articolo di stampa che commenta un evento processuale che vede il Graviano tra gli imputati, non può negarsi il diritto del medesimo di conoscerne i contenuti, lì dove la motivazione con cui si respinge il reclamo si muove su binari del tutto astratti e inidonei a comprimere il diritto alla informazione e alla libera manifestazione del pensiero. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono . 3.1 Va premesso che nel complesso equilibrio legislativo e sistematico tra il necessario mantenimento del nucleo essenziale di diritti soggettivi di sicura rilevanza costituzionale - come quello a ricevere informazioni tramite la stampa - e la sottoposizione a misure di tipo inibitorio correlate alla ritenuta pericolosità del soggetto ristretto in carcere e sottoposto al particolare regime di cui all'art.41 bis ord.pen. questa Corte di legittimità ha più volte affermato che risultano legittime le restrizioni all'acquisto di pubblicazioni riportanti la cronaca locale della zona di provenienza del detenuto. 3.2 Ciò è stato affermato in riferimento alla constatazione, di tipo logico, espressa - tra le altre - nella decisione Sez. I n. 43040 del 18.4.2012, Attanasio , rv 253531, secondo cui rientra nelle legittime finalità della misura inibitoria quella di impedire al soggetto posto in restrizione la conoscenza costante delle dinamiche criminali di quello specifico territorio, eventualmente verificando - anche in tal modo - l'esecuzione di ordini trasmessi all'esterno. Tale finalità - per quanto riguarda la cronaca locale -è stata di recente riaffermata nella decisione Sez. I n. 11601 del 27.1,2021, Rao, rv 280680 anche in rapporto al possibile scambio di informazioni tra soggetti sottoposti al regime differenziato ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità. In detto ultimo arresto è stato, peraltro, ribadito che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (in tali termini Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715). 3.2 Occorre, pertanto, riprendere il senso di tali precisazioni giurisprudenziali - di estrema rilevanza, in quanto tese a riempire di senso una disciplina legislativa dai contenuti alquanto generici, risultando evocate essenzialmente finalità di prevenzione e sicurezza - e calarle nel caso in esame, avente ad oggetto il trattenimento di un articolo di una testata a diffusione nazionale. Già tale aspetto porta ad una prima considerazione, correlata alla tendenziale diversità del modello di informazione cui si compie riferimento, meno incentrato sulla rievocazione del 'dettaglio' e tendente a diffondere contenuti di rilevanza generale, il che tendenzialmente porta a ritenere inesistente la ratio primaria della inibizione, prima individuata. A ciò si aggiunge - sempre nel caso in esame - che l'articolo di stampa, per quanto evincibile dagli atti - avrebbe ad oggetto l'analisi di una vicenda processuale che vede coinvolto - quale imputato - lo stesso Graviano, il che indubbiamente rafforza la posizione soggettiva di costui a ricevere informazioni correlate alla dimensione processuale in corso. Appare pertanto che la compresenza - nell'articolo di stampa - di riferimenti ad altre vicende giudiziarie correlate, o a soggetti in dette vicende coinvolti, non possa essere - in quanto tale - di ostacolo alla consegna al detenuto dell'articolo di stampa in questione, almeno per come il pericolo viene espresso nel percorso argomentativo della decisione impugnata, dovendosi ritenere che l'avvenuta divulgazione - tramite la stampa - abbia ad oggetto fatti oggetto di verifica giudiziaria e dunque non relativi, ad esempio, ad attività investigative coperte da segreto. Il dato del possibile collegamento di tali fatti con la collocazione associativa del Graviano, in quanto oggetto di generale conoscenza e di rilievo processuale, non integra - in quanto tale - il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che giustifica la negazione alla ricezione della pubblicazione. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Co
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