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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03503/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 12-563/2021 RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -i primi due- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

Mentre con il terzo motivo si invoca una diversa interpretazione degli atti di violenza mossi nei confronti degli agenti di polizia intervenuti nella flagranza del reato ad interrompere l'azione delittuosa.

Da ultimo, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale (art. 69 cod. pen.), per non aver la Corte riconosciuto prevalenza alla attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità rispetto alla aggravante della recidiva qualificata, in palese contrasto con il divieto imposto dal quarto comma dell'art. 69 cod. pen..

1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura, anche ai fini di una loro differente qualificazione giuridica.

1.2. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con sintetica, ma puntuale e completa motivazione, che l'agente, dopo aver sottratto, in tempo di notte, dall'interno del ristorante chiuso due bottiglie di vino, le aveva riposte all'interno di incavo esterno al locale e si accingeva a scavalcare l'ultimo ostacolo verso la via di fuga, allorquando fu bloccato dalla persona offesa, con la quale ingaggiò una violenta colluttazione al fine di guadagnare la fuga ed assicurarsi il profitto del reato; tale colluttazione proseguì anche dopo l'intervento dell'equipaggio dell'UPG, chiamato in soccorso dalla vittima, proprio con gli agenti intervenuti.

Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata 12-563/2021 consumazione ed unicità del reato complesso (violenza alla persona finalizzata, in unico contesto, a conseguire profitto ed impunità), in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente occultata in un riparo esterno al locale) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la violenza portata alla persona offesa ed agli agenti di polizia intervenuti.

La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf.

Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez.

U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153).

1.3. Ciò posto in relazione ai primi due motivi di ricorso, deve pure rilevarsi la manifesta infondatezza ed assoluta genericità del terzo, a sua volta teso a proporre una differente valutazione degli elementi di fatto coerentemente e logicamente scrutinati nel corso del giudizio di merito caratterizzato peraltro da duplice conformità di valutazione.

La Corte ha dato atto del fatto che gli agenti intervennero nella flagranza del reato, gli stessi subirono la violenza del Musso che cercava di sottrarsi alla presa, con spinte ed altre forme di violenza, tanto da danneggiare le auto parcheggiate nei pressi oltre a percuotere gli stessi operanti.

Restano pertanto perfettamente integrati gli elementi tipici del contestato reato di resistenza al pubblico ufficiale, che pacificamente concorre con il reato di rapina (Sez. 2, n. 41419, del 18/9/2009, Rv. 245243; Sez. 2, n. 10579, del 11/7/1985, Rv. 171040).

1.4. La prevalenza della riconosciuta attenuante sulla aggravante della recidiva di cui al comma quarto dell'art. 99 cod. pen. è inibita per espressa disposizione di legge (art. 69, quarto comma cod. pen.: Sez. 3, n. 13866, del 7/12/2016, dep. 2017, Rv. 269398, in motiv. sub 3).

La Corte ha comunque argomentato in fatto il diniego della prevalenza richiesta valorizzando il significativo allarme dato dalla recidiva, già irragionevolmente neutralizzata in primo grado da una attenuante non pacificamente affiancabile al delitto plurioffensivo di rapina.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 12-563/2021 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 12-563/2021 RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -i primi due- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. Mentre con il terzo motivo si invoca una diversa interpretazione degli atti di violenza mossi nei confronti degli agenti di polizia intervenuti nella flagranza del reato ad interrompere l'azione delittuosa. Da ultimo, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale (art. 69 cod. pen.), per non aver la Corte riconosciuto prevalenza alla attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità rispetto alla aggravante della recidiva qualificata, in palese contrasto con il divieto imposto dal quarto comma dell'art. 69 cod. pen.. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura, anche ai fini di una loro differente qualificazione giuridica. 1.2. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con sintetica, ma puntuale e completa motivazione, che l'agente, dopo aver sottratto, in tempo di notte, dall'interno del ristorante chiuso due bottiglie di vino, le aveva riposte all'interno di incavo esterno al locale e si accingeva a scavalcare l'ultimo ostacolo verso la via di fuga, allorquando fu bloccato dalla persona offesa, con la quale ingaggiò una violenta colluttazione al fine di guadagnare la fuga ed assicurarsi il profitto del reato; tale colluttazione proseguì anche dopo l'intervento dell'equipaggio dell'UPG, chiamato in soccorso dalla vittima, proprio con gli agenti intervenuti. Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata 12-563/2021 consumazione ed unicità del reato complesso (violenza alla persona finalizzata, in unico contesto, a conseguire profitto ed impunità), in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente occultata in un riparo esterno al locale) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la violenza portata alla persona offesa ed agli agenti di polizia intervenuti. La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf. Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153). 1.3. Ciò posto in relazione ai primi due motivi di ricorso, deve pure rilevarsi la manifesta infondatezza ed assoluta genericità del terzo, a sua volta teso a proporre una differente valutazione degli elementi di fatto coerentemente e logicamente scrutinati nel corso del giudizio di merito caratterizzato peraltro da duplice conformità di valutazione. La Corte ha dato atto del fatto che gli agenti intervennero nella flagranza del reato, gli stessi subirono la violenza del Musso che cercava di sottrarsi alla presa, con spinte ed altre forme di violenza, tanto da danneggiare le auto parcheggiate nei pressi oltre a percuotere gli stessi operanti. Restano pertanto perfettamente integrati gli elementi tipici del contestato reato di resistenza al pubblico ufficiale, che pacificamente concorre con il reato di rapina (Sez. 2, n. 41419, del 18/9/2009, Rv. 245243; Sez. 2, n. 10579, del 11/7/1985, Rv. 171040). 1.4. La prevalenza della riconosciuta attenuante sulla aggravante della recidiva di cui al comma quarto dell'art. 99 cod. pen. è inibita per espressa disposizione di legge (art. 69, quarto comma cod. pen.: Sez. 3, n. 13866, del 7/12/2016, dep. 2017, Rv. 269398, in motiv. sub 3). La Corte ha comunque argomentato in fatto il diniego della prevalenza richiesta valorizzando il significativo allarme dato dalla recidiva, già irragionevolmente neutralizzata in primo grado da una attenuante non pacificamente affiancabile al delitto plurioffensivo di rapina. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 12-563/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il P
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