CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; reiterativo, peraltro, dei motivi di appello. La sentenza impugnata, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, evidenzia come l'imputato stava spianando i rifiuti depositati nel terreno. La sua azione di movimentazione dei rifiuti era coordinata e strumentale alla realizzazione della discarica. La sentenza analizza anche la versione alternativa fornita dal ricorrente (agiva su incarico di terze persone), ma la ritiene non credibile in quanto l'autorizzazione rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune aveva ad oggetto solo la bitumazione di una strada e non l'allaccio ad una rete fognaria. 2. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in relazione all'assenza di elementi positivi. Ritiene la pena congrua ai fatti. Del resto, la pena è inferiore alla media edittale. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d