Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15890/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Celentano, concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte i appello di Napoli confermava la condanna del Celentano per il reato di estorsione.

Si contestava allo stesso di avere costretto i titolari della "Easyrent" a consegnare diverse autovetture a noleggio senza corrispondere alcun canone e senza provvedere al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli a seguito della circolazione, condotta aggravata dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan "Verde" facente parte della mafia storica denominata camorra.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: sarebbe stato travisato il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità, che non sarebbe stato interpretato alla luce dei dati emergenti dalla analisi della scatola nera relativa all'incidente cha aveva coinvolto la Fiat panda targata [OSCURATO:TARGA];

2.1.1. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso tracciato dalla Corte di appello a sostegno dell'accertamento di responsabilità ed insta per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità Contrariamente a quanto dedotto infatti la Corte di merito valutava il contenuto della scatola nera e lo riteneva inidoneea disarticolare la convergenza delle restanti prove (pagg. 10, 11 e 12).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova dichiarativa proveniente dalle persone offese e dei contenuti delle intercettazioni captate; omessa valutazione degli argomenti proposti con la prima impugnazione.

Sarebbero stati travisati i contenuti delle conversazioni intercettate ai progressivi nn. 269, 454 e

479. Si contestava anche la capacità dimostrativa del riconoscimento vocale effettuato dagli operanti che era alla base della identificazione del latitante Ronga.

2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo alle persone offese ed al contenuto delle conversioni intercettate si insta per una rivalutazione di merito esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.

In particolare, con riferimento alle intercettazioni, il collegio ribadisce che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque,, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.

Nel caso in esame si instava per una rivalutazione "integrale e diffusa" del contenuto delle intercettazioni, senza indicare vizi logici decisivi del percorso argomentativo, né decisive distonie tra prova raccolta e prova valutata: si tratta di una richiesta di rivalutazione generale del compendio probatorio emergente dalle intercettazione che per essere evasa richiederebbe il ricorso ad una valutazione "di merito", ovvero un attività di cognizione esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il collegio rileva, di contro, che la valutazione (a) delle conversazioni censurate (registrate ai progressivi nn. 269, 454 479, 101, 161, 106, 644, 651, 729, 258, 309), (b) della credibilità del riconoscimento della voce del Ronga da parte degli operanti, (c) delle dichiarazioni del Gargano, del Montella e del Gulotta veniva effettuata dalla Corte di merito, in modo conforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice con motivazione accurata e persuasiva (pagg. 15- 26 della sentenza impugnata), che non risulta incisa dalle - invero reiterative - doglianze difensive e si sottrae ad ogni censura in questa sede.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e della agevolazione del clan Verde.

Mancherebbe la dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'aggravante agevolativa.

Il metodo mafioso sarebbe invece stato illegittimamente desunto dalle reazioni delle vittime.

2.3.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, Contrariamente a quanto dedotto / la Corte di appello offriva ampia ed esaustiva motivazione sia in ordine al ricorso all'auso del metodo mafioso, che in ordine alla aggravante "agevolativa" con specifico riguardo al profilo soggettivo.

Con riguardo al ricorso al metodo mafioso, la Corte di merito, confermando la valutazione del Tribunale evidenziava come il ricorso alla modalità mafiosa fosse rinvenibile nella accertata evocazione del capitale criminale accumulato dalla mafia storica di riferimento (camorra), ricavabile anche dal richiamo, effettuato dal ricorrente a relazioni amicali con temuti componenti del gruppo criminale (pag. 24 della sentenza impugnata).

Di contro, con riguardo alla finalità agevolativa, la Corte rilevava che la stessa era implicita nell'avere favorito la latitanza del Ronga ed era sicuramente coperta dall'elemento soggettivo inevitabilmente correlato all'azione di favoreggiamento di un capo dell'associazione (pag. 25 della sentenza impugnata).

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva qualificata, che sarebbe stato effettuato senza valutare il concreto accrescimento della pericolosità in ipotesi derivante dalla condotta contestata.

3.4.2. Anche questa doglianza è manifestamente infondata.

Il collegio ribadisce che In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01) Con motivazione ineccepibile la Corte di merito rilevava infatti che i nuovi delitti, valutati in connessione con i precedenti vantati /indicavano un sicuro accrescimento della capacità criminale del ricorrente (pag. 27 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al difetto di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione.

2.5.1. Anche queste doglianze sono manifestamente infondate.

Con riguardo alle contestazioni relative al diniego delle attenuanti generiche il collegio rileva che la Corte territoriale ha offerto una motivazione accurata e persuasiva rilevando come alla concessione dell'invocato beneficio ostasse l'emersione della personalità particolarmente trasgressiva ed allarmante del Celentano (pag. 27 della sentenza impugnata).

Con riguardo alla motivazione relativa agli aumenti per la continuazione il collegio rileva (.0-ie la Corte di appero» che tale aumento era stato quantificato in misura inferiore al minimo di legge previsto dall'art. 81 comma 4 cod. proc. pen in caso di riconoscimento della recidiva reiterata ed era pertanto non ulteriormente riducibile.

Non si versa dunque in un caso di omessa motivazione dato che del ridotto aumento veniva rilevata l'illegalità - non emendabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero (tra le altre: Sez. 2 - , Sentenza n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905) - e la sua non ulteriore riducibilità (pag. 28 della sentenza impugnata) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

W - Sentenza a motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Celentano, concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte i appello di Napoli confermava la condanna del Celentano per il reato di estorsione. Si contestava allo stesso di avere costretto i titolari della "Easyrent" a consegnare diverse autovetture a noleggio senza corrispondere alcun canone e senza provvedere al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli a seguito della circolazione, condotta aggravata dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan "Verde" facente parte della mafia storica denominata camorra. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: sarebbe stato travisato il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità, che non sarebbe stato interpretato alla luce dei dati emergenti dalla analisi della scatola nera relativa all'incidente cha aveva coinvolto la Fiat panda targata [OSCURATO:TARGA]; 2.1.1. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso tracciato dalla Corte di appello a sostegno dell'accertamento di responsabilità ed insta per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità Contrariamente a quanto dedotto infatti la Corte di merito valutava il contenuto della scatola nera e lo riteneva inidoneea disarticolare la convergenza delle restanti prove (pagg. 10, 11 e 12). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova dichiarativa proveniente dalle persone offese e dei contenuti delle intercettazioni captate; omessa valutazione degli argomenti proposti con la prima impugnazione. Sarebbero stati travisati i contenuti delle conversazioni intercettate ai progressivi nn. 269, 454 e 479. Si contestava anche la capacità dimostrativa del riconoscimento vocale effettuato dagli operanti che era alla base della identificazione del latitante Ronga. 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alle persone offese ed al contenuto delle conversioni intercettate si insta per una rivalutazione di merito esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. In particolare, con riferimento alle intercettazioni, il collegio ribadisce che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque,, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame si instava per una rivalutazione "integrale e diffusa" del contenuto delle intercettazioni, senza indicare vizi logici decisivi del percorso argomentativo, né decisive distonie tra prova raccolta e prova valutata: si tratta di una richiesta di rivalutazione generale del compendio probatorio emergente dalle intercettazione che per essere evasa richiederebbe il ricorso ad una valutazione "di merito", ovvero un attività di cognizione esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio rileva, di contro, che la valutazione (a) delle conversazioni censurate (registrate ai progressivi nn. 269, 454 479, 101, 161, 106, 644, 651, 729, 258, 309), (b) della credibilità del riconoscimento della voce del Ronga da parte degli operanti, (c) delle dichiarazioni del Gargano, del Montella e del Gulotta veniva effettuata dalla Corte di merito, in modo conforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice con motivazione accurata e persuasiva (pagg. 15- 26 della sentenza impugnata), che non risulta incisa dalle - invero reiterative - doglianze difensive e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e della agevolazione del clan Verde. Mancherebbe la dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'aggravante agevolativa. Il metodo mafioso sarebbe invece stato illegittimamente desunto dalle reazioni delle vittime. 2.3.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, Contrariamente a quanto dedotto / la Corte di appello offriva ampia ed esaustiva motivazione sia in ordine al ricorso all'auso del metodo mafioso, che in ordine alla aggravante "agevolativa" con specifico riguardo al profilo soggettivo. Con riguardo al ricorso al metodo mafioso, la Corte di merito, confermando la valutazione del Tribunale evidenziava come il ricorso alla modalità mafiosa fosse rinvenibile nella accertata evocazione del capitale criminale accumulato dalla mafia storica di riferimento (camorra), ricavabile anche dal richiamo, effettuato dal ricorrente a relazioni amicali con temuti componenti del gruppo criminale (pag. 24 della sentenza impugnata). Di contro, con riguardo alla finalità agevolativa, la Corte rilevava che la stessa era implicita nell'avere favorito la latitanza del Ronga ed era sicuramente coperta dall'elemento soggettivo inevitabilmente correlato all'azione di favoreggiamento di un capo dell'associazione (pag. 25 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva qualificata, che sarebbe stato effettuato senza valutare il concreto accrescimento della pericolosità in ipotesi derivante dalla condotta contestata. 3.4.2. Anche questa doglianza è manifestamente infondata. Il collegio ribadisce che In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01) Con motivazione ineccepibile la Corte di merito rilevava infatti che i nuovi delitti, valutati in connessione con i precedenti vantati /indicavano un sicuro accrescimento della capacità criminale del ricorrente (pag. 27 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al difetto di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione. 2.5.1. Anche queste doglianze sono manifestamente infondate. Con riguardo alle contestazioni relative al diniego delle attenuanti generiche il collegio rileva che la Corte territoriale ha offerto una motivazione accurata e persuasiva rilevando come alla concessione dell'invocato beneficio ostasse l'emersione della personalità particolarmente trasgressiva ed allarmante del Celentano (pag. 27 della sentenza impugnata). Con riguardo alla motivazione relativa agli aumenti per la continuazione il collegio rileva (.0-ie la Corte di appero» che tale aumento era stato quantificato in misura inferiore al minimo di legge previsto dall'art. 81 comma 4 cod. proc. pen in caso di riconoscimento della recidiva reiterata ed era pertanto non ulteriormente riducibile. Non si versa dunque in un caso di omessa motivazione dato che del ridotto aumento veniva rilevata l'illegalità - non emendabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero (tra le altre: Sez. 2 - , Sentenza n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905) - e la sua non ulteriore riducibilità (pag. 28 della sentenza impugnata) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. W - Sentenza a motivazio
Sentenza Cassazione n. 15890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris