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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03435/2023

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la seguente SENTENZA W., sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3 KLEODIANI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 ottobre 1988; avverso la sentenza del 5 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha (parzialmente) confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo responsabile di plurimi furti pluriaggravati in abitazione e del reato di ricettazione (contestato al capo M), assolvendolo, invece, per il solo reato di rapina impropria (contestato al capo Y).

2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di due motivi di censura.

2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla ricettazione contestata al capo M) e deduce l'insufficienza del supporto probatorio utilizzato dai giudici a sostegno della ritenuta responsabilità.

Da un canto, infatti, l'autovettura oggetto dell'imputazione sarebbe rimasta esclusivamente nel possesso dell'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA] (detentore esclusivo delle chiavi dell'autovettura ed unico utilizzatore del garage ove era custodita) e, dall'altro, per i due episodi di furto utilizzati dai giudici a sostegno della prospettazione accusatoria, sarebbe intervenuta sentenza assolutoria da parte del Tribunale di Varese 2.2.11 secondo, invece, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene ai plurimi furti in abitazione commessi dal 13 al 23 luglio 2015 nelle province di Novara, Varese e Verbania e deduce: - la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur affermando la corte territoriale che il Tetaj avrebbe lasciato il telefono presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] per precostituirsi un alibi, non avrebbe considerato che il telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva effettivamente agganciato dalle celle relative ai luoghi di consumazione del furto, mentre quello del Tetaj, rimasto in [OSCURATO:PERSONA], continuava a generare traffico.

E ciò dimostrerebbe come il Tetaj non fosse in compagnia del [OSCURATO:PERSONA]; - l'irrilevanza delle riprese delle telecamere di sorveglianza, attesa la loro scarsa qualità e l'illogicità della relativa motivazione offerta cai giudici (secondo cui, nonostante l'evidenziata scarsa qualità delle immagini, i due coimputati sarebbero stati comunque riconosciuti dai militari, in ragione di una loro maggiore conoscenza degli stessi), in quanto non terrebbe in conto che il servizio di osservazione e controllo (cui si farebbe riferimento nell'informativa richiamata dalla corte) sarebbe stato svolto in [OSCURATO:PERSONA] e non nel luogo di consumazione dei furti. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto ripetitivi di analoghe censure già analiticamente valutate (e disattese) della corte d'appello con argomentazioni logiche e coerenti con i dati processuali richiamati.

Invero, la corte d'appello ha dato atto che - i movimenti degli imputati (previamente ricostruiti attraverso le tessere viacard e gli apparecchi telepass nella loro disponibilità) sono stati oggetto di puntuale verifica attraverso la predisposizione di appositi servizi di osservazione presso i rispettivi domicili;- con riferimento alle contestazioni che attengono al capo M), che all'interno del predetto veicolo sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e che l'utilizzo dell'autovettura da parte del Tetaj non è stato occasionale, essendo stato visto salire a bordo in più occasioni e proprio in coincidenza con la commissione delle azioni furtive.

E da ciò i giudici di merito hanno dedotto che l'autovettura fosse nella comune disponibilità di entrambi gli imputati e, quindi, anche del Tetaj; - quanto al diverso luogo ove era ubicato il suo telefono al momento della consumazione dei furti, che la circostanza doveva ritenersi recessiva rispetto al quadro probatorio emerso e compatibile con l'intenzione di precostituirsi un alibi (ben ipotizzabile alla luce della capacità criminale dell'imputato); - con riferimento ai filmati del sistema di videosorveglianza, che l'individuazione dei soggetti ripresi era stata resa possibile, nonostante la scarsa qualità delle immagini, grazie alla profonda conoscenza degli imputati da parte dei militari del comando di Verbania.

Le argomentazioni sono logiche e coerenti ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Invero, lo specifico utilizzo illecito fatto dagli occupanti dell'autovettura dà atto della comune disponibilità e della individuale consapevolezza dell'illecita provenienza; il diverso luogo di ubicazione del telefono (che ben poteva essere stato utilizzato da altri e, quindi, generare traffico) non di per sé prova della presenza in quel luogo del Tetaj (ordinario utilizzatore del telefono); la censura mossa dal ricorrente (per cui il servizio di osservazione sarebbe stato effettuato presso il domicilio del Tetaj e non presso i luoghi di consumazione del furto) è del tutto inconferente, atteso che la corte territoriale non ha menzionato il servizio di osservazione e controllo (richiamato dal ricorrente), bensì le immagini riprese dal sistema di sorveglianza.

A fronte di ciò, per come si è detto, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non confrontandosi con le argomentazioni offerte dai giudici di merito e non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA W., sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3 KLEODIANI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 ottobre 1988; avverso la sentenza del 5 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha (parzialmente) confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo responsabile di plurimi furti pluriaggravati in abitazione e del reato di ricettazione (contestato al capo M), assolvendolo, invece, per il solo reato di rapina impropria (contestato al capo Y). 2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla ricettazione contestata al capo M) e deduce l'insufficienza del supporto probatorio utilizzato dai giudici a sostegno della ritenuta responsabilità. Da un canto, infatti, l'autovettura oggetto dell'imputazione sarebbe rimasta esclusivamente nel possesso dell'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA] (detentore esclusivo delle chiavi dell'autovettura ed unico utilizzatore del garage ove era custodita) e, dall'altro, per i due episodi di furto utilizzati dai giudici a sostegno della prospettazione accusatoria, sarebbe intervenuta sentenza assolutoria da parte del Tribunale di Varese 2.2.11 secondo, invece, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene ai plurimi furti in abitazione commessi dal 13 al 23 luglio 2015 nelle province di Novara, Varese e Verbania e deduce: - la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur affermando la corte territoriale che il Tetaj avrebbe lasciato il telefono presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] per precostituirsi un alibi, non avrebbe considerato che il telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva effettivamente agganciato dalle celle relative ai luoghi di consumazione del furto, mentre quello del Tetaj, rimasto in [OSCURATO:PERSONA], continuava a generare traffico. E ciò dimostrerebbe come il Tetaj non fosse in compagnia del [OSCURATO:PERSONA]; - l'irrilevanza delle riprese delle telecamere di sorveglianza, attesa la loro scarsa qualità e l'illogicità della relativa motivazione offerta cai giudici (secondo cui, nonostante l'evidenziata scarsa qualità delle immagini, i due coimputati sarebbero stati comunque riconosciuti dai militari, in ragione di una loro maggiore conoscenza degli stessi), in quanto non terrebbe in conto che il servizio di osservazione e controllo (cui si farebbe riferimento nell'informativa richiamata dalla corte) sarebbe stato svolto in [OSCURATO:PERSONA] e non nel luogo di consumazione dei furti. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto ripetitivi di analoghe censure già analiticamente valutate (e disattese) della corte d'appello con argomentazioni logiche e coerenti con i dati processuali richiamati. Invero, la corte d'appello ha dato atto che - i movimenti degli imputati (previamente ricostruiti attraverso le tessere viacard e gli apparecchi telepass nella loro disponibilità) sono stati oggetto di puntuale verifica attraverso la predisposizione di appositi servizi di osservazione presso i rispettivi domicili;- con riferimento alle contestazioni che attengono al capo M), che all'interno del predetto veicolo sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e che l'utilizzo dell'autovettura da parte del Tetaj non è stato occasionale, essendo stato visto salire a bordo in più occasioni e proprio in coincidenza con la commissione delle azioni furtive. E da ciò i giudici di merito hanno dedotto che l'autovettura fosse nella comune disponibilità di entrambi gli imputati e, quindi, anche del Tetaj; - quanto al diverso luogo ove era ubicato il suo telefono al momento della consumazione dei furti, che la circostanza doveva ritenersi recessiva rispetto al quadro probatorio emerso e compatibile con l'intenzione di precostituirsi un alibi (ben ipotizzabile alla luce della capacità criminale dell'imputato); - con riferimento ai filmati del sistema di videosorveglianza, che l'individuazione dei soggetti ripresi era stata resa possibile, nonostante la scarsa qualità delle immagini, grazie alla profonda conoscenza degli imputati da parte dei militari del comando di Verbania. Le argomentazioni sono logiche e coerenti ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Invero, lo specifico utilizzo illecito fatto dagli occupanti dell'autovettura dà atto della comune disponibilità e della individuale consapevolezza dell'illecita provenienza; il diverso luogo di ubicazione del telefono (che ben poteva essere stato utilizzato da altri e, quindi, generare traffico) non di per sé prova della presenza in quel luogo del Tetaj (ordinario utilizzatore del telefono); la censura mossa dal ricorrente (per cui il servizio di osservazione sarebbe stato effettuato presso il domicilio del Tetaj e non presso i luoghi di consumazione del furto) è del tutto inconferente, atteso che la corte territoriale non ha menzionato il servizio di osservazione e controllo (richiamato dal ricorrente), bensì le immagini riprese dal sistema di sorveglianza. A fronte di ciò, per come si è detto, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non confrontandosi con le argomentazioni offerte dai giudici di merito e non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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