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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 1964

Cassazione n. 46096/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a .3ESI il 20/03/1964 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] con conclusioni scritte insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita.

Si contestava allo stesso, subagente di [OSCURATO:PERSONA] titolare di una agenzia di intermediazione assicurativa, facente capo alla Compagnia "Axa assicurazioni", di essersi appropriato di oltre settemila euro, somma costituita dai premi delle polizze da lui stipulate per conto dell'agenzia che non consegnava al Piacenti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che Piacenti non era titolare del diritto di querela in quanto lo stesso dirigeva una agenzia assicurativa che faceva capo alla compagnia b "Axa assicurazioni", sicché le somme delle quali si contestava l'appropriazione4 avrebbero dovuto essere versate alla Compagnia e non all'agenzia diretta da Piacenti;

2.2. violazione di legge (artt. 393, 646 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che il ricorrente aveva anticipato un risarcimento di duemila euro ad un cliente della agenzia di Pacenti e che tale somma gli avrebbe dovuto essere rimborsata; invero il Lardinelli riteneva di essere creditore per complessivi ottomilasettecento euro, sicché la ritenzione delle somme avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art.392 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione relativa alla sussistenza del diritto di querela è infondata. 1.1.In via preliminare si riafferma che la persona offesa è il titolare del diritto tutelato dal divieto penale, che viene direttamente leso dalla condotta illecita, mentre il danneggiato è colui in capo al quale la condotta illecita genera, in concreto, un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia "anche" titolare del diritto tutelato dalla norma violata.

Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre sia il danneggiato che l'offeso hanno il diritto di costituirsi parte civile, ovvero di fare valere i loro interessi civili nell'ambito del processo penale.

Identificare la persona offesa, ovvero l'individuo titolare del bene protetto dalla norma penale che si assume violata, è decisivo per identificare il titolare del diritto di querela.Sul tema, con specifico riguardo al furto, la Cassazione ha autorevolmente affermato che il bene giuridico protetto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto, che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e, persino, quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione "di fatto" spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela: Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).

Declinando tali principi la Cassazione, con riguardo all'appropriazione indebita, ha affermato che il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (fattispecie relativa all'appropriazione indebita di beni sottoposti a sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nominato custode dei beni medesimi: Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022 dep. 2023, Khout, Rv. 284431; Sez. 2, n. 26805 dei 16/04/2009, Renzo, Rv. 244713).

Si tratta di interpretazioni che partono dal presupposto che sia la norma che punisce il furto, che quella che punisce l'appropriazione indebita, non tutelano esclusivamente il diritto di proprietà, ma anche la mera "disponibilità" della res trafugata o appropriata. 1.2.Nel caso di specie il titolare della agenzia di intermediazione assicurativa - mandataria della compagnia "Axa assicurazioni" - si avvaleva del subagente Lardinelli, che si appropriava dei premi delle polizze sulle quali l'agenzia avrebbe dovuto trattenere la sua provvigione prima di versare il premio alla Compagnia.

Gli intermediari hanno infatti diritto a percepire delle commissioni in relazione alle polizze che stipulano ed, inoltre, sono civilmente responsabili verso la Compagnia mandante ogniqualvolta non abbiano adempiuto agli obblighi sottesi all'esecuzione del mandato.

In sintesi: il collegio ritiene che le agenzie di intermediazione assicurativa abbiano la disponibilità dei premi ed il diritto a trattenere le commissioni; pertanto l'appropriazione dei premi lede il diritto del titolare dell'agenzia di intermediazione, che in seguito alla condotta illecitat perde la disponibilità delle somme corrispondenti ai premi e la proprietà delle somme relative alle commissioni.

Costui è pertanto legittimato a proporre la querela.

1.3. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello confermava la titolarità del diritto di querela in capo al Pacenti, titolare dell'agenzia di intermediazione assicurativa.2 .

Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove.

A ciò si aggiunge che la questione proposta, che invoca l'inquadramento della condotta nel reato di appropriazione indebita, implica delle valutazioni di merito che sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità con insanabile frattura della catena di devolutiva e violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen. 3.La non manifesta infondatezza del primo motivo impone di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, conseguentemente, di dichiarare il reato per cui si procede estinto per decorso il termine massimo di prescrizione.

Tenuto conto che le condotte appropriative risultano accertate, come risulta dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, e che tale apparato motivazionale resiste alle censure difensive, le statuizioni civili devono essere confermate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a .3ESI il 20/03/1964 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] con conclusioni scritte insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita. Si contestava allo stesso, subagente di [OSCURATO:PERSONA] titolare di una agenzia di intermediazione assicurativa, facente capo alla Compagnia "Axa assicurazioni", di essersi appropriato di oltre settemila euro, somma costituita dai premi delle polizze da lui stipulate per conto dell'agenzia che non consegnava al Piacenti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che Piacenti non era titolare del diritto di querela in quanto lo stesso dirigeva una agenzia assicurativa che faceva capo alla compagnia b "Axa assicurazioni", sicché le somme delle quali si contestava l'appropriazione4 avrebbero dovuto essere versate alla Compagnia e non all'agenzia diretta da Piacenti; 2.2. violazione di legge (artt. 393, 646 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che il ricorrente aveva anticipato un risarcimento di duemila euro ad un cliente della agenzia di Pacenti e che tale somma gli avrebbe dovuto essere rimborsata; invero il Lardinelli riteneva di essere creditore per complessivi ottomilasettecento euro, sicché la ritenzione delle somme avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art.392 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione relativa alla sussistenza del diritto di querela è infondata. 1.1.In via preliminare si riafferma che la persona offesa è il titolare del diritto tutelato dal divieto penale, che viene direttamente leso dalla condotta illecita, mentre il danneggiato è colui in capo al quale la condotta illecita genera, in concreto, un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia "anche" titolare del diritto tutelato dalla norma violata. Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre sia il danneggiato che l'offeso hanno il diritto di costituirsi parte civile, ovvero di fare valere i loro interessi civili nell'ambito del processo penale. Identificare la persona offesa, ovvero l'individuo titolare del bene protetto dalla norma penale che si assume violata, è decisivo per identificare il titolare del diritto di querela.Sul tema, con specifico riguardo al furto, la Cassazione ha autorevolmente affermato che il bene giuridico protetto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto, che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e, persino, quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione "di fatto" spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela: Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). Declinando tali principi la Cassazione, con riguardo all'appropriazione indebita, ha affermato che il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (fattispecie relativa all'appropriazione indebita di beni sottoposti a sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nominato custode dei beni medesimi: Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022 dep. 2023, Khout, Rv. 284431; Sez. 2, n. 26805 dei 16/04/2009, Renzo, Rv. 244713). Si tratta di interpretazioni che partono dal presupposto che sia la norma che punisce il furto, che quella che punisce l'appropriazione indebita, non tutelano esclusivamente il diritto di proprietà, ma anche la mera "disponibilità" della res trafugata o appropriata. 1.2.Nel caso di specie il titolare della agenzia di intermediazione assicurativa - mandataria della compagnia "Axa assicurazioni" - si avvaleva del subagente Lardinelli, che si appropriava dei premi delle polizze sulle quali l'agenzia avrebbe dovuto trattenere la sua provvigione prima di versare il premio alla Compagnia. Gli intermediari hanno infatti diritto a percepire delle commissioni in relazione alle polizze che stipulano ed, inoltre, sono civilmente responsabili verso la Compagnia mandante ogniqualvolta non abbiano adempiuto agli obblighi sottesi all'esecuzione del mandato. In sintesi: il collegio ritiene che le agenzie di intermediazione assicurativa abbiano la disponibilità dei premi ed il diritto a trattenere le commissioni; pertanto l'appropriazione dei premi lede il diritto del titolare dell'agenzia di intermediazione, che in seguito alla condotta illecitat perde la disponibilità delle somme corrispondenti ai premi e la proprietà delle somme relative alle commissioni. Costui è pertanto legittimato a proporre la querela. 1.3. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello confermava la titolarità del diritto di querela in capo al Pacenti, titolare dell'agenzia di intermediazione assicurativa.2 . Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove. A ciò si aggiunge che la questione proposta, che invoca l'inquadramento della condotta nel reato di appropriazione indebita, implica delle valutazioni di merito che sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità con insanabile frattura della catena di devolutiva e violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen. 3.La non manifesta infondatezza del primo motivo impone di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, conseguentemente, di dichiarare il reato per cui si procede estinto per decorso il termine massimo di prescrizione. Tenuto conto che le condotte appropriative risultano accertate, come risulta dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, e che tale apparato motivazionale resiste alle censure difensive, le statuizioni civili devono essere confermate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
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