CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28871-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I. 05680700639), in persona dell'amministratore p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 96, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza del Popolo n. 18 c/o Regus presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe 13/A (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 19/q presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 4054 della Corte di Appello di Napoli, Terza sezione civile, depositata in data 06.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 12232/2012, pubblicata in data 12.11.2012, il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione della A.s.l . Napoli 1 Centro avverso il decreto ingiuntivo (che revocava) promosso dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della predetta Asl, con il quale era stato intimato all’opponente il pagamento della complessiva somma di euro 199.875,60, quale differenza tral’importo maturato, per l’anno 2007, a titolo di prestazioni sanitarie, e quello ricevuto dalla Asl per detta annualità e per le medesime causali. 2. In sede di opposizione la [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito lo sforamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del budget annuale, con la conseguenza che, sulla scorta del meccanismo della regressione tariffaria previsto dalle disposizioni emanate dalla Regione Campania e da un accordo concluso fra l’Azienda sanitaria e l’associazione rappresentativa degli interessi delle strutture private, compresa anche l’odierna appellante, l’A sl si era determinata, sebbene solo nel 2009, ma per l’annualità 2007, ad una riduzione dei fondi, con conseguenziale ricaduta sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 250.499,80. 3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di prime cure. 4. La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato che , allorquando è in contestazione il mancato superamento del tetto di spesa fissato per il contenimento della spesa sanitaria pubblica al fine di veder riconosciuto il proprio diritto alle remunerazioni per le prestazioni rese, l’onere probatorio del fatto impeditivo ricade sulla ASL eccipiente; che i cd. fatti costitutivi del credito vantato dal fornitore devono convenientemente essere limitati al riscontro dell’esistenza del rapporto di accreditamento e dell’esecuzione delle prestazioni dedotte, gravando, per converso, sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore, ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa; che, allorquando, invece, risulta controverso il diritto al pagamento delle prestazioni eccedenti il budget assegnato, poiché detto diritto viene a maturazione solo al verificarsi di determinate condizioni, quali l’esistenza di somme ancora spendibili all’interno del fondo sanitario regionale e l’adozione dei criteri di abbattimento tariffario, allora non ci si trova di fronte ad un fatto estintivo ovvero impeditivo dell’obbligazione, bensì alla previsione di elementi futuri ed incerti che condizionano il sorgere del diritto al pagamento delle prestazioni effettuate in eccedenza rispetto ai budget di spese, con la conseguenza che in tal caso l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante graverebbe su colui che intenda far valere quel diritto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., dovendosi ritenere che in tal caso non risulterebbe predicabile il criterio fondato sulla vicinanza della prova, in quanto il thema probandumriguarderebbe aspetti, di dimensione regionale, estranei ad entrambe le parti ed acquisibili, ove occorra, anche con l’ordine di esibizione al terzo ex art. 210 c.p.c; ha dunque osservato che, nel caso di specie, il Tribunale non aveva in alcun modo operato un’inversione dell’onere della prova, essendosi limitato a prendere atto che l’opposta non aveva contestato l’esistenza di tali atti deliberativi ma ne aveva solo posto in dubbio la legittimità sotto vari aspetti; ha osservato ancora che, nel caso di specie, non era in contestazione l’avvenuto superamento del budget, ma la sola inapplicabilità degli atti deliberativi inerenti la regressione tariffaria, perché adottati con considerevole ritardo e dunque in modo illegittimo; ha tuttavia evidenziato che era concorde con l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “sostenere che la regressione tariffaria non possa applicarsi a rapporti esauriti” non sarebbe pertinente posto che, fino al pagamento delle fatture relative all’anno in cui la regressione tariffaria si riferiva, il rapporto di convenzionamento non poteva in alcun modo considerarsi esaurito, con la conseguenza che ben poteva l’amministrazione opporsi al pagamento di quelle eccedenti; ha infatti rilevato che l’inadempimento ovvero il ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio ed informativa indicati nella delibera regionale, sebbene possa essere messo colpevolmente a carico della ASL, non determinava alcuna “decadenza” dal potere di verifica del superamento dei tetti di spesa imposti dalla delibera regionale per il 2007, né tanto meno determinava l’obbligo per l’ente pubblico di remunerare prestazioni, oltre le risorse finanziarie disponibili. 2. La sentenza, pubblicata il 6.9.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorsoper cassazione, affidato a due motivi, cui la A.s.l. Napoli 1 Centroha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 8 ter e 8 quater D.Lgs. n. 502/1992, sul rilievo che la Corte di merito avrebbeerrato laddove aveva inquadrato la presente controversia tra quelle in cui sarebbe in contestazione l’inapplicabilità di atti deliberativi inerenti la regressione tariffaria anziché il mancato superamento del tetto di spesa e da ciò ne avrebbefatto discendere l’inesistenza delle ragioni del credito azionato per effetto di una compensazione con un presunto credito eccepito dall’ASL rinveniente dalla regressione, giammai provato. 1.1 Secondo la ricorrente, la decisione sarebbe errata in quanto essa ricorrente avrebbe, sin dalle prime difese, contestato l’insussistenza del presunto superamento del tetto di spesa regionale , motivo per il quale la resistente avrebbe dovuto fornire adeguata prova del fatto impeditivo dalla stessa eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, non essendo sufficiente il mero richiamo alla delibera dalla stessa unilateralmente adottata per determinare la misura della regressione tariffaria. 1.2 La decisione si porrebbe, pertanto, anche in violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,contenendo un’errata ricostruzione dei fatti nella misura in cui la Corte di merito non avrebbe adegua tamente valutato le sue contestazioni e, conseguentemente, avrebbe ritenuto il superamento del tetto di spesa non contestato e il credito azionato dal centro assorbito dalla regressione tariffaria. 1.3 Il primo motivo, per come articolato, è inammissibile. 1.3.1 Le censure proposte dalla ricorrente -per come sopra rappresentate – non colgono infatti compiutamente la ratio decidendiposta a sostegno del qui contestato provvedimento di rigetto del proposto appello, posto che la Corte territoriale non ha in alcun modo invertito i principi regolatori della ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame (che, anzi, ha compi u tamente richiamato, per come affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità: v. il richiamo a Cass. n. 3403/2018, contenuto a pag. 3 della sentenza impugnata), ma si è invece limitata ad evidenziare l’intervenuta contestazione solo della legittimità (per tardività) dei relativi atti deliberativi adottati sul punto qui in esame, profilo ritenuto invece dalla Corte di merito non rilevante ai fini di una efficace contestazione della predetta circostanza fattuale, ratio decidendi quest’ultima che non risulta invero neanche efficacemente censurata nei motivi di ricorso per cassazione qui in esame. 2. Il secondo mezzo deduce violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 Cost.; degli artt. 8 ter e 8 quater D. Lgs. n. 502/1992, dell’art. 9 del contratto sottoscritto inter partes (cfr doc n. 1 Fascicolo monitorio) in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. 2.1 Secondo la società ricorrente, la Corte di merito avrebbe, altresì, errato laddove aveva confermato la decisione di prime cure nella parte in cui, presupponendo di riconoscere in capo all’Amministrazione sanitaria la potestà di fissare la regressione tariffaria senza essere obbligata a rispettare l’esecuzione e la comunicazione tempestiva del monitoraggio delle prestazioni, aveva ritenuto prevalente l’esi genza di contenere la remunerazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa creditoria azionata dal centro ricorrente. 2.2 La decisione si porrebbe -precisa la ricorrente -in violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., contenendo un errore di diritto nella misura in cui la Corte di merito avevainterpretato la normativa sulla regressione tariffaria nel senso di riconoscere in capo alla P.A. un potere di fissare unilateralmente la misura della stessa, senza necessità di offrire la relativa prova e allorquando le prestazioni fosserostate regolarmente rese anche da più anni. 2.3 Anche il secondo motivo è inammissibile per due ordini di motivi concorrenti, in quanto, per un verso, non risulta efficacemente censurata (con il primo motivo di ricorso) la ratiodecidendi principale posta a sostegno della decisione impugnata, e perché, per altro verso, la dedotta violazione di legge risulta formulata in modo generico e di per sé inammissibile. 2.4 Sotto quest’ultimo profilo, è utile ricordare che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020 ; Sez. U . , Sentenza n. 23745del 28/10/2020). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo