CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16793/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SIRACUSA il 21/05/1986 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, oltre che generiche, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., in particolare, pagine cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.M