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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 25984/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1985 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8 marzo 2022 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., cpv., 75, comma 2, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, commesso in data 11 dicembre 2018 e 24 maggio 2019.

2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 74, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente la insufficienza delle prove della abitualità delle frequentazioni vietate non potendosi valorizzare in tal senso gli unici due episodicontestati al [OSCURATO:PERSONA] che, da soli, non costituiscono elementi indicativi di plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati.

Il ricorrente evidenzia che il reato contestato è integrato in presenza di comportamenti "abituali" o "seriali" non essendo così qualificabili i due episodi isolati ed occasionali contestati.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva per violazione degli artt. 99, comma 4, 144 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente la sproporzionalità della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e riconosciuta omettendo la Corte di appello di effettuare un accertamento, nel caso concreto, di una relazione qualificata tra reo e fatto-reato.

2.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Va premesso che «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01).

Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l'intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto.

Nei citati arresti, si è, conseguentemente, escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato, ritenendo il Collegio assorbito il secondo motivo.

4. Nella fattispecie, sono contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] due episodi commessi il primo in data 11 dicembre 2018 alle ore 14:00 nel Comune di Brindisi, in [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del civico 5, allorché il prevenuto era intento a 2dialogare con [OSCURATO:PERSONA], nato il 10.01.1987 in Montenegro, soggetto pluripregiudicato; il secondo, in data 24 maggio 2019, alle ore 16:40, nei pressi della sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] 29/C, allorché il [OSCURATO:PERSONA] era visto in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti pluripregiudicati che tentavano di dileguarsi nell'androne del palazzo al fine di eludere il controllo.

5. La Corte territoriale, dunque, non si è conformata ai principi enunciati, non potendosi escludere il carattere occasionale degli incontri e non ricorrendo il carattere della ripetitività delle condotte poste in essere, concretizzatasi in due sole occasioni e a distanza di diversi mesi l'una dall'altra.

Per la sussistenza del reato integrato, invero, occorrono elementi di fatto determinati dal numero degli incontri, dal tempo relativamente concentrato della frequentazione, dalle modalità attuative e dalla caratura criminale dei soggetti frequentati dal prevenuto; elementi che non si rinvengono nel capo di imputazione e nella ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata.

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.

6.1. Infatti, nelle situazioni caratterizzate dal vizio di motivazione il rinvio ha, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processuale civilistica, un carattere tipicamente 'restitutorio'; espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio.

6.2. Al contrario, quando detto è precluso, come nel caso in esame, da un difetto dell'elemento costitutivo non sanabile, la rilevazione del quale determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio.

P. P.Q.MDepositaia in —ai-ice-ia oggi Ron)Q, li O LUC, 026.. [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1985 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8 marzo 2022 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., cpv., 75, comma 2, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, commesso in data 11 dicembre 2018 e 24 maggio 2019. 2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 74, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la insufficienza delle prove della abitualità delle frequentazioni vietate non potendosi valorizzare in tal senso gli unici due episodicontestati al [OSCURATO:PERSONA] che, da soli, non costituiscono elementi indicativi di plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati. Il ricorrente evidenzia che il reato contestato è integrato in presenza di comportamenti "abituali" o "seriali" non essendo così qualificabili i due episodi isolati ed occasionali contestati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva per violazione degli artt. 99, comma 4, 144 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la sproporzionalità della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e riconosciuta omettendo la Corte di appello di effettuare un accertamento, nel caso concreto, di una relazione qualificata tra reo e fatto-reato. 2.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Va premesso che «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01). Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l'intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nei citati arresti, si è, conseguentemente, escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti. 3. Il primo motivo del ricorso è fondato, ritenendo il Collegio assorbito il secondo motivo. 4. Nella fattispecie, sono contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] due episodi commessi il primo in data 11 dicembre 2018 alle ore 14:00 nel Comune di Brindisi, in [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del civico 5, allorché il prevenuto era intento a 2dialogare con [OSCURATO:PERSONA], nato il 10.01.1987 in Montenegro, soggetto pluripregiudicato; il secondo, in data 24 maggio 2019, alle ore 16:40, nei pressi della sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] 29/C, allorché il [OSCURATO:PERSONA] era visto in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti pluripregiudicati che tentavano di dileguarsi nell'androne del palazzo al fine di eludere il controllo. 5. La Corte territoriale, dunque, non si è conformata ai principi enunciati, non potendosi escludere il carattere occasionale degli incontri e non ricorrendo il carattere della ripetitività delle condotte poste in essere, concretizzatasi in due sole occasioni e a distanza di diversi mesi l'una dall'altra. Per la sussistenza del reato integrato, invero, occorrono elementi di fatto determinati dal numero degli incontri, dal tempo relativamente concentrato della frequentazione, dalle modalità attuative e dalla caratura criminale dei soggetti frequentati dal prevenuto; elementi che non si rinvengono nel capo di imputazione e nella ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata. 6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. 6.1. Infatti, nelle situazioni caratterizzate dal vizio di motivazione il rinvio ha, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processuale civilistica, un carattere tipicamente 'restitutorio'; espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio. 6.2. Al contrario, quando detto è precluso, come nel caso in esame, da un difetto dell'elemento costitutivo non sanabile, la rilevazione del quale determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio. P. P.Q.MDepositaia in —ai-ice-ia oggi Ron)Q, li O LUC, 026.. [OSCURATO:PERSONA] 3
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