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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2020

Cassazione n. 35277/2023

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ZA sul ricorso n.28089 /2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Crescenzio n.69 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata ex lege presso la stessa negli uffici in Roma in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 1753/2019 della Corte d’appello di Brescia depositata il 23-1-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative- apparecchi di divertimento ex art. 110 co.6 T.U.L.P.S.

R.G.28089/2020 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 1753/2019 pubblicata il 23-1-2020 della Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appelloproposto da Mauro e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 407/2017 del Tribunale di Bergamo, che già aveva rigettato la loro opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. 75284 del 30-7-2015 con la quale, a seguito di sopralluogo del 27-11-2013, era stata a loro irrogata la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 per la violazione dell’art. 110 co.9 lett. f-bis) r.d. 18 giugno 1931 n. 773, per avere installato e consentito l’uso presso l’esercizio pubblico sito in Sorisole, via Martiri della Libertà n. 9/C, senza la licenza prescritta dall’ art. 88 T .

U .

L .

P .

S . , di sei apparecchi d a intrattenimentodi cui all’art. 110 co.6 lett. a ) T .

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S . , in luogo in cui veniva esercitata la raccolta di scommesse per conto del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], non titolare della relativa concessione.

La sentenza ha premesso che ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. l a licenza per l’esercizio di scommesse poteva “essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario e dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che doveva essere valutata la conformità delle disposizioni nazionali agli artt. 49 e 56 T.F.E.U.

Ha considerato che l’attribuzione in Italia delle concessioni per la gestione delle scommesse su competizioni sportive, dal 1999 al 2012, era stata oggetto di tre diverse discipline, tutte sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché la Corte di Giustizia si era pronunciata con riferimento alla gara del 1999 con la sentenza 6-3- 2007,Placanica (nelle cause riunite C - 338/04, C - 359/04 e C.360/04) e con riferimento alla gara indetta nel 2006 con la sentenza 16-2-2012, Costa-Cifone (nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10) ; al fine di eliminare i precedenti contrasti, era stato emesso il d.l. 2 marzo 2012 n. 16, c.d. decreto Monti, che aveva bandito una nuova gara,alla quale Stanleybet non aveva partecipato.

Anche tale normativa era stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che con la prima sentenza 22-1-2015 (nella causa C-46/13) a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato aveva escluso l’incompatibilità con la normativa comunitaria della previsione relativa al rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

A seguito di altro rinvio da parte del Tribunale di Frosinone, la Corte di Giustizia con sentenza 28-1-2016, Laezza(nella causa C-375/14), pur rilevando che la disposizione nazionale che imponeva al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto di cessazione dell’attività, l’uso delle attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse poteva “rendere meno allettante l’esercizio di tale attività” e pertanto costituiva “una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 T.F.U.E.”, l’aveva ritenuta giustificabile in presenza di “motivi imperativi d’interesse generale”.

Quindi, esaminato analiticamente il contenuto della sentenza 28 - 1-2016 della Corte di Giustizia , la sentenza ha escluso che la stessa fosse nel senso sostenuto dagli appellanti e cioè affermasse l’automatico contrasto con il diritto dell’Unione Europeadella disciplina italiana sull’esercizio delle scommesse , perché la Corte di Giustizia aveva lasciato al giudice del rinvio il compito di valutare, di volta in volta, se la disposizione restrittiva eccedesse quanto necessario al raggiungimento dello scopo digarantire la continuità all’attività legale di raccolta di scommesse, al fine perseguito dalla disposizione di arginare lo sviluppo dell’attività illecita da parte della criminalità legata ai giochi di azzardo.Procedendo intale analisi, la sentenza ha escluso che la restrizione risultasse sproporzionatarispetto al fine da perseguire; in primo luogo, ha evidenziato che i ricorrenti non avevano svolto nel ricorso in opposizione nessuna allegazione in ordine alla violazione della normativa dell’Unione Europea da parte del bando Monti, la cui gara era stata indetta prima della data di contestazione dall’illecito, avvenuta ad agosto 2015, essendosi i ricorrenti limitati a lamentare l’illegittima esclusione di Stanleybet dalle gare del 1999 e del 2006.

Ha aggiunto che, anche a prescindere da tale considerazione, l’obbligo di cessione gratuita della retedi gestione delle scommesse alla scadenza della concessione era misura adeguata a garantire che il servizio di raccolta pubblica e lecita di scommesse potesse procedere senza soluzione di continuità, al fine di evitare lo svolgimento di parallela attività illecita di gestione del gioco da parte della criminalità organizzata; ha rilevato che la misura era proporzionata, considerando che Stanleybet operava ormai da oltre venti anni in Italiatramite i suoi Centri di [OSCURATO:PERSONA] senza possedere titoli concessori e senza sopportare gli oneri gravanti sui titolari di concessioni, sicchéaveva già goduto dei beni e li aveva ampiamente ammortizzatialla data di avvio della procedura di gara del 2012 e ancora più alla data di naturale scadenza delle concessioni nel giugno 2016; quindi la sentenza ha escluso che l’obbligo, solo eventuale, di cedere gratuitamente la rete di gestione di raccolta di gioco potesse rappresentare per Stanleybet un requisito eccessivo e tale da giustificarela mancata partecipazione alla gara del 2012 per l’attribuzione della concessione.

Di seguitola sentenza ha escluso che ricorressero le condizioni per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiesto dagli appellanti; ha altresì escluso che la titolarità della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. in capo agli appellanti li esimesse dal possedere la licenza ex art. 88 T.U.P.L.S., che era necessaria per l’attività di raccolta delle scommesse, poteva essere rilasciata solo in presenza di una concessione per la gestione delle scommesse ed era richiesta anche per l’installazione di apparecchi da divertimento in locali nei quali si esercitava l’attività di scommessa, come già statuito da Cass. Pen.Sez. 3n.6709/2016. 2.Cristina e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in data 13-9-2023 i ricorrenti hanno depositato istanza di fissazione di pubblica udienza e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositatomemoria illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 29 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dai ricorrenti.

Premesso che la valutazione su ll’esistenza degli estremi per la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale rientra nella discrezionalità del collegio giudicante ( Cass. Sez.

U 5 - 6 - 2018 n. 14437, Rv. 649623-01), n ella fattispecie nell’eseguire tale valutazione si considera che la sede dell'adunanza camerale non è in sé incompatibile con la statuizione anche su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite; nel caso in oggetto itemi non sono inedit i , in quanto già affrontat i sia dalla Corte di Giustizia, anche con sentenze ulteriori a quelle richiamate dalla sentenza impugnata, e sotto vari profili anche dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito.

Né possono essere le esigenze difensive a consigliare la fissazione della pubblica udienza, in quanto la trattazione con il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa sia del principio del contraddittorio e nella fattispecie il diritto di difesa è stato anche in concreto pienamente esercitato , per il fatto che i ricorrenti hanno illustrato le proprie posizioni pure depositando memoria scritta. 2.Con il primo motivo rubricato “violazione del combinato disposto di cui agli artt. 56 TFUE e 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Violazione degli artt. 2697 c.c. e 6 comma 11 d.lgs. 150/2011.

Violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c.” i ricorrenti, esposti i principi generali di rango eurounitario che presiedono la materia delle scommesse e il contenuto della sentenza ‘Laezza’ con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata sul bando Monti, lamentano che i giudici di merito abbiano rilevato che non fossero state svolte allegazioni specifiche in ordine ai beni che avrebbero dovuto formare oggetto di cessione a titolo gratuito al termine della concessionee al loro valore venale e difettasse la prova della proporzionalità della misura ablatoria; lamentanoche tale difetto probatorio a giudizio della Corte bresciana debbaessere posto a carico degli opponenti e rilevano che, al contrario, tale lacuna probatoria dovesse essere ascritta all’Amministrazione resistente e le conseguenze dovesseroessere poste a carico della stessa .

Lamentano che la Corte d’appello non solo abbia ingiustamente imputato ai ricorrenti le conseguenze del difetto probatorio, ma abbia anche preteso di dimostrare un asserito carattere proporzionale della misura della cessione gratuita dei beniche costituiscono la rete di gestione del gioco alla cessaz ione della concessione , in modo apodittico e approssimativo; sostengono che in questo modo la Corte d’appello abbia ecceduto i limiti dei poteri istruttori conferitigli dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., perché l’assenza di dati era talmente radicale da escludere che il giudice potesse sopperirvi con l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio; aggiungono che il sommario ragionamento svolto non sia idoneo ad assolvere all’onere della prova. 3.Con il secondo motivo “omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo co.

TFUE.

Violazione dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia disposto il rinvio pregiudiziale da loro richiesto e quindi chiedono che siano sottoposte alla Corte di Giustizia una serie di ques tioni pregiudiziali (analiticamente esposte da pag. 37 a pag. 39del ricorso), per accertare se il diritto dell’Unione osti a normativa nazionale quali gli artt. 88 e 110 co. 6 e 9 T.U.P.L.S. 4.Il primo motivodi ricorso presenta profil i di inammissibilità, in primo luogo perché non indica neppure quale dei cinque casi di impugnazione previsti da l l’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. assuma a fondamento delle doglianze e inoltre perché ass omma in un unico motivo una molteplicità di ragionitra loro confuse e inestricabil i .

Infatti, secondo l’indirizzo anche delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ., sicché, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez.

U 8-11-2021 n. 32415 Rv. 662880-1).

Si aggiunga che, essendo il giudizio di legittimità a critica vincolata, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ. (Cass.8 Sez. 6-2 14-5-2018 n. 11603 Rv. 648533-01, Cass. Sez. 6-5 22-9- 2014 n. 19959 Rv. 632466-01). 4.1.Inoltre, le critiche svolte alla sentenza impugnata per avere escluso il carattere discriminatorio delle previsioni del “bando Monti”- compiendo le valutazioniche la sentenza 28 gennaio 2016 della Corte di Giustizia ha rimesso al giudice del rinvio- non sono ammissibili, perché non integrano vizio sussumibile né nell’ipotesi di cui al n.3 né in quella del n. 5 dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ.

Nessuno degliargomenti svolti d a i ricorrenti è utile a ritenere che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato la sentenza 28 gennaio 2016 C-375/14 della Corte di Giustizia ; in effetti la Corte d’appello ha eseguito l’indagine richiest a dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata, finalizzata ad accertare se la disposizione nazionale del bando per l’attribuzione delle concessioni - che imponeva al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, i beni che costituivano la rete di gestione di raccolta del gioco-eccedesse quanto necessario a conseguire l’obiettivo perseguito della lotta alla criminalità collegata ai giochi, garantendo la continuità legale di raccolta delle scommesse al fine di arginare lo sviluppo di attività illegale parallela.

Si tratta di accertamento di fatto, che già il precedente di Cass. Sez. Pen. Sez. 3 25-1-2017 n. 18498 , per tutti, ha rimesso al giudice di merito, trattandosi di valutazione che esula dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, e che nella fattispecie l a Corte territoriale ha eseguitocon modalità che resistono alle critiche dei ricorrenti.

Specificamente, la Corte d’appello ha ritenuto la misura della cessione gratuita dei beni al termine della concessione non solo adeguata al perseguimento dell’obiettivo, ma anche proporzionata, considerando la durata del periodo di oltre vent’anni nei quali la società [OSCURATO:PERSONA] ha operato in Italia senza titoli concessori e il fatto che si trattava di periodo tale d a ritenere che i beni fossero stati ampiamente ammortizzati,già alla data di avvio della procedura di gara e ancora di più poi alla data di scadenza delle concessioni nel 2016 , nonché considerando il profitto ragionevolmente ricavato dall’attività di raccolta delle scommesse senza l’aggravio degli oneri relativi alla concessione.

In questo modo la Corte territoriale, d iversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha ritenuto una lacuna probatoria sul valore dei beni o ggetto della clausola di cessione non onerosa ponendonele relative conseguenze a scapito dei ricorrenti in violazione del principi o sull’onere probatorio ; seppure ha dichiarato che tale lacuna sarebbe stata sufficiente a rigettare l’opposizione, ha poi esaminato e valutato gli elementi di fatto a sua disposizione , senza disporre d’ufficio nuovi mezzi di prova (per cui non sono conferenti neppure le doglianze svolte in proposito), ed è giunta alla conclusione diescludere in concreto che la misura fosse ingiustificata , con giudizio di fatto espostoin termini sintetic i ma immune da vizi logici e giuridici .

Del resto, lec ensure all e statuizion i svolt e nel ricorso non sono stat e neppure propostenei termini imposti dall’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel senso di prospettare l’omesso esame di fatto decisivoe quindi neppure sotto questo profilo la censura èammissibile. 4.2.Si deve anche escludere che sussistano i presupposti per disporre i rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia prospettati con il secondo motivo, in quanto il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della disposizione dell’Unione Europea sia evidente, anche per essere stato chiarito da lla giurisprudenza della Corte di Giustizia , non rilevando il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale(Corte Costituzionale n. 28/2010, Corte di Giustizia 5-4-2016 C-689/13, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , Corte di Giustizia 28-7-2016 C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]).Senza necessità di ripercorrere in questa sede tutte le relative decisioni in materia, basticonsiderare che la Corte di Giustizia con la sentenza 19 - 12 - 2018 C - 375/17 , a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in causa nella quale era parte anche StanleybetMalta ltd, a fronte di prospettazione secondola quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei C .

T .

D . , ha espressamente dichiarato: « 66.A q uesto proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a., C-660/11 e C-8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata). 67.La Corte, pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità dellagestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale».

Successivamente, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza 26 - 2 - 2020 C - 788/18 , in causa nella quale era parte StanleybetMalta ltd e ha da to continuità ai propri precedenti, laddove ha osservato, par.18,«come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi di azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-375, EU:C:2018:1026, punto 66)».

In definitiva, l’assetto del diritto dell’Unione in materia è chiaro, senza necessità di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate in ricorso, che non solo non considerano le pronunce della Corte di Giustizia citate, masi fondano sul presupposto erroneo che la Corte di giustizia riconosc a in generale la legittimità della gestione delle attività connesse alle scommessein regime di libera prestazione per il tramite dei Centri di Trasmissione D ati, laddove in sensocontrario è sufficiente richiamare il punto 67 della sentenza della Cortedi G ius tizia C - 375/17.

Come si legge in Cass. Sez.

U 29 - 5 - 2019 n. 14697, punto 10, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non escludono una regolamentazione restrittiva dell’attività di gioco, giustificata“proprio dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico per un verso, scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco di azzardo illecito e, per l’altro, di garantire l’interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia.

Queste sono le finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un’attività di cui l’autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del denaro riscosso, mediante la rete telematica…”. 4.3.Posti questi dati, si evidenzia cometutte le argomentazioni dei ricorrenti e anche le questioni pregiudiziali da loro prospettate si fondino sulla tesi che i l diritto dell’Unione Europea e in particolare i l diritto di stabilimento e libera prestazione di serviziconsenta ai soggetti stranieri di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse in Italia anche in mancanza di concessionee ciò di per sé comporti l’ illegittimità anche della sanzione amministrativa applicata nella fattispecie, per l a diversa e specifica condotta avente a oggetto l’installazione di slot- machines nei locali dove si svolge l’attività di scommesse senza licenza di polizia.

Però, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in primo luogo la tesi della liceità della raccolta di scommess e per conto di bookmaker estero privo di concessione non è recepita neppure dalla Cassazione penale, laddove ha afferma to che integra il reato di cui all’art. 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401 la raccolta di scommesse da parte di soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 o senza la prova che l’operatore non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa dell’illegittima esclusione dalla gare, che la difesaha l’onere di fornire nel caso in cui invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con i principi dell’Unione Europea (Cass. Pen. Sez. 3 n.15243/2023 Rv. 284326-01, Cass. Pen. Sez. 3 n.7129/2021 Rv. 281473-01, Cass. Pen. Sez. 3 n. 14991/2015 Rv. 263115-01); non giova alla tesi dei ricorrenti il richiamo da loro eseguito nella memoria alla pronuncia di Cass. Pen. Sez. 3 n.7209/2020, in quanto in tale caso la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnataesclusivamente per il fatto che non era stato eseguito l’accertamento in concreto sulla proporzionalità della misura della cessione a titolo gratuito dei beni relativi alla rete di gestione delle scommesse.

Inoltre,poiché la Corte di Giustizia ha approvato il sistema delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo,quale meccanismo efficace a prevenire attività criminali e fraudolentee si è limitata a ri mettere al giudice del rinvio la valutazione di adeguatezza e proporzionalità di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione delle concessioni, non si può prescindere dal considerare che anche la disposizione sanzionatoria di cui si discute si colloca nell’ambito della regolamentazione dei giochi d’azzardo, eseguita d allo Stato allo scopo di prevenire attività criminali o fraudolente.

C ome già correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata,nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento di cui si discute possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.Se, come si legge in Cass. Sez. 2 10 - 3-2022 n. 7855 Rv. 664234 - 01 « ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di [OSCURATO:PERSONA], tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cuiall'art. 86 (ad esempio corner).

La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che illoro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate».

T ale finalità dell a previsione , riferita alla maggiore intrinseca pericolosità insita nell’utilizzo delle slot-machines in locali dove si svolge l’attività di scommesse, permane anche sulla base della tesi dei ricorrenti, secondo la qualei soggetti stranieri privi di concessione possano raccogliere scommesse in Italiatramite i C.T.D.

Quindi, neppure l’accoglimento del le tesi dei ricorrenti in ordine al diritto di raccogliere scommessein assenza di concessione e di licenza di poliziain forza dei principi de ll’Unione Europea potrebbe comport are il venire meno della necessità della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per la colloca zione e l’utilizzo del le slot - machines nei locali nei quali sisvolge l’attività di raccolta di scommess e : la collocazione e l’utilizzo delle slot-machines, seppure svolta ne gli stessi locali dove si svolge l’attività di raccolta delle scommesse, rimanecondotta distinta rispetto a quella diraccolta di scommesse e che il soggetto non esegue per conto dell’operatore straniero privo di concessione , ma svolge in proprio e che pertanto rimane assoggettata alla relativa specifica disciplina, anche in relazione alla licenza di polizia necessaria. 5.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore dell’Agenzia controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannai ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 4.000,00 per compensi,oltre spese anticipate a debito.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso n.28089 /2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Crescenzio n.69 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata ex lege presso la stessa negli uffici in Roma in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 1753/2019 della Corte d’appello di Brescia depositata il 23-1-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative- apparecchi di divertimento ex art. 110 co.6 T.U.L.P.S. R.G.28089/2020 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 1753/2019 pubblicata il 23-1-2020 della Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appelloproposto da Mauro e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 407/2017 del Tribunale di Bergamo, che già aveva rigettato la loro opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. 75284 del 30-7-2015 con la quale, a seguito di sopralluogo del 27-11-2013, era stata a loro irrogata la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 per la violazione dell’art. 110 co.9 lett. f-bis) r.d. 18 giugno 1931 n. 773, per avere installato e consentito l’uso presso l’esercizio pubblico sito in Sorisole, via Martiri della Libertà n. 9/C, senza la licenza prescritta dall’ art. 88 T . U . L . P . S . , di sei apparecchi d a intrattenimentodi cui all’art. 110 co.6 lett. a ) T . U . L . P . S . , in luogo in cui veniva esercitata la raccolta di scommesse per conto del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], non titolare della relativa concessione. La sentenza ha premesso che ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. l a licenza per l’esercizio di scommesse poteva “essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario e dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che doveva essere valutata la conformità delle disposizioni nazionali agli artt. 49 e 56 T.F.E.U. Ha considerato che l’attribuzione in Italia delle concessioni per la gestione delle scommesse su competizioni sportive, dal 1999 al 2012, era stata oggetto di tre diverse discipline, tutte sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché la Corte di Giustizia si era pronunciata con riferimento alla gara del 1999 con la sentenza 6-3- 2007,Placanica (nelle cause riunite C - 338/04, C - 359/04 e C.360/04) e con riferimento alla gara indetta nel 2006 con la sentenza 16-2-2012, Costa-Cifone (nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10) ; al fine di eliminare i precedenti contrasti, era stato emesso il d.l. 2 marzo 2012 n. 16, c.d. decreto Monti, che aveva bandito una nuova gara,alla quale Stanleybet non aveva partecipato. Anche tale normativa era stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che con la prima sentenza 22-1-2015 (nella causa C-46/13) a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato aveva escluso l’incompatibilità con la normativa comunitaria della previsione relativa al rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. A seguito di altro rinvio da parte del Tribunale di Frosinone, la Corte di Giustizia con sentenza 28-1-2016, Laezza(nella causa C-375/14), pur rilevando che la disposizione nazionale che imponeva al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto di cessazione dell’attività, l’uso delle attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse poteva “rendere meno allettante l’esercizio di tale attività” e pertanto costituiva “una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 T.F.U.E.”, l’aveva ritenuta giustificabile in presenza di “motivi imperativi d’interesse generale”. Quindi, esaminato analiticamente il contenuto della sentenza 28 - 1-2016 della Corte di Giustizia , la sentenza ha escluso che la stessa fosse nel senso sostenuto dagli appellanti e cioè affermasse l’automatico contrasto con il diritto dell’Unione Europeadella disciplina italiana sull’esercizio delle scommesse , perché la Corte di Giustizia aveva lasciato al giudice del rinvio il compito di valutare, di volta in volta, se la disposizione restrittiva eccedesse quanto necessario al raggiungimento dello scopo digarantire la continuità all’attività legale di raccolta di scommesse, al fine perseguito dalla disposizione di arginare lo sviluppo dell’attività illecita da parte della criminalità legata ai giochi di azzardo.Procedendo intale analisi, la sentenza ha escluso che la restrizione risultasse sproporzionatarispetto al fine da perseguire; in primo luogo, ha evidenziato che i ricorrenti non avevano svolto nel ricorso in opposizione nessuna allegazione in ordine alla violazione della normativa dell’Unione Europea da parte del bando Monti, la cui gara era stata indetta prima della data di contestazione dall’illecito, avvenuta ad agosto 2015, essendosi i ricorrenti limitati a lamentare l’illegittima esclusione di Stanleybet dalle gare del 1999 e del 2006. Ha aggiunto che, anche a prescindere da tale considerazione, l’obbligo di cessione gratuita della retedi gestione delle scommesse alla scadenza della concessione era misura adeguata a garantire che il servizio di raccolta pubblica e lecita di scommesse potesse procedere senza soluzione di continuità, al fine di evitare lo svolgimento di parallela attività illecita di gestione del gioco da parte della criminalità organizzata; ha rilevato che la misura era proporzionata, considerando che Stanleybet operava ormai da oltre venti anni in Italiatramite i suoi Centri di [OSCURATO:PERSONA] senza possedere titoli concessori e senza sopportare gli oneri gravanti sui titolari di concessioni, sicchéaveva già goduto dei beni e li aveva ampiamente ammortizzatialla data di avvio della procedura di gara del 2012 e ancora più alla data di naturale scadenza delle concessioni nel giugno 2016; quindi la sentenza ha escluso che l’obbligo, solo eventuale, di cedere gratuitamente la rete di gestione di raccolta di gioco potesse rappresentare per Stanleybet un requisito eccessivo e tale da giustificarela mancata partecipazione alla gara del 2012 per l’attribuzione della concessione. Di seguitola sentenza ha escluso che ricorressero le condizioni per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiesto dagli appellanti; ha altresì escluso che la titolarità della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. in capo agli appellanti li esimesse dal possedere la licenza ex art. 88 T.U.P.L.S., che era necessaria per l’attività di raccolta delle scommesse, poteva essere rilasciata solo in presenza di una concessione per la gestione delle scommesse ed era richiesta anche per l’installazione di apparecchi da divertimento in locali nei quali si esercitava l’attività di scommessa, come già statuito da Cass. Pen.Sez. 3n.6709/2016. 2.Cristina e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in data 13-9-2023 i ricorrenti hanno depositato istanza di fissazione di pubblica udienza e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositatomemoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 29 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dai ricorrenti. Premesso che la valutazione su ll’esistenza degli estremi per la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale rientra nella discrezionalità del collegio giudicante ( Cass. Sez. U 5 - 6 - 2018 n. 14437, Rv. 649623-01), n ella fattispecie nell’eseguire tale valutazione si considera che la sede dell'adunanza camerale non è in sé incompatibile con la statuizione anche su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite; nel caso in oggetto itemi non sono inedit i , in quanto già affrontat i sia dalla Corte di Giustizia, anche con sentenze ulteriori a quelle richiamate dalla sentenza impugnata, e sotto vari profili anche dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito. Né possono essere le esigenze difensive a consigliare la fissazione della pubblica udienza, in quanto la trattazione con il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa sia del principio del contraddittorio e nella fattispecie il diritto di difesa è stato anche in concreto pienamente esercitato , per il fatto che i ricorrenti hanno illustrato le proprie posizioni pure depositando memoria scritta. 2.Con il primo motivo rubricato “violazione del combinato disposto di cui agli artt. 56 TFUE e 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 6 comma 11 d.lgs. 150/2011. Violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c.” i ricorrenti, esposti i principi generali di rango eurounitario che presiedono la materia delle scommesse e il contenuto della sentenza ‘Laezza’ con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata sul bando Monti, lamentano che i giudici di merito abbiano rilevato che non fossero state svolte allegazioni specifiche in ordine ai beni che avrebbero dovuto formare oggetto di cessione a titolo gratuito al termine della concessionee al loro valore venale e difettasse la prova della proporzionalità della misura ablatoria; lamentanoche tale difetto probatorio a giudizio della Corte bresciana debbaessere posto a carico degli opponenti e rilevano che, al contrario, tale lacuna probatoria dovesse essere ascritta all’Amministrazione resistente e le conseguenze dovesseroessere poste a carico della stessa . Lamentano che la Corte d’appello non solo abbia ingiustamente imputato ai ricorrenti le conseguenze del difetto probatorio, ma abbia anche preteso di dimostrare un asserito carattere proporzionale della misura della cessione gratuita dei beniche costituiscono la rete di gestione del gioco alla cessaz ione della concessione , in modo apodittico e approssimativo; sostengono che in questo modo la Corte d’appello abbia ecceduto i limiti dei poteri istruttori conferitigli dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., perché l’assenza di dati era talmente radicale da escludere che il giudice potesse sopperirvi con l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio; aggiungono che il sommario ragionamento svolto non sia idoneo ad assolvere all’onere della prova. 3.Con il secondo motivo “omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo co. TFUE. Violazione dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia disposto il rinvio pregiudiziale da loro richiesto e quindi chiedono che siano sottoposte alla Corte di Giustizia una serie di ques tioni pregiudiziali (analiticamente esposte da pag. 37 a pag. 39del ricorso), per accertare se il diritto dell’Unione osti a normativa nazionale quali gli artt. 88 e 110 co. 6 e 9 T.U.P.L.S. 4.Il primo motivodi ricorso presenta profil i di inammissibilità, in primo luogo perché non indica neppure quale dei cinque casi di impugnazione previsti da l l’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. assuma a fondamento delle doglianze e inoltre perché ass omma in un unico motivo una molteplicità di ragionitra loro confuse e inestricabil i . Infatti, secondo l’indirizzo anche delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ., sicché, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U 8-11-2021 n. 32415 Rv. 662880-1). Si aggiunga che, essendo il giudizio di legittimità a critica vincolata, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art. 360 co.1 cod. proc. civ. (Cass.8 Sez. 6-2 14-5-2018 n. 11603 Rv. 648533-01, Cass. Sez. 6-5 22-9- 2014 n. 19959 Rv. 632466-01). 4.1.Inoltre, le critiche svolte alla sentenza impugnata per avere escluso il carattere discriminatorio delle previsioni del “bando Monti”- compiendo le valutazioniche la sentenza 28 gennaio 2016 della Corte di Giustizia ha rimesso al giudice del rinvio- non sono ammissibili, perché non integrano vizio sussumibile né nell’ipotesi di cui al n.3 né in quella del n. 5 dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ. Nessuno degliargomenti svolti d a i ricorrenti è utile a ritenere che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato la sentenza 28 gennaio 2016 C-375/14 della Corte di Giustizia ; in effetti la Corte d’appello ha eseguito l’indagine richiest a dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata, finalizzata ad accertare se la disposizione nazionale del bando per l’attribuzione delle concessioni - che imponeva al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, i beni che costituivano la rete di gestione di raccolta del gioco-eccedesse quanto necessario a conseguire l’obiettivo perseguito della lotta alla criminalità collegata ai giochi, garantendo la continuità legale di raccolta delle scommesse al fine di arginare lo sviluppo di attività illegale parallela. Si tratta di accertamento di fatto, che già il precedente di Cass. Sez. Pen. Sez. 3 25-1-2017 n. 18498 , per tutti, ha rimesso al giudice di merito, trattandosi di valutazione che esula dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, e che nella fattispecie l a Corte territoriale ha eseguitocon modalità che resistono alle critiche dei ricorrenti. Specificamente, la Corte d’appello ha ritenuto la misura della cessione gratuita dei beni al termine della concessione non solo adeguata al perseguimento dell’obiettivo, ma anche proporzionata, considerando la durata del periodo di oltre vent’anni nei quali la società [OSCURATO:PERSONA] ha operato in Italia senza titoli concessori e il fatto che si trattava di periodo tale d a ritenere che i beni fossero stati ampiamente ammortizzati,già alla data di avvio della procedura di gara e ancora di più poi alla data di scadenza delle concessioni nel 2016 , nonché considerando il profitto ragionevolmente ricavato dall’attività di raccolta delle scommesse senza l’aggravio degli oneri relativi alla concessione. In questo modo la Corte territoriale, d iversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha ritenuto una lacuna probatoria sul valore dei beni o ggetto della clausola di cessione non onerosa ponendonele relative conseguenze a scapito dei ricorrenti in violazione del principi o sull’onere probatorio ; seppure ha dichiarato che tale lacuna sarebbe stata sufficiente a rigettare l’opposizione, ha poi esaminato e valutato gli elementi di fatto a sua disposizione , senza disporre d’ufficio nuovi mezzi di prova (per cui non sono conferenti neppure le doglianze svolte in proposito), ed è giunta alla conclusione diescludere in concreto che la misura fosse ingiustificata , con giudizio di fatto espostoin termini sintetic i ma immune da vizi logici e giuridici . Del resto, lec ensure all e statuizion i svolt e nel ricorso non sono stat e neppure propostenei termini imposti dall’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel senso di prospettare l’omesso esame di fatto decisivoe quindi neppure sotto questo profilo la censura èammissibile. 4.2.Si deve anche escludere che sussistano i presupposti per disporre i rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia prospettati con il secondo motivo, in quanto il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della disposizione dell’Unione Europea sia evidente, anche per essere stato chiarito da lla giurisprudenza della Corte di Giustizia , non rilevando il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale(Corte Costituzionale n. 28/2010, Corte di Giustizia 5-4-2016 C-689/13, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , Corte di Giustizia 28-7-2016 C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]).Senza necessità di ripercorrere in questa sede tutte le relative decisioni in materia, basticonsiderare che la Corte di Giustizia con la sentenza 19 - 12 - 2018 C - 375/17 , a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in causa nella quale era parte anche StanleybetMalta ltd, a fronte di prospettazione secondola quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei C . T . D . , ha espressamente dichiarato: « 66.A q uesto proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a., C-660/11 e C-8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata). 67.La Corte, pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità dellagestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale». Successivamente, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza 26 - 2 - 2020 C - 788/18 , in causa nella quale era parte StanleybetMalta ltd e ha da to continuità ai propri precedenti, laddove ha osservato, par.18,«come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi di azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-375, EU:C:2018:1026, punto 66)». In definitiva, l’assetto del diritto dell’Unione in materia è chiaro, senza necessità di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate in ricorso, che non solo non considerano le pronunce della Corte di Giustizia citate, masi fondano sul presupposto erroneo che la Corte di giustizia riconosc a in generale la legittimità della gestione delle attività connesse alle scommessein regime di libera prestazione per il tramite dei Centri di Trasmissione D ati, laddove in sensocontrario è sufficiente richiamare il punto 67 della sentenza della Cortedi G ius tizia C - 375/17. Come si legge in Cass. Sez. U 29 - 5 - 2019 n. 14697, punto 10, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non escludono una regolamentazione restrittiva dell’attività di gioco, giustificata“proprio dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico per un verso, scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco di azzardo illecito e, per l’altro, di garantire l’interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia. Queste sono le finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un’attività di cui l’autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del denaro riscosso, mediante la rete telematica…”. 4.3.Posti questi dati, si evidenzia cometutte le argomentazioni dei ricorrenti e anche le questioni pregiudiziali da loro prospettate si fondino sulla tesi che i l diritto dell’Unione Europea e in particolare i l diritto di stabilimento e libera prestazione di serviziconsenta ai soggetti stranieri di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse in Italia anche in mancanza di concessionee ciò di per sé comporti l’ illegittimità anche della sanzione amministrativa applicata nella fattispecie, per l a diversa e specifica condotta avente a oggetto l’installazione di slot- machines nei locali dove si svolge l’attività di scommesse senza licenza di polizia. Però, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in primo luogo la tesi della liceità della raccolta di scommess e per conto di bookmaker estero privo di concessione non è recepita neppure dalla Cassazione penale, laddove ha afferma to che integra il reato di cui all’art. 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401 la raccolta di scommesse da parte di soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 o senza la prova che l’operatore non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa dell’illegittima esclusione dalla gare, che la difesaha l’onere di fornire nel caso in cui invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con i principi dell’Unione Europea (Cass. Pen. Sez. 3 n.15243/2023 Rv. 284326-01, Cass. Pen. Sez. 3 n.7129/2021 Rv. 281473-01, Cass. Pen. Sez. 3 n. 14991/2015 Rv. 263115-01); non giova alla tesi dei ricorrenti il richiamo da loro eseguito nella memoria alla pronuncia di Cass. Pen. Sez. 3 n.7209/2020, in quanto in tale caso la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnataesclusivamente per il fatto che non era stato eseguito l’accertamento in concreto sulla proporzionalità della misura della cessione a titolo gratuito dei beni relativi alla rete di gestione delle scommesse. Inoltre,poiché la Corte di Giustizia ha approvato il sistema delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo,quale meccanismo efficace a prevenire attività criminali e fraudolentee si è limitata a ri mettere al giudice del rinvio la valutazione di adeguatezza e proporzionalità di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione delle concessioni, non si può prescindere dal considerare che anche la disposizione sanzionatoria di cui si discute si colloca nell’ambito della regolamentazione dei giochi d’azzardo, eseguita d allo Stato allo scopo di prevenire attività criminali o fraudolente. C ome già correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata,nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento di cui si discute possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.Se, come si legge in Cass. Sez. 2 10 - 3-2022 n. 7855 Rv. 664234 - 01 « ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di [OSCURATO:PERSONA], tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cuiall'art. 86 (ad esempio corner). La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che illoro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate». T ale finalità dell a previsione , riferita alla maggiore intrinseca pericolosità insita nell’utilizzo delle slot-machines in locali dove si svolge l’attività di scommesse, permane anche sulla base della tesi dei ricorrenti, secondo la qualei soggetti stranieri privi di concessione possano raccogliere scommesse in Italiatramite i C.T.D. Quindi, neppure l’accoglimento del le tesi dei ricorrenti in ordine al diritto di raccogliere scommessein assenza di concessione e di licenza di poliziain forza dei principi de ll’Unione Europea potrebbe comport are il venire meno della necessità della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per la colloca zione e l’utilizzo del le slot - machines nei locali nei quali sisvolge l’attività di raccolta di scommess e : la collocazione e l’utilizzo delle slot-machines, seppure svolta ne gli stessi locali dove si svolge l’attività di raccolta delle scommesse, rimanecondotta distinta rispetto a quella diraccolta di scommesse e che il soggetto non esegue per conto dell’operatore straniero privo di concessione , ma svolge in proprio e che pertanto rimane assoggettata alla relativa specifica disciplina, anche in relazione alla licenza di polizia necessaria. 5.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore dell’Agenzia controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condannai ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 4.000,00 per compensi,oltre spese anticipate a debito. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30
Sentenza Cassazione n. 35277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris