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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 28477/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso9340/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliatain Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso l’ordinanza d ella CORTE D'APPELLO d i NAPOLI n. 1396/2022 depositata il 10/02/2023; udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 9/10/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sopra epigrafata ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, nel rigettarne l'opposizione alla stima dell'indennità dovutagli per l'espropriazione di un fondo di sua proprietà da destinarsi alla costruzione del nuovo cimitero, aveva liquidato le spese di lite, oltre che in favore dell'ente beneficiario dell'espropriazione identificato nel Comune di Succivo, anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che dell'opera figurava essere solo concessionaria.

Il mezzo azionato dalla soccombente si vale di due motivi, ai quali resiste solo la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erroneità dell'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 100 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui questa aveva pronunciato la condanna della ricorrente a rifondere le spese di giudizio anche nei confronti della concessionaria dell'opera, in quanto l'opposizione alla stima e la riflessa domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione erano stat e propost e solo nei confronti dell'ente beneficiario ovvero del Comune di Succivo e la concessionaria era stata citata in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, è, assorbite le ragioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente che involgono la valutazione di profili di merito estranei al presente giudizio, infondato e va pertanto disatteso.

RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

3. Giova, invero, osservare che a mente dell’art.29, comma 4, d.lgs. 150/2011, che disciplina ora la materia delle opposizioni alla stima delle indennità di esproprio, che “il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità”.

Poiché nella specie è incontestato che, ancorché effettuata al solo fine di integrare il contraddittorio pure nei suoi confronti, la chiamata in giudizio dell’odierna resistente doveva ritenersi giustificata in ragione di quanto previsto dall’art. 11 della convenzione di affidamento intercorsa in data 14.9.2006 tra il Comune di Succivo e l’ATI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l., (“il concessionario è delegato, ai sensi dell’art. 6, comma 8 DPR 327/01 ad effettuare l’intera procedura esecutiva …”) e della successiva costituzione a cura delle partecipanti all’ATI della società consortile [OSCURATO:PERSONA], ne discende per logica conseguenza che quest’ultima in quanto delegataria dei poteri già conferiti all’ATI era divenuta parte del procedimento espropriativo ed in tale veste aveva diritto a ripetere le spese di lite a fronte del rigetto della domanda azionata da GICOM.

Il che, peraltro, è diretto riflesso, oltre che di un fisiologico svolgimento della vicenda, anche del consolidato insegnamento di questa Corte, in considerazione del quale nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione (Cass., Sez.

I, 14 /06 / 2016, n. 12260; Cass.,Sez.

I, 14/12/2007, n. 26261).

4. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che così provvedendo la Corte adita sarebbe andata extrapetita posto che la domanda era stata proposta solo nei confronti del Comune di Succivo, è privo di fondamento in conseguenza delle ragioni che hanno condotto a respingere il primo motivo di ricorso.

5. Il ricorso va conclusivamente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dell'art.93 cod. proc. civ. in favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrentedel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respingeil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario in euro 1200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno9 ottobre 2024.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso9340/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliatain Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso l’ordinanza d ella CORTE D'APPELLO d i NAPOLI n. 1396/2022 depositata il 10/02/2023; udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 9/10/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sopra epigrafata ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, nel rigettarne l'opposizione alla stima dell'indennità dovutagli per l'espropriazione di un fondo di sua proprietà da destinarsi alla costruzione del nuovo cimitero, aveva liquidato le spese di lite, oltre che in favore dell'ente beneficiario dell'espropriazione identificato nel Comune di Succivo, anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che dell'opera figurava essere solo concessionaria. Il mezzo azionato dalla soccombente si vale di due motivi, ai quali resiste solo la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erroneità dell'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 100 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui questa aveva pronunciato la condanna della ricorrente a rifondere le spese di giudizio anche nei confronti della concessionaria dell'opera, in quanto l'opposizione alla stima e la riflessa domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione erano stat e propost e solo nei confronti dell'ente beneficiario ovvero del Comune di Succivo e la concessionaria era stata citata in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, è, assorbite le ragioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente che involgono la valutazione di profili di merito estranei al presente giudizio, infondato e va pertanto disatteso. RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3. Giova, invero, osservare che a mente dell’art.29, comma 4, d.lgs. 150/2011, che disciplina ora la materia delle opposizioni alla stima delle indennità di esproprio, che “il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità”. Poiché nella specie è incontestato che, ancorché effettuata al solo fine di integrare il contraddittorio pure nei suoi confronti, la chiamata in giudizio dell’odierna resistente doveva ritenersi giustificata in ragione di quanto previsto dall’art. 11 della convenzione di affidamento intercorsa in data 14.9.2006 tra il Comune di Succivo e l’ATI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l., (“il concessionario è delegato, ai sensi dell’art. 6, comma 8 DPR 327/01 ad effettuare l’intera procedura esecutiva …”) e della successiva costituzione a cura delle partecipanti all’ATI della società consortile [OSCURATO:PERSONA], ne discende per logica conseguenza che quest’ultima in quanto delegataria dei poteri già conferiti all’ATI era divenuta parte del procedimento espropriativo ed in tale veste aveva diritto a ripetere le spese di lite a fronte del rigetto della domanda azionata da GICOM. Il che, peraltro, è diretto riflesso, oltre che di un fisiologico svolgimento della vicenda, anche del consolidato insegnamento di questa Corte, in considerazione del quale nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione RG 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione (Cass., Sez. I, 14 /06 / 2016, n. 12260; Cass.,Sez. I, 14/12/2007, n. 26261). 4. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che così provvedendo la Corte adita sarebbe andata extrapetita posto che la domanda era stata proposta solo nei confronti del Comune di Succivo, è privo di fondamento in conseguenza delle ragioni che hanno condotto a respingere il primo motivo di ricorso. 5. Il ricorso va conclusivamente respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dell'art.93 cod. proc. civ. in favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrentedel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respingeil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario in euro 1200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno9 ottobre 2024. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 9340/23GICOM-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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