CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale (da tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari), commessi nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 13 febbraio 2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo, il secondo e il terzo motivo, che contestano sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità della ricorrente, sono affidate a doglianze aspecifiche, perché del tutto scollegate dalle rationes decidendi delle statuizioni impugnate, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - risultante, tra l'altro, dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi - che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che le ulteriori doglianze omettono di considerare che: «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - Rv. 266804 - 01); che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa»(Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02); - che il quarto motivo, con il quale si censura del tutto genericamente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestante, è anch'esso aspecifico, perché non si rapporta con la statuizione di inammissibilità della corrispondente richiesta avanzata in grado di appello (cfr. pagg. 3, terzo capoverso, e pag. 6, ultimo capoverso della sentenza impugnata).- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]