CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1708/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1708 depositata il 4.11.2020 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Viterbo, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la declaratoria di invalidità della collaborazione coordinata e continuativa prestata da maggio 2004 a giugno 2014 e la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. La Corte di appello, per quel che interessa, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di legittimità, ha rilevato che l’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, ossia anteriore alle modifiche apportate dalla L.n. 92 del 2012) ha previsto, per il contratto di lavoro che rientri nella previsione degli artt. 61 e ss. ma manchi di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, l’automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto; con l’adozione della norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 24, L.n.92 del 2012 il legislatore ha recepito una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, e il successivo comma 25 definisce l’ambito di applicazione della nuova normativa; non sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’interpretazione che ricostruisce l’art. 69, comma 1, del D.Lgs.n. 276 del 2003 come una sanzione di conversione automatica del contratto privo di progetto in rapporto di lavoro subordinato. La Corte territoriale ha, inoltre, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 aggiunto che gli elementi probatori acquisiti, di fonte documentale e testimoniale, dimostravano lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa della Fioretti, in qualità di massoterapista e di operatore del benessere, ma sottolineava che la sussistenza di un progetto specifico non era stata dedotta nella memoria di costituzione depositata dalla società in primo grado, né era stata trattata nella sentenza impugnata né era stato avanzato vizio di omessa pronuncia e che – considerato il nuovo tipo contrattuale come introdotto dagli artt. 61 e ss del D.Lgs. n. 276 del 2003 – non era ammissibile la prova per facta concludentia della sussistenza del progetto specifico, in assenza di un documento scritto che regolasse il rapporto di lavoro 3. Avverso la sentenza la società propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, e la lavoratrice resiste con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 416, comma 3, 115 cod.proc.civ., 62 D.Lgs. n. 276 del 2003, 1325 e 2721 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, trascurato che il progetto specifico o programma di lavoro a cui adibire la lavoratrice (da individuarsi nella prestazione di attività di fisioterapia all’interno della struttura nei periodi liberamente comunicati dal professionista) risultava diffusamente e puntualmente riportato anche nella sentenza di primo grado e dunque acquisito al processo; richiedendo, inoltre, l’art.62 del D.Lgs. n. 276 del 2003 la forma scritta esclusivamente ad probationem ed essendo stata espletata F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 la prova testimoniale in primo grado, doveva ritenersi incontestabilmente provato per facta concludentia il progetto/programma di lavoro. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69 D.Lgs. n. 276 del 2003, alla luce dell’art. 1, commi 23-25 della legge n. 92 del 2012, 101 Cost., 11 e 12 preleggi (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, interpretato il comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 nel senso della trasformazione ipso facto del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato nonostante il legislatore abbia introdotto solamente con la L. n. 92 del 2012 la presunzione assoluta, prevedendo specificamente la irretroattività con riguardo ai contratti già in essere. L’interpretazione consolidata della Corte di Cassazione è in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, commi 23-25 della L. n. 92 del 2012, dovendosi ritenere introdotta – la presunzione assoluta/conversione automatica – solamente dalla data di entrata in vigore della legge Fornero; nel caso di ritenuta inammissibilità dell’interpretazione proposta dal ricorrente, lo stesso formula eccezione di incostituzionalità degli artt. 61, comma 1, 69, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 nel testo vigente precedentemente alla riforma Fornero. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. L'inammissibilità discende dall'estraneità delle censure all'ambito di applicazione del numero 3 dell'articolo 360 cod.proc.civ., giacché esse non pongono in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, bensì la concreta applicazione che il Giudice di merito ne ha fatto in funzione della lettura complessiva degli atti e delle risultanze probatorie, così da pervenire ad affermare che in ordine alla sussistenza di un progetto specifico (desumibile - secondo la prospettazione della società - dall’incarico pattuito ed accettato dalla F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Fioretti), “la questione è inammissibile atteso che non risulta dedotta nella memoria di costituzione o trattata in sentenza né la parte deduce un vizio di omessa pronuncia”. Anche tralasciando il profilo di violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere, nel ricorso, il contenuto della memoria di costituzione in primo grado ove si indicava il tipo di progetto specifico o programma al quale era stata adibita la Fioretti, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.), tutte le censure - nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, vizi in ogni caso formulati in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 3.2. Invero, la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha accertato la sussistenza dei requisiti della collaborazione personale, della continuità e del coordinamento (pag. 6 della sentenza impugnata), mentre con riguardo al requisito del progetto specifico/programma di lavoro (integrante elemento costitutivo del contratto a progetto e, nel caso di specie, fatto estintivo del diritto della lavoratrice alla conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ha rilevato che (oltre a mancare ogni riferimento nell’atto di costituzione in giudizio della società) in primo grado nessun accertamento era stato compiuto dal tribunale e nessuna censura (di omessa pronuncia) era stata avanzata in sede di appello. Il ricorrente non coglie, pertanto, la ratio decidendi della sentenza F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 impugnata che ha sottolineato come l’esistenza di un progetto specifico/programma di lavoro non risultava - nel rispetto del principio dispositivo che regola il processo civile – dedotta tempestivamente nella memoria difensiva della società in primo grado né risultava essere stato accertato nel corso di tale giudizio. 4. Va, all’uopo, osservato che, nel caso in esame, opera la definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo originario (poi sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. a), modificato del D.L. n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012, ed ancora del D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c), conv. in L. n. 99 del 2013, ed infine abrogato del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. [OSCURATO:PERSONA]). In base al testo applicabile ratione temporis, per la configurazione della fattispecie era necessaria - oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate - la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa". Questa Corte ha chiarito che l'assenza del progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n. 8142 del 2017). Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (cfr. Cass. n.F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 17636 del 2016, n. 8142 del 2017, Cass. n. 27543 del 2020). Il progetto specifico ha un contenuto che - sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa - deve essere comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (cfr. Cass.n. 5418 del 2019, Cass. n. 11109 del 2021). Ultroneo appare, nel caso di specie, sottolineare che la valutazione di non conformità del contratto in controversia al modello legale delineato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, ancorata ad un parametro normativo correttamente individuato, non è sindacabile in sede di legittimità, avendo questa Corte chiarito che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. e n. 7838 del 2005, Cass. n. 18247 del 2009, Cass. n. 31171 del 2021); 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tenore testuale dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel prevedere tout court che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato", senza alcun riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto (valorizzate invece dal successivo comma 2 quando "venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato" per concludere che, in tale ultimo caso, il contratto "si F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti"), legittima la conclusione che, nel caso di cui al comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 la conversione va senz’altro effettuata in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, restando affatto irrilevante la "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" (cfr. Cass. n. 32160 del 2021). Invero, deve ritenersi orientamento ormai consolidato quello secondo cui il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 (nella versione antecedente le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti" (cfr. Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 17127 del 2016, Cass. n. 12647 del 2019; Cass. n. 17707 del 2020 e, fra le più recenti, n. 27543 del 2020, Cass. n. 28918 del 2021). Secondo l’orientamento indicato, l’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. 6. Questa Corte ha già affrontato i dubbi di costituzionalità palesati dalla società ricorrente (che non offrono elementi per mutare l’orientamento già affermato e non richiedono la rimessione alla pubblica udienza, come richiesto in memoria dalla società ricorrente), pervenendo ad una decisione di manifesta infondatezza: Cass. n. 9471 del 2019 (confermata da Cass. n. 15108 del 2020 e da Cass. n. 27077 del 2020) ha specificamente affrontato gli stessi argomenti posti a base del ricorso ora all'esame, affermando che il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nè con l'art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore. E' stato osservato che "...i dubbi di compatibilità costituzionale prospettati dai ricorrenti trovano adeguata soluzione solo osservandosi che nel caso non vengono sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente. [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115 ha escluso che rispettivamente il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia che F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sottraggono alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza. Il principio di "indisponibilità del tipo" è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, L. n. 230 del 1962, art. 1). La previsione non può infine ritenersi in contrasto con l'art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta posta in essere dal datore di lavoro e violativa di prescrizioni di legge, nè inadeguata, essendo coerente con il fine del legislatore, di perimetrare il potere di stipulare contratti a progetto per evitare l'elusione delle tutele predisposte per il lavoro subordinato" (sent. cit., in motivazione). 7. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 8. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistatario. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1385/2021 Numero sezionale 1226/2022 Numero di raccolta generale 9339/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s