CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione del predetto imputato per i reati di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dall'uso di un'arma, nonché per il reato di minaccia grave, commessi in concorso con il proprio padre [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente, sempre con rito abbreviato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione della ordinanza pronunciata all'udienza del 6 aprile 2017 (con cui il giudice del dibattimento ha respinto l'eccezione difensiva circa la necessità di esercitare l'azione penale non tramite citazione diretta, come era stato fatto, ma passando dal filtro dell'udienza preliminare), si espone a censure di inammissibilità per vari ordini di ragioni: - nel decidere una questione processuale, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Tribunale del riesame per giustificarla; sicché il vizio di motivazione è del tutto irrilevante; - la nullità di un provvedimento in tanto ha rilievo in quanto si sia riverberata sugli atti successivi; - l'imputato, su sua richiesta, è stato giudicato con il rito abbreviato, il che determina la sanatoria di tutte le nullità (tranne quelle assolute) in precedenza verificatesi ex art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.. Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, e 62-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato che il terzo motivo, che deduce una disparità di trattamento nel trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente rispetto alla pena di mesi sei applicata al correo, [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, venendo in rilievo una valutazione discrezionale del giudice di merito, riferita alla posizione del singolo imputato, che, peraltro, nella specie è dipesa dal fatto che a [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravati contestate (peraltro la produzione del solo dispositivo delle sentenze di primo e di secondo grado rese nei confronti del correo non consente di conoscere le ragioni della decisione, rendendo aspecifico il motivo di ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle