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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14117/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, 219 co. 1 e 2 n. 1, 223 co. 2 n. 2 e artt. 216 co.1 n. 2, 219 co. 1 e co. 2 n.1, 224 co.1 n.1 R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, in quanto non sarebbe stato dimostrato il ruolo di amministratore effettivamente svolto, è inammissibilmente formulato, dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); d'altro canto, il ricorrente omette il dovuto confronto con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata nel replicare all'analoga doglianza in punto di dimostrazione del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell'ambito della società di famiglia ( cfr. pg .5- 6) Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito specificava (pag. 8) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.( sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, 219 co. 1 e 2 n. 1, 223 co. 2 n. 2 e artt. 216 co.1 n. 2, 219 co. 1 e co. 2 n.1, 224 co.1 n.1 R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, in quanto non sarebbe stato dimostrato il ruolo di amministratore effettivamente svolto, è inammissibilmente formulato, dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); d'altro canto, il ricorrente omette il dovuto confronto con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata nel replicare all'analoga doglianza in punto di dimostrazione del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell'ambito della società di famiglia ( cfr. pg .5- 6) Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito specificava (pag. 8) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.( sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024
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