CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28873/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto un duplice profilo; che infatti, e anzitutto, l'eventuale errore in cui fosse incorso il giudice della cognizione nell'operare gli aumenti e le diminuzioni di pena, conseguenti al bilanciamento delle circostanze, non sarebbe rimediabile mediante il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., giacché si tratterebbe di errore valutativo e di giudizio, e non di mero errore materiale; che nessun errore è in concreto ravvisabile nell'operato del predetto giudice, giacché, stante la dichiarata prevalenza della recidiva, non si doveva affatto tener conto della diminuzione di pena stabilita per le circostanze attenuanti generiche (art. 69, primo comma, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il