CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 39485/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 29/11/2019 della Corte di appello di Milano che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 15/10/2018 del Tribunale di Milano che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 642, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione, in quanto la Corte di appello si è limitata a condividere le argomentazioni del Tribunale, al di fuori delle modalità con cui è consentita la motivazione per relationem. A- sostegno dell'assunto- ha ricostruito il fatto - e ha riproposto i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni contenute nel gravame. La Corte di appello, sia pure con motivazione sintetica, ha evidenziato come convergessero nel senso della responsabilità plurimi elementi, quali la richiesta di risarcimento danni avanzata a suo nome all'agenzia assicurativa, il disconoscimento del sinistro da parte di Caiafa, l'incompatibilità dei danni denunciati rispetto alla dinamica del sinistro. 1.1. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e sufficientemente adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando4 non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Mes