CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 01/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lodi in data 09/10/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile per il reato di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -manifesta illogicità e mancanza di motivazione in riferimento all'attendibilità della persona offesa, con particolare riguardo al riconoscimento personale dell'imputato (primo motivo); -illogicità di motivazione per violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio (secondo motivo); -mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla ricognizione personale (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella specie, la Corte territoriale ha riconosciuto come lo sviluppo dei tabulati telefonici avesse consentito di accertare che in data 24/10/2016 l'imputato e la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) si erano incontrati presso la stazione di Lodi e che il primo aveva consegnato alla seconda una copia della sua carta d'identità (recante effigie fotografica identica a quella del cartellino anagrafico del [OSCURATO:PERSONA]); inoltre l'utenza cellulare utilizzata per i contatti era certamente riconducibile all'imputato, sebbene formalmente intestata alla propria moglie. Da qui la ritenuta sufficienza del materiale probatorio per addivenire al giudizio di penale responsabilità dell'imputato e la riconosciuta manifesta superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di effettuare una ricognizione personale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANM3 fll."';