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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42933/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente, che la conferma del riconoscimento della recidiva risulta correttamente motivata in considerazione dell'avere l'imputato attuato la sua condotta attuato la sua condotta pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di di alcune del molteplici condanne inflittegli, che la determinazione della pena è avvenuta in misura prossima al minimo nell'arco edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore li Pr sídente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente, che la conferma del riconoscimento della recidiva risulta correttamente motivata in considerazione dell'avere l'imputato attuato la sua condotta attuato la sua condotta pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di di alcune del molteplici condanne inflittegli, che la determinazione della pena è avvenuta in misura prossima al minimo nell'arco edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore li Pr sídente
Sentenza Cassazione n. 42933/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris