CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale e la illogicità della motivazione in merito alla entità della pena e al giudizio ex art. 69 cod. pen. in quanto la riduzione per le attenuanti è stata operata in misura inferiore al terzo valorizzando le aggravanti, ritenute subvalenti e non le modalità del fatto — è manifestamente infondato in quanto: - ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904); - non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359, Nunziato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così