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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 30012/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla mancata applicazione dell'ad 131 bis è affetta da aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della motivazione resa sul punto dalla decisione gravata (mettendo in luce l'abitualità ostativa decretata dai quattro precedenti del ricorrente per lo stesso titolo di reato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla mancata applicazione dell'ad 131 bis è affetta da aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della motivazione resa sul punto dalla decisione gravata (mettendo in luce l'abitualità ostativa decretata dai quattro precedenti del ricorrente per lo stesso titolo di reato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30012/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris