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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14382/2026

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tata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMORE, pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in attiindicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliatoper legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 8329/2023depositata il 12/09/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità dicessionaria dei crediti vantati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. persomministrazione di energia elettrica, depositava innanzi al [OSCURATO:PERSONA] ricorso per concessione di decreto ingiuntivo in danno dellaCittà Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli).Precisamente in detto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., qualecessionaria della società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva ingiungersi a CittàMetropolitana di Napoli il pagamento di importi dovuti con riferimentoa tre distinte fatture ossia: a) la n.

T000378681 emessa il 03/09/2014,scaduta il 08/10/2014 dell’importo di euro 2.051,15 e rimastatotalmente insoluta; b) la n.

T000378682 emessa il 03/09/2014,scaduta il 08/10/2014 dell’importo di euro 3.237,40 anch’essa rimastatotalmente insoluta; c) la n.

T000511356 emessa il 13/11/2014,scaduta il 18/12/2014 dell’importo di euro 427.518,88, rispetto allaquale era intervenuto un pagamento parziale da parte dell’Entedebitore di euro 425.381,29 in data 02/05/2016 a fronte del qualeresiduava l’importo in linea capitale ancora dovuto di 2.137,59.

Insintesi, la Banca ricorrente deduceva, pertanto, l’inadempimento totaledelle fatture nn.

T000378681 e T000378682 e l’inadempimentoparziale ovvero l’inesatto parziale adempimento della fattura n.T000511356 sulle quali complessivamente residuava in linea capitalel’importo di euro 7.426,14.In sede di ricorso la Banca chiedeva altresì: …. interessi dimora maturati nella misura fissata dal D. Lgs. 231/02 (vedi all’uopoart. 9.8 delle condizioni generali di contratto - doc. n. 4) da calcolarsidalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e dovuti sia in casoNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026di mancato pagamento che nell’ipotesi di tardivo totale o parzialepagamento delle fatture, tutte specificamente indicate nel prospettosopra riportato nel quale sono altresì indicati, la data di emissione, ladata di scadenza, l’importo originario, quello incassato e quello residuoin linea capitale di ogni singola fattura con la specificazione delle datedi incasso dei pagamenti ricevuti .[OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto ingiuntivo n. 1328/2018 perl’importo di € 7.426,14, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002decorrenti dalle date di scadenza di tre fatture.Il decreto ingiuntivo veniva opposto e sull’opposizioneinterveniva la sentenza n. 4278/2021, passata in giudicato, checonfermava, tra l’altro, la fondatezza del credito, disconoscendoimplicitamente la pretesa sui maggiori interessi.In sede di pignoramento presso terzi, il Giudice dell’Esecuzione,con ordinanza del 04/03/2020, assegnava alla Banca il capitale di €7.426,14 e interessi per soli € 3.005,18, calcolati esclusivamente sullasomma capitale indicata nel decreto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendoche gli interessi moratori dovevano essere calcolati sull’intero importooriginario della fattura (€ 427.518,88) dalla scadenza fino alpagamento parziale del 2016, per un ammontare complessivo pari ad€ 47.253,72.Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’opposizione, con sent. n.8329/2023, accoglieva solo parzialmente l’opposizione per un meroerrore di calcolo del G.E., ma la rigettava nel merito.2.Avverso detta sentenza del giudice dell’opposizione haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella impugnata sentenza, il giudice dell’opposizione -chiamato a decidere l’esatto contenuto del titolo esecutivo azionato conriferimento al comando giudiziale di riconoscimento degli interessimoratori di cui al decreto ingiuntivo sopra richiamato - ha stabilito che,in base al tenore letterale del decreto ingiuntivo, la “sorta capitale” sucui calcolare gli interessi era unicamente quella di € 7.426,14.

Haaggiunto che nel decreto non vi era alcun riferimento al capitaleoriginario di € 427.518,29 della fattura citata, ragion per cui il giudicedell’esecuzione aveva correttamente limitato la base di calcolo.

Harideterminato gli interessi in € 3.187,20 (anziché € 3.005,18) ed haconfermato lo scaglione delle spese.2. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, entrambi volti a denunciarel’errata interpretazione del giudicato.

Precisamente:- con il primo motivo, che articola ex art. 360 n. 3 c.p.c.,denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e/odell’art. 12 preleggi in relazione agli art. 1224 c.c. nonché art. 4 e 5del d.lgs. 231/2002 in riferimento all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.».Lamenta la violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 12 Preleggiapplicati al titolo esecutivo.

Sostiene che il decreto, richiamando le“singole fatture” e le relative “scadenze”, imponesse logicamente ilcalcolo degli interessi sugli importi dovuti a quelle date (quindi sulcapitale pieno prima del saldo parziale);- con il secondo motivo, che articola ex art. 360 n. 4 c.p.c.,denuncia: «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4c.p.c. e art. 111 cost. in riferimento all’art. 360 1 comma n. 4 c.p.c.per omessa, e/o illogica motivazione e/o motivazione apparente,perplessa e contraddittoria con riferimento all’interpretazione del titoloesecutivo posto a fondamento dell’azione esecutiva promossa dallaNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente».

Denuncia l’esistenza di una motivazione meramenteapparente.

Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su ciò che “non èscritto” nel decreto (il capitale originario) piuttosto che sul significatoproprio delle parole usate, incorrendo in una contraddizione irriducibile.2.

I motivi di ricorso, che in quanto connessi sono qui trattaticongiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.2.1.

Può essere utile richiamare preliminarmente lagiurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del titoloesecutivo giudiziale.In argomento, sono ormai decorsi oltre dodici anni da quando leSezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 11066/2012), hannoaffermato che; Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474,secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce,nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire,essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento,sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui essosi è formato .Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successivagiurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (Cass.n. 1027/2013, Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersidibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione,sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questionisconosciute alle parti.Ne è derivata la massima - ormai consolidata (Cass. nn.1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n.19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) -secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, co.2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui èconsacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentital’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base deglielementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purchéNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possanointendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto,la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivoo perfino nel tenore stesso del titolo .L’interpretazione che precede realizza un equo contemperamentodi una triplice esigenza: l’esigenza di non avallare la tecnica dellaricostruzione ab externo dell’atto giudiziale (tecnica che sovraccarica iprotagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essinon compete); l’esigenza di consentire l’eterointegrazione del titoloogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni chehanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto laformazione del titolo, ma che, per una qualsiasi ragione, sonoletteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione checonsente di valorizzare l’attività già posta in essere, evitandone lavanificazione); l’esigenza di contenere il rischio che si insinui in sedeesecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con ledinamiche meramente attuative dell’esecuzione.E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5633/2022,hanno poi stabilito che l’interpretazione del titolo esecutivo,consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudicedell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede dilegittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sulgiudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione didiritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametrodi legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processoesecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, unavolta inter-venuto il giudicato, è l’accertamento in esso contenuto enon la legge generale ed astratta .

Le Sezioni Unite hanno statuitoche, qualora il titolo consista in una sentenza o in un provvedimentopassato in giudicato, la sua interpretazione si risolve in una questionedi diritto (e non di fatto), sindacabile in sede di legittimità per violazioneNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’art. 2909 c.c., in quanto il giudicato costituisce la “norma del casoconcreto” che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di attuarecorrettamente, attingendo ai canoni ermeneutici dettati dall’art. 12delle preleggiIn definitiva, pure dopo quest’ultimo arresto nomofilattico,l’eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile soltantonel caso in cui si risolva in un’attività integrativa univoca, che noninvolga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee algiudizio che ha preceduto la formazione del titolo.2.2.

Orbene, tanto si verifica nel caso di specie nel quale:a) la richiesta di pagamento della Banca, come sopra rilevato, èstata duplice, in quanto nel ricorso per monitorio riguardava un primoimporto di euro 7.426,14 in linea di capitale residuo dovuto in base allefatture azionate (residuo solo in quanto una delle tre fatture era stataparzialmente pagata) ed un secondo importo non quantificato a titolodi interessi di mora al tasso previsto sub art. 5 D. Lgs. 231/02 dacalcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e ciò siaper le fatture rimaste totalmente insolute che per quella pagatatardivamente; occorre aggiungere che la Banca ricorrente riportava nelcorpo del decreto ingiuntivo apposito prospetto nel quale indicava perogni singola fattura il suo numero, la data di emissione, la data discadenza, l’importo originario della fattura, l’importo residuo darecuperare in linea capitale, quello incassato e la data di incasso deglieventuali pagamenti parziali ricevuti;b) la domanda di pagamento, proposta dalla Banca, è stataaccolta dal Giudice del decreto, in quanto l’ingiunzione di pagamentofaceva espresso riferimento agli interessi di mora previsti dal D. Lgs.231/02 “decorrenti dalle date previste per il pagamento in ciascunadelle fatture depositate agli atti sino al saldo” e, quindi, con decorrenzadalle date di scadenza delle obbligazioni di pagamento ricomprendendoNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026in ciò anche gli interessi di mora maturati per ritardato pagamento dellafattura n.

T000511356 emessa il 13/11/2014;c) tuttavia, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto alla Bancaricorrente gli interessi di mora così come richiesti soltanto sulle fatturerimaste totalmente insolute (nn.

T000378681 e T000378682) e nonanche quelli relativi alla fattura di maggiore importo la n.

T000511356emessa il 13/11/2014, ritenendo che il titolo esecutivo posto a basedel pignoramento proposto contenesse come base di calcolo il soloimporto dovuto a titolo di residuo capitale di euro 7.426,14 e nonl’importo originario delle fatture al momento della loro scadenza.

Nellaparte motiva della qui gravata decisione del Tribunale di Napoli (p. 5)si legge: “Non vi è dubbio, in base al tenore letterale del decreto, chela sorta capitale su cui calcolare gli interessi di mora è quella di euro7.426,14 e che gli interessi devono decorrere ‘dalle date previste per ilpagamento in ciascuna delle fatture depositate sino al saldo’.

Non vi è,dunque, alcun riferimento al capitale originario di euro 427.518,29 dicui alla fattura T000511356”.2.3.

Tale statuizione è da ritenersi errata.In primo luogo, va osservato che dal tenore letterale del decretonon emerge affatto che la sorte capitale sui cui calcolare gli interessipure riconosciuti fosse quella di euro 7.426,14.È vero, piuttosto, che la formula del comando contenuto nelmonitorio, benché effettivamente non univoca, va letta in relazione alladomanda così accolta e, in particolare, allo sviluppo che ne era statoesplicitato in modo articolato e puntuale del ricorso, sia quanto a causapetendi (i ritardi di pagamento su ingenti importi; il carattere parzialee limitato al capitale del pagamento di recente sopravvenuto) chequanto a petitum (il residuo capitale ancora non corrisposto; oltre agliinteressi su tutto il capitale - e non quindi solo sul saldo dovuto di quello- dalle scadenze delle singole fatture, mai corrisposti): che, d’altraNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026parte, nel decreto ingiuntivo il giudice che lo aveva concesso avevanecessariamente presupposto, riconosciutane la fondatezza.Al riguardo, va osservato che il giudice del decreto ingiuntivo nelsuo provvedimento: dapprima aveva riconosciuto come dovuto edimostrato il credito della Banca a titolo di residuo capitale sulle fattureazionate pari all’importo di euro 7.426,14 e poi quello ulteriore dovutoa titolo di interessi moratori, avendo nello specifico utilizzato lalocuzione “oltre a” che significa in aggiunta all’altro titolo creditorio percapitale.Il giudice dell’opposizione - nel ritenere che il secondo comando(attinente al riconoscimento degli interessi) fosse collegato al primo(relativo al pagamento del capitale residuo) e da questo dipendente -ha attribuito al precetto un significato letterale diverso da quellorisultante dalla sua mera lettura perché lo ha integrato e/o modificatorealizzando una insussistente congiunzione tra le due parti o i dueaddendi dell’ingiunzione di pagamento.D’altronde, a voler ritenere che la base di calcolo degli interessidi mora fosse il solo l’importo ingiunto a titolo di capitale residuo,risulterebbe non spiegato perché essi erano stati liquidati con effettoretroattivo (ossia con decorrenza dalla data di scadenza delle singolefatture).Infine, l’interpretazione del comando giudiziale, operato dalgiudice dell’opposizione, è in contrasto - e, in quanto tale, alloracensurabile alla stregua anche della ricordata Cass. Sez.

U. 5633/22 -con il consolidato orientamento di questa Corte in tema di calcolo degliinteressi così come previsti dai precetti legislativi in tema di ritardatopagamento e di mora del debitore, essendo stato precisato in piùoccasioni che l’automaticità della decorrenza degli interessi moratoriprevista sub artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02 comporta che il calcolo degliinteressi va effettuato sulla base dell’importo del capitaledell’obbligazione di pagamento esistente al momento della scadenzaNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026del termine per l’adempimento, senza necessità di una formalecostituzione in mora e senza nemmeno che nella domanda giudiziale ilcreditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.In definitiva, l’interpretazione data dal Tribunale di Napoli alcontenuto dell’ingiunzione di pagamento costituente il titolo esecutivoin esame non soltanto non è aderente al contenuto effettivo delcomando giudiziale contenuto nel decreto ingiuntivo del Tribunale diNapoli n. 1328/2018, ma è anche in contrasto con le citate norme cheregolano il ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie inmateria di transazioni commerciali.Il ricorso va dunque accolto sulla base del seguente principio didiritto: In tema di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale èconsentito il riferimento ad elementi extratestuali rispetto alprovvedimento esclusivamente se si tratta di elementi ritualmenteacquisiti nel processo in cui il titolo si è formato ed esclusivamente nelcaso in cui le relative questioni siano state trattate nel corso dellostesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, come nelcaso in cui il ricorso per il decreto ingiuntivo, poi concesso perriconosciuta fondatezza della pretesa, facesse chiaro riferimento anchead una domanda per gli interessi maturati sul capitale poi oggetto diintervenuto pagamento parziale .3.

Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza,assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione inrelazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che, in persona di diversogiudice, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione, nei ristretti limiti del giudizio di opposizione agliIl giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo dicui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- accoglie entrambi i motivi di ricorso per quanto di ragione e,per l’effetto:- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMORE, pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in attiindicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliatoper legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 8329/2023depositata il 12/09/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità dicessionaria dei crediti vantati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. persomministrazione di energia elettrica, depositava innanzi al [OSCURATO:PERSONA] ricorso per concessione di decreto ingiuntivo in danno dellaCittà Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli).Precisamente in detto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., qualecessionaria della società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva ingiungersi a CittàMetropolitana di Napoli il pagamento di importi dovuti con riferimentoa tre distinte fatture ossia: a) la n. T000378681 emessa il 03/09/2014,scaduta il 08/10/2014 dell’importo di euro 2.051,15 e rimastatotalmente insoluta; b) la n. T000378682 emessa il 03/09/2014,scaduta il 08/10/2014 dell’importo di euro 3.237,40 anch’essa rimastatotalmente insoluta; c) la n. T000511356 emessa il 13/11/2014,scaduta il 18/12/2014 dell’importo di euro 427.518,88, rispetto allaquale era intervenuto un pagamento parziale da parte dell’Entedebitore di euro 425.381,29 in data 02/05/2016 a fronte del qualeresiduava l’importo in linea capitale ancora dovuto di 2.137,59. Insintesi, la Banca ricorrente deduceva, pertanto, l’inadempimento totaledelle fatture nn. T000378681 e T000378682 e l’inadempimentoparziale ovvero l’inesatto parziale adempimento della fattura n.T000511356 sulle quali complessivamente residuava in linea capitalel’importo di euro 7.426,14.In sede di ricorso la Banca chiedeva altresì: …. interessi dimora maturati nella misura fissata dal D. Lgs. 231/02 (vedi all’uopoart. 9.8 delle condizioni generali di contratto - doc. n. 4) da calcolarsidalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e dovuti sia in casoNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026di mancato pagamento che nell’ipotesi di tardivo totale o parzialepagamento delle fatture, tutte specificamente indicate nel prospettosopra riportato nel quale sono altresì indicati, la data di emissione, ladata di scadenza, l’importo originario, quello incassato e quello residuoin linea capitale di ogni singola fattura con la specificazione delle datedi incasso dei pagamenti ricevuti .[OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto ingiuntivo n. 1328/2018 perl’importo di € 7.426,14, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002decorrenti dalle date di scadenza di tre fatture.Il decreto ingiuntivo veniva opposto e sull’opposizioneinterveniva la sentenza n. 4278/2021, passata in giudicato, checonfermava, tra l’altro, la fondatezza del credito, disconoscendoimplicitamente la pretesa sui maggiori interessi.In sede di pignoramento presso terzi, il Giudice dell’Esecuzione,con ordinanza del 04/03/2020, assegnava alla Banca il capitale di €7.426,14 e interessi per soli € 3.005,18, calcolati esclusivamente sullasomma capitale indicata nel decreto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendoche gli interessi moratori dovevano essere calcolati sull’intero importooriginario della fattura (€ 427.518,88) dalla scadenza fino alpagamento parziale del 2016, per un ammontare complessivo pari ad€ 47.253,72.Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’opposizione, con sent. n.8329/2023, accoglieva solo parzialmente l’opposizione per un meroerrore di calcolo del G.E., ma la rigettava nel merito.2.Avverso detta sentenza del giudice dell’opposizione haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza, il giudice dell’opposizione -chiamato a decidere l’esatto contenuto del titolo esecutivo azionato conriferimento al comando giudiziale di riconoscimento degli interessimoratori di cui al decreto ingiuntivo sopra richiamato - ha stabilito che,in base al tenore letterale del decreto ingiuntivo, la “sorta capitale” sucui calcolare gli interessi era unicamente quella di € 7.426,14. Haaggiunto che nel decreto non vi era alcun riferimento al capitaleoriginario di € 427.518,29 della fattura citata, ragion per cui il giudicedell’esecuzione aveva correttamente limitato la base di calcolo. Harideterminato gli interessi in € 3.187,20 (anziché € 3.005,18) ed haconfermato lo scaglione delle spese.2. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, entrambi volti a denunciarel’errata interpretazione del giudicato. Precisamente:- con il primo motivo, che articola ex art. 360 n. 3 c.p.c.,denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e/odell’art. 12 preleggi in relazione agli art. 1224 c.c. nonché art. 4 e 5del d.lgs. 231/2002 in riferimento all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.».Lamenta la violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 12 Preleggiapplicati al titolo esecutivo. Sostiene che il decreto, richiamando le“singole fatture” e le relative “scadenze”, imponesse logicamente ilcalcolo degli interessi sugli importi dovuti a quelle date (quindi sulcapitale pieno prima del saldo parziale);- con il secondo motivo, che articola ex art. 360 n. 4 c.p.c.,denuncia: «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4c.p.c. e art. 111 cost. in riferimento all’art. 360 1 comma n. 4 c.p.c.per omessa, e/o illogica motivazione e/o motivazione apparente,perplessa e contraddittoria con riferimento all’interpretazione del titoloesecutivo posto a fondamento dell’azione esecutiva promossa dallaNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente». Denuncia l’esistenza di una motivazione meramenteapparente. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su ciò che “non èscritto” nel decreto (il capitale originario) piuttosto che sul significatoproprio delle parole usate, incorrendo in una contraddizione irriducibile.2. I motivi di ricorso, che in quanto connessi sono qui trattaticongiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.2.1. Può essere utile richiamare preliminarmente lagiurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del titoloesecutivo giudiziale.In argomento, sono ormai decorsi oltre dodici anni da quando leSezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 11066/2012), hannoaffermato che; Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474,secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce,nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire,essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento,sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui essosi è formato .Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successivagiurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (Cass.n. 1027/2013, Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersidibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione,sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questionisconosciute alle parti.Ne è derivata la massima - ormai consolidata (Cass. nn.1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n.19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) -secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, co.2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui èconsacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentital’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base deglielementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purchéNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possanointendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto,la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivoo perfino nel tenore stesso del titolo .L’interpretazione che precede realizza un equo contemperamentodi una triplice esigenza: l’esigenza di non avallare la tecnica dellaricostruzione ab externo dell’atto giudiziale (tecnica che sovraccarica iprotagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essinon compete); l’esigenza di consentire l’eterointegrazione del titoloogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni chehanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto laformazione del titolo, ma che, per una qualsiasi ragione, sonoletteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione checonsente di valorizzare l’attività già posta in essere, evitandone lavanificazione); l’esigenza di contenere il rischio che si insinui in sedeesecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con ledinamiche meramente attuative dell’esecuzione.E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5633/2022,hanno poi stabilito che l’interpretazione del titolo esecutivo,consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudicedell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede dilegittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sulgiudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione didiritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametrodi legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processoesecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, unavolta inter-venuto il giudicato, è l’accertamento in esso contenuto enon la legge generale ed astratta . Le Sezioni Unite hanno statuitoche, qualora il titolo consista in una sentenza o in un provvedimentopassato in giudicato, la sua interpretazione si risolve in una questionedi diritto (e non di fatto), sindacabile in sede di legittimità per violazioneNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’art. 2909 c.c., in quanto il giudicato costituisce la “norma del casoconcreto” che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di attuarecorrettamente, attingendo ai canoni ermeneutici dettati dall’art. 12delle preleggiIn definitiva, pure dopo quest’ultimo arresto nomofilattico,l’eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile soltantonel caso in cui si risolva in un’attività integrativa univoca, che noninvolga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee algiudizio che ha preceduto la formazione del titolo.2.2. Orbene, tanto si verifica nel caso di specie nel quale:a) la richiesta di pagamento della Banca, come sopra rilevato, èstata duplice, in quanto nel ricorso per monitorio riguardava un primoimporto di euro 7.426,14 in linea di capitale residuo dovuto in base allefatture azionate (residuo solo in quanto una delle tre fatture era stataparzialmente pagata) ed un secondo importo non quantificato a titolodi interessi di mora al tasso previsto sub art. 5 D. Lgs. 231/02 dacalcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e ciò siaper le fatture rimaste totalmente insolute che per quella pagatatardivamente; occorre aggiungere che la Banca ricorrente riportava nelcorpo del decreto ingiuntivo apposito prospetto nel quale indicava perogni singola fattura il suo numero, la data di emissione, la data discadenza, l’importo originario della fattura, l’importo residuo darecuperare in linea capitale, quello incassato e la data di incasso deglieventuali pagamenti parziali ricevuti;b) la domanda di pagamento, proposta dalla Banca, è stataaccolta dal Giudice del decreto, in quanto l’ingiunzione di pagamentofaceva espresso riferimento agli interessi di mora previsti dal D. Lgs.231/02 “decorrenti dalle date previste per il pagamento in ciascunadelle fatture depositate agli atti sino al saldo” e, quindi, con decorrenzadalle date di scadenza delle obbligazioni di pagamento ricomprendendoNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026in ciò anche gli interessi di mora maturati per ritardato pagamento dellafattura n. T000511356 emessa il 13/11/2014;c) tuttavia, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto alla Bancaricorrente gli interessi di mora così come richiesti soltanto sulle fatturerimaste totalmente insolute (nn. T000378681 e T000378682) e nonanche quelli relativi alla fattura di maggiore importo la n. T000511356emessa il 13/11/2014, ritenendo che il titolo esecutivo posto a basedel pignoramento proposto contenesse come base di calcolo il soloimporto dovuto a titolo di residuo capitale di euro 7.426,14 e nonl’importo originario delle fatture al momento della loro scadenza. Nellaparte motiva della qui gravata decisione del Tribunale di Napoli (p. 5)si legge: “Non vi è dubbio, in base al tenore letterale del decreto, chela sorta capitale su cui calcolare gli interessi di mora è quella di euro7.426,14 e che gli interessi devono decorrere ‘dalle date previste per ilpagamento in ciascuna delle fatture depositate sino al saldo’. Non vi è,dunque, alcun riferimento al capitale originario di euro 427.518,29 dicui alla fattura T000511356”.2.3. Tale statuizione è da ritenersi errata.In primo luogo, va osservato che dal tenore letterale del decretonon emerge affatto che la sorte capitale sui cui calcolare gli interessipure riconosciuti fosse quella di euro 7.426,14.È vero, piuttosto, che la formula del comando contenuto nelmonitorio, benché effettivamente non univoca, va letta in relazione alladomanda così accolta e, in particolare, allo sviluppo che ne era statoesplicitato in modo articolato e puntuale del ricorso, sia quanto a causapetendi (i ritardi di pagamento su ingenti importi; il carattere parzialee limitato al capitale del pagamento di recente sopravvenuto) chequanto a petitum (il residuo capitale ancora non corrisposto; oltre agliinteressi su tutto il capitale - e non quindi solo sul saldo dovuto di quello- dalle scadenze delle singole fatture, mai corrisposti): che, d’altraNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026parte, nel decreto ingiuntivo il giudice che lo aveva concesso avevanecessariamente presupposto, riconosciutane la fondatezza.Al riguardo, va osservato che il giudice del decreto ingiuntivo nelsuo provvedimento: dapprima aveva riconosciuto come dovuto edimostrato il credito della Banca a titolo di residuo capitale sulle fattureazionate pari all’importo di euro 7.426,14 e poi quello ulteriore dovutoa titolo di interessi moratori, avendo nello specifico utilizzato lalocuzione “oltre a” che significa in aggiunta all’altro titolo creditorio percapitale.Il giudice dell’opposizione - nel ritenere che il secondo comando(attinente al riconoscimento degli interessi) fosse collegato al primo(relativo al pagamento del capitale residuo) e da questo dipendente -ha attribuito al precetto un significato letterale diverso da quellorisultante dalla sua mera lettura perché lo ha integrato e/o modificatorealizzando una insussistente congiunzione tra le due parti o i dueaddendi dell’ingiunzione di pagamento.D’altronde, a voler ritenere che la base di calcolo degli interessidi mora fosse il solo l’importo ingiunto a titolo di capitale residuo,risulterebbe non spiegato perché essi erano stati liquidati con effettoretroattivo (ossia con decorrenza dalla data di scadenza delle singolefatture).Infine, l’interpretazione del comando giudiziale, operato dalgiudice dell’opposizione, è in contrasto - e, in quanto tale, alloracensurabile alla stregua anche della ricordata Cass. Sez. U. 5633/22 -con il consolidato orientamento di questa Corte in tema di calcolo degliinteressi così come previsti dai precetti legislativi in tema di ritardatopagamento e di mora del debitore, essendo stato precisato in piùoccasioni che l’automaticità della decorrenza degli interessi moratoriprevista sub artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02 comporta che il calcolo degliinteressi va effettuato sulla base dell’importo del capitaledell’obbligazione di pagamento esistente al momento della scadenzaNumero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026del termine per l’adempimento, senza necessità di una formalecostituzione in mora e senza nemmeno che nella domanda giudiziale ilcreditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.In definitiva, l’interpretazione data dal Tribunale di Napoli alcontenuto dell’ingiunzione di pagamento costituente il titolo esecutivoin esame non soltanto non è aderente al contenuto effettivo delcomando giudiziale contenuto nel decreto ingiuntivo del Tribunale diNapoli n. 1328/2018, ma è anche in contrasto con le citate norme cheregolano il ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie inmateria di transazioni commerciali.Il ricorso va dunque accolto sulla base del seguente principio didiritto: In tema di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale èconsentito il riferimento ad elementi extratestuali rispetto alprovvedimento esclusivamente se si tratta di elementi ritualmenteacquisiti nel processo in cui il titolo si è formato ed esclusivamente nelcaso in cui le relative questioni siano state trattate nel corso dellostesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, come nelcaso in cui il ricorso per il decreto ingiuntivo, poi concesso perriconosciuta fondatezza della pretesa, facesse chiaro riferimento anchead una domanda per gli interessi maturati sul capitale poi oggetto diintervenuto pagamento parziale .3. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza,assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione inrelazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che, in persona di diversogiudice, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione, nei ristretti limiti del giudizio di opposizione agliIl giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Numero registro generale 6011/2024Numero sezionale 1636/2026Numero di raccolta generale 14382/2026Data pubblicazione 15/05/2026Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo dicui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- accoglie entrambi i motivi di ricorso per quanto di ragione e,per l’effetto:- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 14382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris