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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 14670/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FIORENZUOLA D'ARDA il 17/09/1999avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 10 giugno 2025 la Corte d’Appello di Palermo,in riforma della sentenza emessa in data 8 settembre 2023 dal Tribunale diSciacca, dichiarava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CostanzaSofia colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen., lorocontestato in concorso per avere invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, unalloggio popolare di proprietà dello IACP di Trapani.2.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unicol’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.3.

Con il primo motivo la difesa deduceva erronea applicazione dell’art. 133cod. pen. assumendo che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, lasussistenza del reato di invasione di edifici doveva essere esclusa nel caso in cuil’agente, ancorché privo dei requisiti per ottenere l’assegnazione dell’alloggiopopolare, fosse entrato legittimamente in possesso del bene, circostanza chevaleva ad escludere l’arbitrarietà dell’invasione.4.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 190 e 603, comma3-bis, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione, assumendoche la Corte di merito, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, nel riformare in peius la decisione assolutoria avevaescluso la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale enondimeno aveva ricostruito i fatti secondo una scansione temporale diversa daquella ritenuta dal giudice di primo grado, rendendo una motivazionecontraddittoria e utilizzando ai fini dell’affermazione di responsabilità meresupposizioni.Deduceva che nel nostro ordinamento non era consentito riformare unasentenza assolutoria di primo grado senza aver escusso le fonti di accusa e sullabase di una mera rilettura degli atti.Assumeva che nel caso di specie le fonti di prova di natura dichiarativaerano state dal primo giudice poste a fondamento della sentenza assolutoriaresa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed erano state soltanto diversamenteinterpretate dalla Corte d’Appello, che aveva escluso la necessità di unarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e non correttamente aveva fondatola statuizione di condanna sulla mera diversa interpretazione di tali provedichiarative.5.

Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 131-bis e 133 cod.pen. in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per particolare tenuitàdel fatto, assumendo che la Corte territoriale avevatravisato il presupposto difatto sulla scorta del quale il primo giudice aveva ritenuto di applicare ildisposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e osservando al riguardo chel’occupazione dell’immobile era iniziata solo il giorno precedente al sopralluogoeffettuato dagli agenti operanti e che nessuna prova era stata acquisita inrelazione alla prosecuzione della condotta in epoca successiva al dettosopralluogo, così che l’assunto della Corte di merito secondo il quale gli imputatiavrebbero eletto a stabile dimora l’immobile risultava illogico e apodittico,essendo priva di valore probatorio la mera indicazione formale della residenzanel detto immobile, indicazione che era stata effettuata dagli imputati nel corsodel procedimento.Concludeva sul punto affermando che la Corte d’Appello aveva disattesol’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la breve duratadell’occupazione e l’assenza di un danno effettivo rendevano il fatto nonpunibile per particolare tenuità, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 131-bis cod. pen.6.

In data 23 gennaio 2026 la difesa degli imputati depositava memoria direplica con la quale ribadiva le argomentazioni illustrate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,piùvolte espresso da questa Sezione e condiviso dal Collegio, integra il delitto diinvasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblicain qualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso ol'allontanamento di quest'ultimo (v., ex multis,Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972 –01).In motivazione la Corte ha dato conto del superamento di un precedentecontrasto giurisprudenziale, osservando che “oggetto specifico della tutelapenale è l'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare, inrelazione alla protezione del diritto — spettante ai privati, allo Stato o ad altrienti pubblici - di conservare i terreni o edifici legittimamente posseduti liberi dainvasioni di persone non autorizzate; il termine «invasione» non è assunto nelsignificato comune di questa parola, che richiama una azione irruenta eimpetuosa, ma in quello di introduzione arbitraria non momentanea nel terrenoo nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o comunque di trarne profitto.

Diconseguenza, i mezzi e il modo con cui avviene l'invasione sono indifferenti, néè necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno deglielementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.), di talché l'invasione puòcommettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senzainganno.

Unico requisito dell'occupazione è l'arbitrarietà, vale a dire che essaavvenga contra ius: agisce «arbitrariamente» chi non ha il diritto o altralegittima facoltà di entrare nell'altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo odi trarne altrimenti profitto.

Non viene condivisa l'ulteriore affermazionecostantemente riconducibile al secondo orientamento secondo cui sarebbeirrilevante il possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, inquanto tale circostanza potrebbe valere solo a fini amministrativi o civilistici,mentre non rileverebbe sotto profilo penalistico.

Sul punto di è evidenziato che,poiché l'art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò cherileva è il mancato rispetto delle regole nell'individuazione del soggettoassegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, mapubbliche e regolate, tanto che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietarioelide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi aldovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 53005 del11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 - 01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, Cristallo,Rv. 262204 - 01).Il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta sioccupa un immobile sine titulo e tale deve considerarsi la condotta di chisubentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previaautorizzazione del precedente legittimo detentore, ovvero di chi occupal'immobile a titolo di mera cortesia o in virtù di un rapporto di parentela conl'originario e legittimo assegnatario.

La conseguente "occupazione" deveritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalitàper la quale viene posta in essere l'abusiva invasione.

Ed in effetti,l'autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero ilrapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l'instaurazionedi una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso conl'immobile e, pertanto, la permanenza dell'ospite o del congiunto, nonostantel'allontanamento o, come nel caso di specie, il decesso dell'occupante legittimo,non può saldarsi con la precedente relazione dell'avente diritto.

Contrariamenteargomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggiodella detenzione dell'immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha irequisiti per l'assegnazione dell'alloggio.

In conclusione, secondo l'orientamentoqui sposato, in tutti questi casi si è in presenza di una occupazionedell'immobile senza un titolo legittimo: l'assegnatario - si ribadisce - non èlegittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell'immobile, in quanto,come si è evidenziato, l'assegnazione avviene secondo procedure ed inpresenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chisubentra con l'autorizzazione dell'originario assegnatario deve essereconsiderato occupante arbitrario dell'immobile, perché lo occupa contra ius.

Inrelazione, poi, alla nuova figura criminosa di cui all'art. 634-bis cod. proc. pen.che, secondo l'assunto del ricorrente, sanzionando penalmente qualsivogliacondotta, realizzata mediante violenza o minaccia, di occupazione o detenzionesenza titolo di un immobile destinato a domicilio altrui, starebbe a dimostrareche le condotte ivi descritte non sarebbero state ricomprese, anteriormenteall'entrata in vigore della nuova disposizione, nell'alveo dell'art. 633 cod. pen.,osserva il Collegio che in realtà la nuova disposizione concerne il particolarecaso in cui l'occupazione o la detenzione senza titolo siano attuate conparticolari modalità, cioè a dire con violenza o minaccia, e abbiano ad oggettoun bene immobile specifico, indicato dalla norma come destinato all'altruidomicilio.

In ragione delle particolari modalità della condotta e dello specificooggetto della stessa per la nuova figura criminosa è prevista una pena piùgrave (da due a sette anni di reclusione) rispetto a quella (da uno a tre anni direclusione) previste per le condotte previste dall'art. 633 cod. pen. che, per leragioni sopra diffusamente richiamate, già contemplava anche la condotta didetenzione senza titolo (non realizzata con violenza e minaccia) del terreno odell'edificio (non destinato a domicilio altrui).

Né rileva, per il fine indicato dalricorrente, il riferimento all'art. 12, comma 1, della legge regionale del Lazio,che disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi popolari, se si considerache il diritto al subentro sorge in capo al soggetto all'esito di un procedimentoamministrativo che individua il medesimo quale destinatario dell'alloggio,procedimento che il caso di specie non contempla, così che l'occupazionedell'alloggio popolare deve ritenersi sine titulo”.Resta pertanto esclusa la denunciata violazione di legge.2.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.I ricorrenti muovono da un erroneo presupposto nel ricostruire ladisposizione recata dall'ad. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. enell’individuare la natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod.proc. pen., poiché, secondo la prospettazione difensiva, il giudice era obbligatoa rinnovare il giudizio di appello vedendosi in un caso di riforma di una sentenzaassolutoria.L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nel disporre che il giudice diappello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel casoin cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di undiverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenutadecisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito i principi espressi dallesentenze delle Sezioni Unite, da ultimo con la sentenza Dasgupta (S.U. n.27620 del 28/04/2016, Rv. 267492).Tale decisione, muovendo dall'obbligo di motivazione rafforzata in caso diriforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez.

U, n.45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazionespecifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenzada parte del giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di assoluzionedi primo grado (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), avevariconosciuto rilievo centrale al canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio"introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533,comma 1, cod. proc. pen.La necessità di rinnovazione dell'istruttoria in appello - alla luce del datotestuale della norma che rinvia alla valutazione della prova dichiarativaeffettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dalpubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e delle descritteragioni che ne sono a fondamento - non si pone laddove, come nel caso dispecie, la censura ha investito direttamente l'applicazione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.Deve, invero, considerarsi che la causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. presuppone accertato il giudiziodi colpevolezza dell'imputato.Sul piano dogmatico la "punibilità" non è configurabile come elementocostitutivo del reato e può operare solo quando sia stato accertato un fattotipico, antigiuridico e colpevole; è soltanto l'applicazione della sanzione penaleprevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al poterediscrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisiindicatori normativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (la «tenuità dell'offesa» ela «non abitualità del comportamento», in coincidenza necessaria con dueulteriori sotto-indici (o "indici - requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentatidalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo»).Si deve, pertanto, affermare che l'applicazione della causa di non punibilitàdi cui all'ad. 131-bis cod. pen. presuppone l'accertamento in concretodell'integrazione del reato in tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamentodella responsabilità e l'attribuibilità del fatto-reato all'autore, il quale rimaneesentato, se la causa di non punibilità è applicata, solo dall'assoggettamentoalla sanzione penale.Si tratta di una situazione ben diversa da quella in cui si sia pronunciatasentenza di assoluzione da parte del giudice di primo grado valorizzando ilcompendio dichiarativo e inferendone l'inidoneità a ritenere sussistente la prova- anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - deglielementi costitutivi del reato.Ne consegue che nel caso, come quello di specie, di riforma in peius di unasentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non trovaapplicazione la disposizione di cui all'ad. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nonvertendosi nell'ipotesi tipica prevista dalla disposizione, secondo cui il giudice ètenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui si sia in presenzadella riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diversoapprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. (v.in termini, Sez. 6, n. 21430 del 11/05/2022, Gega,non massimata).3.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosiconsiderare che la Corte territoriale ha congruamente osservato che “un’attentavalutazione della protrazione della condotta … conduce ad escludere lapossibilità di sussumere la fattispecie in esame nell’art. 131 bis c.p.” (v. pag. 3del provvedimento impugnato), richiamando il fatto che i ricorrenti erano statisorpresi mentre erano intenti a “montare la cucina e i mobili nelle varie stanzedell’appartamento” (v. pag. 1 della sentenza impugnata) e inoltre avevanoindicato come proprio domicilio proprio l’immobile occupato e traendo da talicircostanze di fatto conseguenze improntate a logica nel ritenere “lapermanente compromissione del diritto dominicale e delle regole pubblicistichesull’assegnazione degli alloggi”.4.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FIORENZUOLA D'ARDA il 17/09/1999avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 10 giugno 2025 la Corte d’Appello di Palermo,in riforma della sentenza emessa in data 8 settembre 2023 dal Tribunale diSciacca, dichiarava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CostanzaSofia colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen., lorocontestato in concorso per avere invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, unalloggio popolare di proprietà dello IACP di Trapani.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unicol’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.3. Con il primo motivo la difesa deduceva erronea applicazione dell’art. 133cod. pen. assumendo che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, lasussistenza del reato di invasione di edifici doveva essere esclusa nel caso in cuil’agente, ancorché privo dei requisiti per ottenere l’assegnazione dell’alloggiopopolare, fosse entrato legittimamente in possesso del bene, circostanza chevaleva ad escludere l’arbitrarietà dell’invasione.4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 190 e 603, comma3-bis, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione, assumendoche la Corte di merito, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, nel riformare in peius la decisione assolutoria avevaescluso la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale enondimeno aveva ricostruito i fatti secondo una scansione temporale diversa daquella ritenuta dal giudice di primo grado, rendendo una motivazionecontraddittoria e utilizzando ai fini dell’affermazione di responsabilità meresupposizioni.Deduceva che nel nostro ordinamento non era consentito riformare unasentenza assolutoria di primo grado senza aver escusso le fonti di accusa e sullabase di una mera rilettura degli atti.Assumeva che nel caso di specie le fonti di prova di natura dichiarativaerano state dal primo giudice poste a fondamento della sentenza assolutoriaresa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed erano state soltanto diversamenteinterpretate dalla Corte d’Appello, che aveva escluso la necessità di unarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e non correttamente aveva fondatola statuizione di condanna sulla mera diversa interpretazione di tali provedichiarative.5. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 131-bis e 133 cod.pen. in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per particolare tenuitàdel fatto, assumendo che la Corte territoriale avevatravisato il presupposto difatto sulla scorta del quale il primo giudice aveva ritenuto di applicare ildisposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e osservando al riguardo chel’occupazione dell’immobile era iniziata solo il giorno precedente al sopralluogoeffettuato dagli agenti operanti e che nessuna prova era stata acquisita inrelazione alla prosecuzione della condotta in epoca successiva al dettosopralluogo, così che l’assunto della Corte di merito secondo il quale gli imputatiavrebbero eletto a stabile dimora l’immobile risultava illogico e apodittico,essendo priva di valore probatorio la mera indicazione formale della residenzanel detto immobile, indicazione che era stata effettuata dagli imputati nel corsodel procedimento.Concludeva sul punto affermando che la Corte d’Appello aveva disattesol’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la breve duratadell’occupazione e l’assenza di un danno effettivo rendevano il fatto nonpunibile per particolare tenuità, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 131-bis cod. pen.6. In data 23 gennaio 2026 la difesa degli imputati depositava memoria direplica con la quale ribadiva le argomentazioni illustrate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,piùvolte espresso da questa Sezione e condiviso dal Collegio, integra il delitto diinvasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblicain qualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso ol'allontanamento di quest'ultimo (v., ex multis,Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972 –01).In motivazione la Corte ha dato conto del superamento di un precedentecontrasto giurisprudenziale, osservando che “oggetto specifico della tutelapenale è l'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare, inrelazione alla protezione del diritto — spettante ai privati, allo Stato o ad altrienti pubblici - di conservare i terreni o edifici legittimamente posseduti liberi dainvasioni di persone non autorizzate; il termine «invasione» non è assunto nelsignificato comune di questa parola, che richiama una azione irruenta eimpetuosa, ma in quello di introduzione arbitraria non momentanea nel terrenoo nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o comunque di trarne profitto. Diconseguenza, i mezzi e il modo con cui avviene l'invasione sono indifferenti, néè necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno deglielementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.), di talché l'invasione puòcommettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senzainganno. Unico requisito dell'occupazione è l'arbitrarietà, vale a dire che essaavvenga contra ius: agisce «arbitrariamente» chi non ha il diritto o altralegittima facoltà di entrare nell'altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo odi trarne altrimenti profitto. Non viene condivisa l'ulteriore affermazionecostantemente riconducibile al secondo orientamento secondo cui sarebbeirrilevante il possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, inquanto tale circostanza potrebbe valere solo a fini amministrativi o civilistici,mentre non rileverebbe sotto profilo penalistico. Sul punto di è evidenziato che,poiché l'art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò cherileva è il mancato rispetto delle regole nell'individuazione del soggettoassegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, mapubbliche e regolate, tanto che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietarioelide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi aldovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 53005 del11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 - 01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, Cristallo,Rv. 262204 - 01).Il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta sioccupa un immobile sine titulo e tale deve considerarsi la condotta di chisubentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previaautorizzazione del precedente legittimo detentore, ovvero di chi occupal'immobile a titolo di mera cortesia o in virtù di un rapporto di parentela conl'originario e legittimo assegnatario. La conseguente "occupazione" deveritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalitàper la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Ed in effetti,l'autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero ilrapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l'instaurazionedi una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso conl'immobile e, pertanto, la permanenza dell'ospite o del congiunto, nonostantel'allontanamento o, come nel caso di specie, il decesso dell'occupante legittimo,non può saldarsi con la precedente relazione dell'avente diritto. Contrariamenteargomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggiodella detenzione dell'immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha irequisiti per l'assegnazione dell'alloggio. In conclusione, secondo l'orientamentoqui sposato, in tutti questi casi si è in presenza di una occupazionedell'immobile senza un titolo legittimo: l'assegnatario - si ribadisce - non èlegittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell'immobile, in quanto,come si è evidenziato, l'assegnazione avviene secondo procedure ed inpresenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chisubentra con l'autorizzazione dell'originario assegnatario deve essereconsiderato occupante arbitrario dell'immobile, perché lo occupa contra ius. Inrelazione, poi, alla nuova figura criminosa di cui all'art. 634-bis cod. proc. pen.che, secondo l'assunto del ricorrente, sanzionando penalmente qualsivogliacondotta, realizzata mediante violenza o minaccia, di occupazione o detenzionesenza titolo di un immobile destinato a domicilio altrui, starebbe a dimostrareche le condotte ivi descritte non sarebbero state ricomprese, anteriormenteall'entrata in vigore della nuova disposizione, nell'alveo dell'art. 633 cod. pen.,osserva il Collegio che in realtà la nuova disposizione concerne il particolarecaso in cui l'occupazione o la detenzione senza titolo siano attuate conparticolari modalità, cioè a dire con violenza o minaccia, e abbiano ad oggettoun bene immobile specifico, indicato dalla norma come destinato all'altruidomicilio. In ragione delle particolari modalità della condotta e dello specificooggetto della stessa per la nuova figura criminosa è prevista una pena piùgrave (da due a sette anni di reclusione) rispetto a quella (da uno a tre anni direclusione) previste per le condotte previste dall'art. 633 cod. pen. che, per leragioni sopra diffusamente richiamate, già contemplava anche la condotta didetenzione senza titolo (non realizzata con violenza e minaccia) del terreno odell'edificio (non destinato a domicilio altrui). Né rileva, per il fine indicato dalricorrente, il riferimento all'art. 12, comma 1, della legge regionale del Lazio,che disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi popolari, se si considerache il diritto al subentro sorge in capo al soggetto all'esito di un procedimentoamministrativo che individua il medesimo quale destinatario dell'alloggio,procedimento che il caso di specie non contempla, così che l'occupazionedell'alloggio popolare deve ritenersi sine titulo”.Resta pertanto esclusa la denunciata violazione di legge.2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.I ricorrenti muovono da un erroneo presupposto nel ricostruire ladisposizione recata dall'ad. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. enell’individuare la natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod.proc. pen., poiché, secondo la prospettazione difensiva, il giudice era obbligatoa rinnovare il giudizio di appello vedendosi in un caso di riforma di una sentenzaassolutoria.L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nel disporre che il giudice diappello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel casoin cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di undiverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenutadecisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito i principi espressi dallesentenze delle Sezioni Unite, da ultimo con la sentenza Dasgupta (S.U. n.27620 del 28/04/2016, Rv. 267492).Tale decisione, muovendo dall'obbligo di motivazione rafforzata in caso diriforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n.45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazionespecifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenzada parte del giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di assoluzionedi primo grado (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), avevariconosciuto rilievo centrale al canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio"introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533,comma 1, cod. proc. pen.La necessità di rinnovazione dell'istruttoria in appello - alla luce del datotestuale della norma che rinvia alla valutazione della prova dichiarativaeffettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dalpubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e delle descritteragioni che ne sono a fondamento - non si pone laddove, come nel caso dispecie, la censura ha investito direttamente l'applicazione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.Deve, invero, considerarsi che la causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. presuppone accertato il giudiziodi colpevolezza dell'imputato.Sul piano dogmatico la "punibilità" non è configurabile come elementocostitutivo del reato e può operare solo quando sia stato accertato un fattotipico, antigiuridico e colpevole; è soltanto l'applicazione della sanzione penaleprevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al poterediscrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisiindicatori normativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (la «tenuità dell'offesa» ela «non abitualità del comportamento», in coincidenza necessaria con dueulteriori sotto-indici (o "indici - requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentatidalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo»).Si deve, pertanto, affermare che l'applicazione della causa di non punibilitàdi cui all'ad. 131-bis cod. pen. presuppone l'accertamento in concretodell'integrazione del reato in tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamentodella responsabilità e l'attribuibilità del fatto-reato all'autore, il quale rimaneesentato, se la causa di non punibilità è applicata, solo dall'assoggettamentoalla sanzione penale.Si tratta di una situazione ben diversa da quella in cui si sia pronunciatasentenza di assoluzione da parte del giudice di primo grado valorizzando ilcompendio dichiarativo e inferendone l'inidoneità a ritenere sussistente la prova- anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - deglielementi costitutivi del reato.Ne consegue che nel caso, come quello di specie, di riforma in peius di unasentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non trovaapplicazione la disposizione di cui all'ad. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nonvertendosi nell'ipotesi tipica prevista dalla disposizione, secondo cui il giudice ètenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui si sia in presenzadella riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diversoapprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. (v.in termini, Sez. 6, n. 21430 del 11/05/2022, Gega,non massimata).3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosiconsiderare che la Corte territoriale ha congruamente osservato che “un’attentavalutazione della protrazione della condotta … conduce ad escludere lapossibilità di sussumere la fattispecie in esame nell’art. 131 bis c.p.” (v. pag. 3del provvedimento impugnato), richiamando il fatto che i ricorrenti erano statisorpresi mentre erano intenti a “montare la cucina e i mobili nelle varie stanzedell’appartamento” (v. pag. 1 della sentenza impugnata) e inoltre avevanoindicato come proprio domicilio proprio l’immobile occupato e traendo da talicircostanze di fatto conseguenze improntate a logica nel ritenere “lapermanente compromissione del diritto dominicale e delle regole pubblicistichesull’assegnazione degli alloggi”.4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris