CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2020
Cassazione n. 34547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17066/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore 2; pec:-controricorrente - avverso la sentenza n. 470/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito Factorit) convenne in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo la negligenza della stessa per non aver comunicato, in quanto avvocato domiciliatario del dominus, che il credito di Factorit non era stato ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] SpA con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo tardivamente proposta, inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Rimini; l’attrice chiese la condanna del legale al danno subìto da Factorit corrispondente alla percentuale di soddisfacimento del credito riservata ai creditori chirografari in sede di riparto nonchè all’importo della condanna alle spese di lite pronunciata con la citata sentenza del Tribunale di Rimini; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio respingendo ogni addebito e chiese ed ottenne di chiamare in giudizio le due compagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] SpA e Unipol SpA per essere dalle stesse manlevata da eventuali condanne; il Tribunale di Rimini, disposta una CTU per il calcolo dell’eventuale danno, rigettò la domanda condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite sia nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sia nei confronti delle terze chiamate; la Corte d’Appello di Bologna, adita dalla Factorit, con sentenza del 18/11/2019, notificata in data 17/2/2020, ha rigettato l’appello, condannando Factorit a rifondere sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia alla Unipolsai le spese del grado; avverso la sentenza Factorit SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso nel quale svolge anche un ricorso incidentale condizionato nei riguardi delle compagnie di assicurazione; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt.1223 c.c. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. – la ricorrente impugna la sentenza sul presupposto che la stessa non abbia applicato correttamente il principio di causalità: ove avesse rispettato detto principio e considerata la rilevanza omissiva della condotta della Morri,il giudice sarebbe giunto allaconclusione di una valutazione prognostica favorevole del giudizio instaurato; peraltro, all’epoca dei fatti , vi era un solo precedente giurisprudenziale che sosteneva la necessità, ai fini del giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, dell’apposizione del visto ex art. 647 c.p.c., sicchè neppure era sostenibile la tesi prospettata dal giudice di merito che il ricorso non avrebbe potuto avere alcuna possibilità di accoglimento; secondo la ricorrente la sentenza dovrebbe essere cassata anche per motivaz ione apparente là dove afferma che la richiesta di documentazione integrativa effettuata dal giudice delegato era in linea con un orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato;il motivo è infondato quanto alla violazione del principio di causalità ed inammissibile quanto al vizio di motivazione apparente; se è vero che,nel concorso di più cause alla produzione dell’unico evento dannoso, la condotta omissiva della Morri non possa in radice essere ritenuta priva di un qualche rilievo perché, ove la medesima non avesse omesso la comunicazione, la società avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo, è altresì vero che la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha escluso in radice ogni possibilità di giudizio prognostico positivo atteso che, dalla documentazione depositata in sede di ammissione al passivo (e successiva opposizione), non poteva evincersi che il credito sarebbe stato ammesso e, dunque che l’opposizione, ove tempestivamente proposta, sarebbe stata accolta; l’unico documento a corredo della domanda di insinuazione al passivo era il decreto ingiuntivo privo di definitività: il medesimo non poteva costituire prova del credito sulla base del principio già affermato da Cass., 1, n. 6085 del 2004, alla quale già il Tribunale di Rimini aveva inteso conformarsisecondo cui “il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c., attesa l’esigenza di un controllo giudiziario sull’esistenza e validità della notifica del decreto per cui il visto ex art.647 c.p.c. costituisce l’accertamento necessario all’efficacia extraprocessuale del giudicato”(in termini Cass., 6-1, n. 28553 del 23/12/2011; Cass, 1, n. 1650 del 27/1/2014; Cass., 1 n. 1774 del 24/1/2018; Cass., 6-1, n. 21583 del 3/9/2018); il vizio di motivazione apparente- legato alla pretesa contraddittorietà della motivazione che fa riferimento ad una documentazione in linea con il citato indirizzo giurisprudenziale depositata due anni prima della pronuncia della citata sentenza di questa Corte sentenza 6085/2004 - è inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ed è in ogni caso infondato perché la sentenza ha argomentato in modo del tutto logico sul punto; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 45 L.Fall. in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. –la ricorrente impugna il capo di sentenza (p. 7) che ha ritenuto “infondata la doglianza con cui Factorit deduce che nell’ipotetico giudizio di opposizione allo stato passivo essa avrebbe potuto produrre ulteriore documentazione comprovante il proprio credito “; la ricorrente assume che avrebbe potuto produrre un atto di quietanza del 21 febbraio 2000 con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di aver ricevuto la somma complessiva di L. 6.175.646,577 a titolo di pagamento anticipato dei corrispettivi dei crediti ceduti; il motivo è infondato. La sentenza ha ritenuto che, dovendosi nel presente giudizio valutare la possibilità di successo di tale ipotetica opposizione, fosse onere di Factorit produrre tutte le prove del credito che essa avrebbe potuto produrre nel giudizio non instaurato, con la conseguenza che ogni valutazione doveva essere riferita alla documentazione prodotta in questo giudizio; si tratta di valutazione corretta in ragione dell’art. 93, comma 7 L. Fall. nella versione applicabile ratione temporis secondo cui “I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo”; sicché la documentazione non prodotta con la domanda di insinuazione alpassivo non poteva essere in alcun modo depositata; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2702 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1° co. c.p.c. – la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere “che in ogni caso la quietanza non avrebbe dato adeguata prova dell’asserito credito essendo essa inidonea a dimostrare quanto dei crediti ceduti ed asseritamente “anticipati” sia stato pagato dai debitori ceduti…onde non può dirsi che la Factorit SpA abbia assolto all’onere probatorio da cui era gravata”; secondo la ricorrente l’art.2702 c.c. attribuirebbe alla scrittura privata la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalla controparte il valore di piena prova in merito alla provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta e in base all’art. 1988 c.c. la ricognizione di debito dispensa colui in favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, l’esistenza del quale si presume fino a prova contraria; il motivo é inammissibile perché la ricorrente non riporta dove e come abbia sollevato la questione nel giudizio di appello, sì da non porre questa Corte in condizioni di poter escludere che la censura abbia carattere di novità; con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. -la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui Factorit ha prodotto fotocopie poco leggibili di semplici cessioni dalle quali non risulta, comunque, l’anticipazione del credito ceduto; secondo la ricorrente la sentenza avrebbe omesso di considerare che q uei documenti versati in copia sono stati successivamente riversati in forma più leggibile, invece la Corte d’appello implicitamente li avrebbe ritenuti inammissibili in violazione dell’art. 345 c.p.c.; anche questo motivo, che è comunque privo di autosufficienza, è in ogni caso infondato in quanto laCorte d’Appello là dove ha ritenuto inammissibili le nuove produzioni documentali si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (caso ricorrente nella specie),pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass., 3, n. 26522 del 9/11/2017); altra censura viene proposta al capo di sentenza che ha ritenuto, “l’incongruenza tra le allegazioni di fatto effettuate da Factorit e i documenti prodotti: nel ricorso per ingiunzione Factorit affermava di vantare un credito per rimborso del prezzo anticipato delle cessioni di credito nonché per commissioni, interessi e spese, mentre nelle condizioni generali del contratto di factoring le anticipazioni sono previste come meramente eventuali”; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in maniera del tutto apodittica non vi è stata alcuna inosservanza dell’obbligo di motivazione o motivazione apparente; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento dell’ incidentale condizionato nei confronti delle compagnie di assicurazione;la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al paga mento in favore della parte controricorrente selle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per