CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11439/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; "NN 60. R.G. 33904 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato al ricorrente al capo B) dell'imputazione, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (nella sentenza impugnata, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è stato valorizzato il possesso da parte dell'imputato delle etichette contraffatte e la circostanza che non era in possesso di documentazione fiscale o amministrativa); che tale motivo è altresì manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il C