CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 52-19571/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso, soggettivamente complesso ma recante motivi unitari, va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale, sia in tema di accertamento della responsabilità, che in punto di dimensione sanzionatoria. 1.1. In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l'argomentare della Corte in ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel merito: elementi chiari ed evidenti della riscontrata responsabilità per il reato di ricettazione di polizza assicurativa provento di furto; dosimetria della sanzione e negato accesso ai benefici di legge; talché il ricorso appare privo della necessaria specificità richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.