CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 34314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3796del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Agenzia delleentrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]-2006 - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n. 112/08/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diSalus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2463 /0 8 /20 14 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione sulla base di un precedente avviso di accertamento con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, unrimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello status di inoperatività della società e del conseguente provvedimento di rigetto dell’istanza per la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94. 2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che avendo la Commissione - con decisione resa alla stessa udienza - rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della società avversoil presupposto avviso di accertamento, andava “omologamente”rigettato l’appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’atto di contestazione delle relative sanzioni. 3.Rimane intimatala società contribuente. 4. All’udienza dell’8 ottobre 2024, con ordinanza interlocutoria depositata in data 4.11.2024veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va osservato che con ordinanza interlocutoria depositata in data 4.11.2024 - premesso che: 1) con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto al n. 3660/23 RG) era sopravvenuta l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023; 2)nel suddetto elenco non era indicato anche l’atto di contestazione delle sanzioni in questione, eranecessario che l’Agenzia fornisse chiarimenti in ordine alla sopravvivenza di tale atto, specificando anche il collegamento con l’atto impositivo annullato a seguito della procedura di condono; 3) appariva, altresì, necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica del ricorso per cassazione acquisire il fascicolo cartaceo di merito (con particolare riguardo alla sentenza della CTP e al ricorso originario)-questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire i chiarimenti nei sensi di cui in motivazionee mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo cartaceo di merito. 2.Con memoria depositata il 20.3.2025, l’Agenzia delle entrate insisteva per la decisione della presente causa stante la mancata presentazione da parte della societàcontribuente della domanda di definizione avverso l’atto di irrogazione sanzioni in questione; alla memoria veniva allegata la nota del 7.3.2025 dell’Ufficio nella qualesi precisava che: 1) trattavasi di sanzioni collegate ai tributi presenti nell’avviso di accertamento (81703A200925-08) anno d’imposta 2006, definito, invece, in modo regolaree relativo giudizio dichiarato estinto ai sensi dell’art.1 commi 186 e segg. della legge 197/22, con decreto della Corte di Cassazione n. 231/02/24; 2) in base alla circolare n. 2/E/2023, “ Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023”; 3) nel caso di specie, tuttavia, nessuna domanda era stata trasmessa in relazione all’atto di contestazione in oggetto. 1.Va, sempre in via preliminar e , rilevata la tempestività del ricorso per cassazione essendo stato spedito per la notifica via pec presso l’indirizzo diposta elettronica del difensor e della società contribuente in primo grado ([OSCURATO:EMAIL] ) in data 13 febbraio 2023, entro il termine ex art.327, comma 1, c.p.c. di sei mesi dal deposito( in data 11.1.2022 ) della sentenza della CTR della Calabria, tenuto conto anche della sospensioneex art. 1, comma 199 della legge n. 197/2022 per undici mesi dei termini di impugnazione ( che scad evano tra la data di entrata in vigore della legge il 1.1.2023 e il 31 ottobre 2023). Va osservato che , in base all’orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello (come nella specie). Invero, le Sezioni Unite,con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applichi, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art.330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte-come nella specie- non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario, come si evince dagli acquisiti atti del fascicolo di primo grado), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022). 3.Posto quanto sopra, occorre pertanto procedere all’esame dei motivi. 4.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto i llegittim o l’ impugnato atto di contestazione delle sanzionisulla base de lla sentenza di appello di conferma della sentenza di prime cure diaccoglimento del ricorso avverso il presupposto avviso di accertamento, in luogo di sospendere il giudizioex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della pronuncia afferente l’accertamento pregiudicante. 5. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 2697 c.c. e 324 c.p.c. per avere la CTR annullato l’atto di contestazione delle sanzioni in base alla sentenza di appello - non ancora passata in giudicato (essendo stato proposto contestuale ricorso per cassazione) - di conferma dell’illegittimità del presupposto avviso di accertamento.In particolare, ad avviso della ricorrente, l’annullamento dell’atto di contestazione delle sanzioni avrebbe potuto fare seguito soltanto ad annullamento definitivo dell’atto presupposto. 6.I motivi –da trattare congiuntamente per connessione- sono infondat i per le ragioni di seguito indicate. 6.1. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 337 c.p.c., le S.U. già con sentenza n. 16329 del 2014, hanno chiarito che l'ambito di applicazione della prima norma va circoscritta alla ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr. SSUU 19.6.2012 n. 10027; id. SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Corte cass. 6-2 sez. ord. 5.11.2012 n. 18968; id. 6-3 sez. 9.1.2013 n. 375; id. 6-3 19.9.2013 n. 21505). 6.2. Sulla portata dell’art. 295 c.p.c. è tornata questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 21763 del 29/07/2021, statuendo il seguente principio di diritto: “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). In altri termini, per effetto dell’applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe ad assumere il ruolo di "norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di "valvola di sicurezza") - la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post - l'armonia tra i giudicati (già Cass. n. 12999/2014; Cass. n. 5229/2016, Cass. SU, ordinanza n. 14060/2004). Nella sentenza richiamata le Sezioni unite hanno ritenuto che, in definitiva, alla stregua del complesso impianto argomentativo esposto - pur con gli ulteriori apporti chiarificatori evidenziati ma sempre nell'ottica imprescindibile della necessaria valorizzazione, in chiave interpretativa, dei principi generali desumibili dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 della CEDU -andasse confermata la scelta compiuta dalle stesse Sezioni unite con la precedente sentenza n. 10027 del 2012 di restringere l'ambito di operatività della sospensione necessaria e la soluzione prospettata di consentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, una rivalutazione della permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. 6.3.Nella specie, il giudice di appello –a fronte di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio afferente all’impugnativa dell’avviso di accertamento (pregiudicante ) e il giudizio concernente l’impugnativa dell’atto di contestazione delle sanzioni (pregiudicato) - ha riconosciuto nella causa pregiudicata effetti decisivi allasentenza non definitiva – adottata sulla causa pregiudicante dalla medesima Commissione nella stessa data – di conferma dell’illegittimità del presupposto avviso di accertamento, correttamente non sospendendo il giudizio aisensi dell’art. 295 c.p.c. 6.4.Posto quanto sopra, essendo, nella specie, sopravvenuta - con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto alRG n. 3660/23) - l’estinzione del giudizio relati vo alla causa pregiudicantestante la regolare definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022e l’assenza, allo stato, del diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizionee c ostituendo l'estinzione dell'obbligazione tributaria(ovvero la sua sostituzione con quella condonistica" (Cass. sent. n.15881/2016) l'effetto collegato dall'ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono (Cass. Sez.5, Sentenza n. 8515 del 2019) - il venire meno del presupposto avviso di accertamentoin forza dell’avvenuto regolar e condono con estinzione del giudizio sulla causa pregiudicante,estende di riflesso i suoi effetti anche alla impugnata sentenza di appello sulla causa pregiudicata. In altri termini, per effetto dell’applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe ad assumere il ruolo di "norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di "valvola di sicurezza") -la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi -ancorché ex post - l'armonia tra i giudicati (Sez. 5, Sentenza n. 17388 del 2024; già Cass. n. 12999/2014; Cass. n. 5229/2016, Cass. SU, ordinanza n. 14060/2004). 7.In conclusione, il ricorso va rigettato. 8.In considerazione dell’iter processuale del giudizio e della sopravvenuta estinzione del giudizio relativo alla causa pregiudicante, si ravvisan