CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08