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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19590/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 6826 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6826del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.:00414600494), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRDVCN 66S10 E625R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01849370463), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LBR FBA62L24 H501S ) [OSCURATO:PERSONA] N.V.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei pro- curatori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72A31 D284X ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72C43 D284Q) -controricorrenti- nonché BRUGNANO Calogero, titolare dell’impresa individuale CB di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00294150461) Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (P.I .: 00818570012 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore GIUSTI [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima im- presaindividuale ( C.F : [OSCURATO:PERSONA] 49E20 C869W ) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1648/2021, pubblicatain data 27 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti d ella società Eco- recuperi Versilia di BrugnanoS.r.l. e dell’impresa individuale CB di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della demolizione, a suo dire posta in essere dalle parti convenute, di un modello/stampo per imbarcazione di sua proprietà, che aveva affidato per riparazioni all’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato ricoverato presso il capannone da quest’ultimo condotto in leasing, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorpo- rata nella [OSCURATO:PERSONA] N.V.).Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiamatoin giudizio, per essere tenuto indenne in caso di con- danna, la propria assicuratrice della responsabilità civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.V..

Quest’ultima, a sua volta, ha chiamatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA].

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Livorno.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; b) [OSCURATO:PERSONA] N.V..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] N.V. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneart. 345 co.3 c.p.c. e art. 702 quater c.p.c. in re- lazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c.».

Secondo la società ricorrente, la decisione impugnata sarebbe fondata sull’erronea applicazione, al giudizio di appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., con conseguente omessa considerazione (in virtù della espressa preclusione prevista da tale disposi- zione)di un documento decisivo prodotto in tale grado del giu- dizio, pur essendo stata proposta la domanda nelle forme del cd. procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bise ss. c.p.c. e dovendo, quindi, applica rsi l’art. 702 quater c.p.c., che avrebbe invece consentito l’esame di quel docu- mento, almeno se ed in quanto “indispensabile” ai fini della de- cisione.

Il ricorso è fondato.

Nel presente giudizio,introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione,in grado di appello è certamente ap- plicabile l’art. 702 quaterc.p.c., che consente la produzione in appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili per la de- cisione dal giudice di secondo grado, non l’art. 345, comma 3, c.p.c., che tale produzione vieta in ogni caso, salvo il solo caso di impossibilità di produzione nel corso del giudizio di primo grado.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti controricorrenti, non si può affatto ritenere che, nella motivazione della deci- sione impugnata, sia contenuta anche una implicita valutazione sul carattere non indispensabile, ai fini della decisione, del nuovo documento prodotto dalla società ricorrente («… atto di Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 intimazione stragiudiziale ad essa notificata da ING.

BANK N.V. a ricevere in consegna lo stampo per cui causa espressamente indicato come “[OSCURATO:PERSONA]…”»).

Premesso che la domanda è stata rigettata per essere stata ritenuta insufficiente la prova della proprietà dello stampo in capo all’attrice, la sentenza impugnata (dopo aver disatteso le altre argomentazioni poste a base del gravame), con riguardo al nuovo documento sopra descritto , afferma espressamente che esso non può essere preso in considerazione per la tardività della sua produzione, senza in alcun modo pronunciarsi sul suo carattere “indispensabile” o meno ai fini della decisione.

Anzi, la corte d’appello afferma espressamente di non poter prendere in esame il documento in quanto esso avrebbe potuto e dovuto essere prodotto necessariamente nel corso del giudi- zio di primo grado, «quale che ne possa essere la efficacia pro- batoria»;essa, quindi , si è chiaramente del tutto asten uta dal valutare tale potenziale efficaciaprobatoria e, di conseguenza, anche il suo eventuale carattere “indispensabile” ai fini della decisione.

La valutazione dell’eventualecarattere indispensabile del docu- mento in questione, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. ( nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) va, di conseguenza effettuata in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - a ccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. n. 6826/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 6826 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6826del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.:00414600494), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRDVCN 66S10 E625R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01849370463), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LBR FBA62L24 H501S ) [OSCURATO:PERSONA] N.V.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei pro- curatori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72A31 D284X ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72C43 D284Q) -controricorrenti- nonché BRUGNANO Calogero, titolare dell’impresa individuale CB di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00294150461) Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (P.I .: 00818570012 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore GIUSTI [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima im- presaindividuale ( C.F : [OSCURATO:PERSONA] 49E20 C869W ) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1648/2021, pubblicatain data 27 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti d ella società Eco- recuperi Versilia di BrugnanoS.r.l. e dell’impresa individuale CB di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della demolizione, a suo dire posta in essere dalle parti convenute, di un modello/stampo per imbarcazione di sua proprietà, che aveva affidato per riparazioni all’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato ricoverato presso il capannone da quest’ultimo condotto in leasing, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorpo- rata nella [OSCURATO:PERSONA] N.V.).Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiamatoin giudizio, per essere tenuto indenne in caso di con- danna, la propria assicuratrice della responsabilità civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.V.. Quest’ultima, a sua volta, ha chiamatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Livorno. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; b) [OSCURATO:PERSONA] N.V.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] N.V. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneart. 345 co.3 c.p.c. e art. 702 quater c.p.c. in re- lazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c.». Secondo la società ricorrente, la decisione impugnata sarebbe fondata sull’erronea applicazione, al giudizio di appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., con conseguente omessa considerazione (in virtù della espressa preclusione prevista da tale disposi- zione)di un documento decisivo prodotto in tale grado del giu- dizio, pur essendo stata proposta la domanda nelle forme del cd. procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bise ss. c.p.c. e dovendo, quindi, applica rsi l’art. 702 quater c.p.c., che avrebbe invece consentito l’esame di quel docu- mento, almeno se ed in quanto “indispensabile” ai fini della de- cisione. Il ricorso è fondato. Nel presente giudizio,introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione,in grado di appello è certamente ap- plicabile l’art. 702 quaterc.p.c., che consente la produzione in appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili per la de- cisione dal giudice di secondo grado, non l’art. 345, comma 3, c.p.c., che tale produzione vieta in ogni caso, salvo il solo caso di impossibilità di produzione nel corso del giudizio di primo grado. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti controricorrenti, non si può affatto ritenere che, nella motivazione della deci- sione impugnata, sia contenuta anche una implicita valutazione sul carattere non indispensabile, ai fini della decisione, del nuovo documento prodotto dalla società ricorrente («… atto di Ric. n. 6826/2022 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 intimazione stragiudiziale ad essa notificata da ING. BANK N.V. a ricevere in consegna lo stampo per cui causa espressamente indicato come “[OSCURATO:PERSONA]…”»). Premesso che la domanda è stata rigettata per essere stata ritenuta insufficiente la prova della proprietà dello stampo in capo all’attrice, la sentenza impugnata (dopo aver disatteso le altre argomentazioni poste a base del gravame), con riguardo al nuovo documento sopra descritto , afferma espressamente che esso non può essere preso in considerazione per la tardività della sua produzione, senza in alcun modo pronunciarsi sul suo carattere “indispensabile” o meno ai fini della decisione. Anzi, la corte d’appello afferma espressamente di non poter prendere in esame il documento in quanto esso avrebbe potuto e dovuto essere prodotto necessariamente nel corso del giudi- zio di primo grado, «quale che ne possa essere la efficacia pro- batoria»;essa, quindi , si è chiaramente del tutto asten uta dal valutare tale potenziale efficaciaprobatoria e, di conseguenza, anche il suo eventuale carattere “indispensabile” ai fini della decisione. La valutazione dell’eventualecarattere indispensabile del docu- mento in questione, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. ( nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) va, di conseguenza effettuata in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - a ccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 6826/202