CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cariati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 9/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto emettersi declaratoria d'estinzione per maturata prescrizione in relazione al [OSCURATO:PERSONA], di inammissibilità per il Morrone; lette le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone in data 7/5/2021, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di falso e simulazione di reato ascritti agli imputati; confermava la responsabilità dei medesimi per il delitto di ricettazione e rideterminava la pena a ciascuno inflitta. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova. Secondo i difensori l'individuazione del Morrone quale autore del delitto ex art. 648 cod.pen. si fonda su argomentazioni illogiche e dati di fatto equivoci o inutilizzabili. Infatti, il personale di P.g. sarebbe pervenuto ad identificare nel prevenuto uno dei responsabili dell'illecito sulla base delle propalazioni di una fonte anonima, mai rivelata, mentre gli ulteriori elementi indiziari non risultano idonei a superare il ragionevole dubbio. In particolare, gli operanti non sono stati in grado di identificare i soggetti che in tempo di notte furono notati mentre erano intenti a caricare su un veicolo il gommone di provenienza furtiva né risultano acquisite emergenze idonee a collegare attendibilmente il ricorrente alle autovetture [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presenti sul posto; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. per prescrizione, atteso il decorso del termine massimo decennale; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza considerare la positiva condotta processuale del ricorrente e la risalenza temporale dei fatti addebitati. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione nonostante il difetto degli elementi costitutivi e alla mancata riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisito. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di valutare il comportamento assunto dall'imputato, il quale -rivendicando la proprietà dell'imbarcazione e producendo la certificazione di dichiarazione di potenza in suo possesso- ha palesato l'inconsapevolezza della provenienza delittuosa del bene; 3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione, maturata in data antecedente il processo d'appello; 2 & 3.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza del ricorrente, il buon comportamento processuale e la risalenza temporale della condotta; 3.3 la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena e contestuale richiesta di rettificazione. Il difensore deduce che la Corte di merito, nonostante la declaratoria di prescrizione del delitto di falso ex artt. 477-482 cod.pen., per il quale il primo giudice aveva irrogato un aumento a titolo di continuazione di mesi due di reclusione sulla pena principale di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, ha comminato la pena finale di anni due mesi uno di reclusione ed euro 516 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Invero, il primo motivo che censura la valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità del prevenuto è reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dai giudici di merito. Infatti il primo giudice ha effettuato un'accurata ricostruzione dell'episodio relativo alla ricettazione del gommone BAT con motori fuori bordo Suzuki, di provenienza furtiva, sulla base delle dichiarazioni della teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], la quale era intervenuta a seguito di segnalazione anonima sulla spiaggia in Loc. Marinella, intercettando i veicoli che portavano al traino il natante, di cui successivamente accertava la disponibilità in capo al prevenuto. Da un lato, dunque, non è stato fatto alcun illegittimo uso di dichiarazioni anonime in quanto la P.g. intervenuta sul posto ha direttamente constatato il non riuscito tentativo di spostamento via terra del gommone rubato, dall'altro, i due veicoli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) utilizzati per la manovra sono risultati nella disponibilità del prevenuto, il quale il giorno successivo all'accertamento del reato provvedeva a denunziarne il furto, precisando in quella sede che l'autovettura Nissan, formalmente intestata alla madre della sua ex compagna, ma in suo uso era stata sottratta contestualmente al veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del padre. La difesa non si confronta, inoltre, con il dato decisivo relativo al falso alibi fornito dal prevenuto del tutto spontaneamente in sede di denunzia dei furti, essendo stato nel corso delle indagini inoppugnabilmente accertato sulla base delle dichiarazioni della teste Vittimberga e delle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza che il Morrone aveva chiesto alla proprietaria dell'[OSCURATO:PERSONA], esercizio che aveva raggiunto insieme alla compagna alle ore 00,12 del 29 agosto, di retrodatare la registrazione alle ore 20 della sera precedente, rilasciandogli una ricevuta relativa ad una cena consumata nell'albergo. Gli elementi indiziari acquisiti sono stati, dunque, oggetto di adeguata valutazione da parte dei giudici territoriali e non risultano scalfiti nella loro stringente capacità dimostrativa dalla generica confutazione difensiva.1.1 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di allegazione di circostanze attestanti la meritevolezza dell'invocata mitigazione sanzionatoria e a fronte della rilevata esistenza di precedenti (anche specifici), espressamente segnalati dal primo giudice a pag. 12, nonché della gravità del fatto e dell'intensità del dolo richiamate dalla sentenza impugnata. 1.2 Inammissibile per manifesta infondatezza risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione in quanto il ricorrente non considera che all'ordinario termine decennale di cui agli artt. 157 e 161 cod.pen. devono aggiungersi almeno 302 giorni di sospensione computati dalla Corte territoriale, con la conseguenza che il termine complessivo è venuto a maturazione in epoca successiva alla pronunzia d'appello e non è in questa sede rilevabile per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione. Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una causa originaria di inammissibilità del gravame preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successivamente maturata giacché in detti casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione (Sez. 1, n. 11982 del 07/11/1995, Rv. 203045 - 01; Sez. 3, n. 1073 del 08/03/2000, Rv. 215887 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2.1 Il primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e precluso quanto all'invocata riqualificazione ai sensi dell'art. 712 cod.pen. dalla mancata devoluzione in appello. La Corte territoriale, pur a fronte di un'impugnazione connotata da diffusa aspecificità, ha chiarito le ragioni che presidiano l'affermazione di responsabilità, già analiticamente esposte dal primo giudice alle pagg. 10 e segg. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato gli elementi che hanno consentito l'identificazione del natante [OSCURATO:PERSONA] 17, rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], come di provenienza furtiva in quanto sottratto a [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva denunziato la sottrazione nel giugno 2013;hanno sottolineato la falsità della dichiarazione di potenza esibita dal ricorrente sulla base delle verifiche effettuate presso [OSCURATO:PERSONA] e l'inesistenza del numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa dello scafo; hanno argomentato la ricorrenza nella specie del dolo necessario ad integrare la fattispecie ex art. 648 cod.pen., escludendo la possibilità di ravvisare "un mero difetto di cautela" ( sent. Trib. pagg.11/12), rendendo, pertanto, una esaustiva giustificazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato.2.1 Le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito segnalato l'assenza di profili di meritevolezza a tal fine valutabili, non essendo normativamente sufficiente a fondare la richiesta l'evocazione dello stato di incensuratezza, rimarcando, altresì, la gravità del fatto e l'intensità del dolo, con valutazione aderente agli esiti processuali e insuscettibile di rilievi in questa sede. 2.2 L'eccezione di prescrizione è anch'essa manifestamente infondata, avendo il difensore trascurato la necessità di sommare al termine massimo decennale le sospensioni computate dalla Corte territoriale in misura pari a 302 giorni sicché la causa estintiva è venuta a maturazione in epoca successiva alla pronunzia d'appello e non è rilevabile in questa sede in forza dell'inammissibilità dell'impugnazione, come già chiarito sub 1.2. 2.3 In accoglimento del quarto motivo deve disporsi la rettificazione della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in quanto per mero errore materiale la Corte d'appello, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di falso ascritto al ricorrente, ha eliminato solo parzialmente l'aumento a titolo di continuazione, irrogato dal primo giudice nella misura di mesi due di reclusione ed euro 84 di multa, sicché la pena finale per il delitto ex art. 648 cod.pen. deve essere fissata in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, effettuata la rettifica della pena nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopraspecificati ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod.proc.pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. nei confronti del Morrone. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che la previsione della pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 550,00 di multa è sostituita con la pena di anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in