CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2023
Cassazione n. 27055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria (del 01/04/2023) del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per lèinammissibilità dei ricorsi. Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12/11/2021 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo C) e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflittagli in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 337, 339 e 512-bis cod. pen. (capi A e B) e confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337 e 339, cod. pen. (capo A). 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 «Difetto di motivazione in ordine al dolo specifico, che dev'essere provato, richiesto dall'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo B) della rubrica; motivazione contraddittoria e travisamento di prova in relazione alle modalità di pagamento della moto; erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen.». Il ricorrente lamenta l'inconsistenza della motivazione sulla scorta di elementi già indicati nell'atto di appello, come l'irrilevanza della qualità soggettiva dell'intestatario fittizio; la circostanza per cui la misura di prevenzione non solo era già stata applicata all'imputato, ma era stata anche anticipatamente revocata oltre quattro anni prima l'acquisto del motociclo; ed infine, il fatto che l'imputato, non essendo gravato da altre pendenze, non avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità di essere sottoposto ad altra misura di prevenzione e quindi eludere le relative disposizioni di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna prova rigorosa del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. e la motivazione resa dalla Corte territoriale si risolverebbe in una probatio dabolica, posto che non è mai possibile escludere a priori la possibilità di essere nuovamente sottoposto a misura di prevenzione. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, emergerebbe l'esistenza di un reale finanziamento per l'acquisto del bene. Infine, sarebbe del tutto infondato il rilievo della sentenza impugnata secondo cui, avendo l'imputato disponibilità di denaro contante, non aveva alcun bisogno di finanziamenti, poiché «è notorio che le persone benestanti preferiscano usufruire di finanziamenti per beneficiare della rateizzazione, senza privarsi di somme significative in un unico contesto». 1.2. «Difetto di motivazione in ordine al reato di resistenza, essendosi trattato, al più, di una semplice fuga». Il ricorrente si riporta ai motivi di ricorso depositati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (vedi oltre sub. 3), anche con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. In aggiunta, censura la motivazione della sentenza impugnata per non avere specificato in che cosa consistano le «manovre pericolose» integranti la resistenza e per avere superato, con motivazione illogica, la validità delle risultanze presentate con memoria difensiva corredata da consulenza tecnica della difesa, attraverso mere formule di stile. 1.3. «Omessa revoca della confisca della somma di euro 10.850». Una volta sopravvenuta l'assoluzione per il reato di cui al capo C), la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare la confisca della somma in questione e disporne la restituzione a favore del ricorrente. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la «carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla condotta integrante il reato ex art. 337 cod. pen. ed alla sussistenza dell'aggravante ex art. 339 cod. pen.». La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte in cui non chiarisce quali sono gli aspetti della condotta di mera fuga dell'imputato che integrano gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale: non si comprende in quale momento, nel corso dell'inseguimento, la condotta dell'imputato abbia messo in pericolo gli utenti della strada, poiché senza indicare alcun riferimento specifico o concrete scene di pericolo, la Corte d'appello «si dilunga attraverso mere formule di stile che non rispondono, se non in modo apodittico» alle censure difensive già sollevate sul punto con il relativo atto di appello, considerando anche che ai due imputati non è stata effettuata alcuna contestazione per violazione del codice della strada. Conseguentemente, non si comprenderebbe in che cosa consistano le «manovre spericolate» che avrebbero integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Peraltro, la sentenza impugnata appare contraddittoria nella parte in cui afferma che, in un primo momento, gli imputati avrebbero posto in essere una guida spericolata al fine di sottrarsi al controllo della polizia effettuato da un veicolo «in borghese» e, successivamente, transitavano tranquillamente davanti a due moto dei vigili urbani e ad una macchina dei carabinieri, poiché non si comprende come gli imputati abbiano potuto tenere una condotta assolutamente lineare e priva di sbavature alla vista di veicoli evidentemente appartenenti alle forze dell'ordine ed, invece, mutare repentinamente atteggiamento di fronte all'auto sprovvista dei colori istituzionali e quindi, non immediatamente riconoscibile. Sul punto, la motivazione della Corte territoriale appare, altresì, illogica perché non dimostrativa dell'elemento soggettivo del reato, non essendo possibile escludere che gli imputati non si fossero accorti del controllo. Infine, si censura l'illogicità della motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto integrata la circostanza aggravante ex art. 339 cod. pen., sulla base del «sostegno fornito reciprocamente dagli imputati nella consapevolezza che così agendo avrebbero impedito ai pubblici ufficiali di compiere l'atto del loro ufficio», per essere del tutto assertiva e priva di spiegazioni in relazione alle manovre agevolatrici reciproche che avrebbero arricchito la condotta di mera fuga, impedendo ai pubblici ufficiali di compiere l'atto del loro ufficio, consistente nel controllo. Infatti, posto che «la fuga consiste in un'azione fisiologicamente passiva che, in assenza di ulteriori elementi, non potrebbe mai alimentare, aggravandolo, il requisito della minaccia o della violenza perpetrato o percepito dai pubblici ufficiali», ai fini dell'applicazione dell'aggravante de quo, tale accertamento risultava necessario. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico dell'art. 512-bis cod. pen., al travisamento di prova in relazione alle modalità di pagamento della moto ed all'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. è inammissibile, poiché il ricorrente reitera la stessa questione già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata, omettendo di confrontarsi in senso critico con la esaustiva e lineare motivazione resa al riguardo dalla Corte d'appello. Ciò nondimeno, dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. 11-16) non emergono vizi di motivazione o di travisamento della prova. Al contrario, risultano puntualmente indicati gli elementi alla stregua dei quali è possibile desumere la precisa volontà dell'imputato di eludere possibili investigazioni patrimoniali che riconducessero il veicolo alla sua persona e quindi, la finalità di eludere possibili misure ablative: come emerge «da tutte le modalità della trattiva che ha condotto all'acquisto della moto»; dalle modalità della stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile»; «dall'apposizione di una falsa firma del [OSCURATO:PERSONA], il quale era all'oscuro di tutto» e dalle sue dichiarazioni; dalla «scelta della stessa persona dell'intestatario fittizio, essendo un soggetto terzo ed estraneo nei confronti del quale non trovano operatività le presunzioni di cui agli artt. 19 e 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011»; ed infine, dalla circostanza per cui «all'atto di acquisto, l'imputato si trovava ancora nelle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per l'obbligo di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali». La Corte di merito, pertanto, lungi dal ricavare la prova del dolo dalla fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità del bene, ha dato motivatamente conto del fatto che l'intestatario fittizio era anche a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e, dunque, avesse agito con il dolo specifico di aggirarle» (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437-01). Per giunta, a nulla rileva la circostanza per cui la misura di prevenzione, in precedenza applicata all'imputato, era già stata anticipatamente revocata ovvero il fatto che egli non fosse gravato da altri processi in corso, poiché «il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento» (ex multis, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645). 1.2. Il secondo motivo con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di resistenza è manifestamente infondato per le ragioni esposte anche a proposito del comune motivo sollevato dal coimputato, alla cui posizione si rimanda (vedi oltre sub 2.1). 1.3. L'ultimo motivo con cui si lamenta l'omessa revoca della confisca della somma di euro 10.850 in seguito all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo C) è inammissibile per carenza di interesse. Invero, per come evidenziato dalla sentenza impugnata, del tutto estranea all'imputazione di cui al capo C) è la somma di euro 10.850,00 sequestrata nell'abitazione dell'imputato all'atto della misura cautelare, di talché non può ritenersi compresa nel perimetro ablativo a cui fa riferimento la confisca disposta dal Tribunale, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., mediante il richiamo agli «altri beni sottoposti a sequestro». Il ricorrente, pertanto, potrà dolersi della prosecuzione del vincolo reale con gli ordinari rimedi di tutela previsti dal codice di rito, salvo che il giudice competente non ne disponga la confisca laddove ricorrano differenti presupposti. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La doglianza con la quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. è inammissibile, poiché riproduttiva di profili di censura già proposti con relativo atto di appello (v. pagg. 1-4) ed ivi adeguatamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione coerente e scevra da vizi logici. Lungi dal «dilungarsi con mere formule di stile», la Corte d'appello ha correttamente argomentato in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, indicando gli elementi, emergenti dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito (tra cui, ad esempio, dalle immagini estrapolate dalle registrazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina ubicati in loco), alla stregua dei quali la condotta degli imputati è stata ritenuta sintomatica di una «fuga oggettivamente pericolosa», quali «la elevatissima velocità tenuta dai due ciclomotori»; «le manovre a zig zag improvvise poste in essere per superare i veicoli»; «l'attraversamento anche di aeree di borgo antico destinate esclusivamente al transito pedonale, con il concreto pericolo di travolgere i passanti» (pag. 11 sentenza di appello). Pertanto, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale «integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle Forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137 - 01; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, E., dep. 2014, Rv. 257915 - 01; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 - 01) ovvero, «la condotta di colui che (...) proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01)», la Corte di appello non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Infatti, per le sue peculiari caratteristiche - tutte enucleate nella sentenza impugnata (pagg. 6- 11) -, la fuga degli imputati configura «una condotta oppositiva e di resistenza» che per un verso, «non permetteva agli agenti di p.g., preposti alla tutela della sicurezza pubblica, di assolvere regolarmente le funzioni di servizio chiamate a svolgere» e per altro verso, «configura senza dubbio il reato di resistenza non trattandosi di una semplice fuga, ma di una condotta potenzialmente pericolosa per la propria e altrui incolumità» (pag. 3 sentenza del Tribunale). Inoltre, rispetto all'elemento soggettivo del reato, nessuna contraddittorietà o illogicità sconta la sentenza impugnata nella parte in cui ammette, dapprima una «guida spericolata» per fuggire dall'auto della polizia priva delle insegne di istituto e, poi, una condotta lineare alla presenza di veicoli appartenenti ad altre Forze dell'ordine, evidentemente riconoscibili come tali perché dotati di colori istituzionali; dato che la guida spericolata degli imputati è cominciata dopo aver superato le due moto dei vigili urbani e la macchina dei carabinieri - le quali si trovavano ferme al semaforo -, vale a dire, come risulta dalla sentenza impugnata «soltanto a seguito dell'intimazione di ALT», avvenuto posteriormente. Inoltre, tale circostanza non risulta smentita e anzi, in sede di interrogatorio di garanzia, è precisato che Delle Noci ha ammesso di aver sentito le sirene della polizia. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, l'inconsapevolezza dello specifico atto d'ufficio che il pubblico agente debba eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di attività "lato sensu" di controllo della persona, anche ai soli fini di identificazione o di semplice pedinamento (Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, Lebbiati, Rv. 283331-01), infatti «sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio» (Sez. 6, n. 17701 del 03/03/2004, Fontana, Rv. 228609-01), «mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente» (Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469-01). 2.2. Parimenti, manifestamente infondata è la censura inerente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., poiché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 cod. pen., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone» (Sez. 5, n. 7337 del 12/12/2018, dep. 2019, Seccia, Rv. 275551-01; Sez. 6, n. 1872 del 29/10/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242639- 01) e tanto basta ai fini della corretta applicazione della circostanza aggravante in questione al caso di specie, dato che «i due imputati si sono mossi insieme dal quartiere Jarpigia ed insieme hanno raggiunto il Borgo antico» non separandosi mai per l'intera durata della condotta (pag. 11 sentenza di appello). Tanto premesso, il «reciproco sostegno» cui ha fatto riferimento il giudice del merito, rappresenta un elemento di specificazione che arricchisce ulteriormente la descrizione della condotta degli imputati per il fatto che, non solo non si sono mai separati nel corso dell'inseguimento — elemento costituivo dell'aggravante in esame —, bensì si sono mossi nella consapevolezza che, agendo in modo sinergico, avrebbero impedito ai pubblici ufficiali di compiere l'atto del loro ufficio, consistente nel loro controllo, come, in effetti, è accaduto. 2.3. Nulla aggiunge, infine, il motivo di ricorso spiegato sul tema dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; né a tal fine può considerarsi la documentazione prodotta dal ricorrente ed allegata all'atto di ricorso, in quanto volta a sollecitare una rivalutazione o/e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito. Sono, infatti, precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte. 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13