CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1994
Cassazione n. 12021/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CIJI 04L11BT ) nato il 03/11/1994 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento della sussistenza di un concorso materiale o morale idoneo a integrare gli estremi di cui all'art. 110 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfn pag. 5). Essi si rivelano, quindi, non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); si tratta di ragioni anche manifestamente infondate alla luce della ricostruzione della vicenda di cui dà adeguatamente atto la sentenza (l'imputata ha preso parte pienamente all'azione predatoria, venendo sorpresa in possesso di una borsa "schermante", utilizzata per i furti al fine di impedire l'azionamento del sistema antitaccheggio); 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbr