CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46055/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 21-19202/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di appropriazione indebita, reato presupposto della contestata ricettazione), che non si confronta con la diffusa motivazione della sentenza impugnata, né esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e contraddittorietà della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un'autovettura sottratta dall'utilizzatore alla società proprietaria che l'aveva concessa in locazione finanziaria, indicando nell'imputato del reato di ricettazione l'autore della messa a disposizione della vettura ad un terzo, incaricato di portare all'estero la stessa vettura. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pertanto reso egli stesso autore della condotta di appropriazione, presupposto logico-giuridico del delitto di ricettazione; talché operando il "privilegio della illecita produzione" che caratterizza la clausola di apertura di tutti i delitti derivati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, l'imputato non può certamente rispondere della ricettazione di una vettura della quale si è illecitamente impossessato sottraendone il possesso al proprietario. 1.2. Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione del fatto, che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha infatti semplicemente contestato le dichiarazioni rese dall'imputato ritenendole documentalmente smentite ed ha così argomentato il proprio convincimento valorizzando la prova documentale che vedeva l'imputato intercedere per la illecita esportazione di un veicolo già oggetto di altrui appropriazione indebita. Dell'azione diretta del ricorrente nella appropriazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica, rivestendo il documento di incarico alla esportazione un rilievo assolutamente neutro in funzione di prova della diretta attribuibilità del delitto presupposto. La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la semplice soluzione della questione posta all'attenzione della Corte di legittimità consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )4i2ico G No h l'u(1 ,e