Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24880/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Oé ha concluso chiedendo Lì2, A4,4)-iSc> . udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 476, 479, 482 cod. pen— ha rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta in mesi nove e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione degli articoli 476 e 110 cod. pen.

Lamenta, in particolare, che la Corte di merito ha totalmente omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato rispetto al quale era stato formulato specifico motivo in appello, assumendo che la configurazione del dolo generico prevista per il reato in argomento sia sufficiente a ritenere sussistente l'elemento soggettivo tutte le volte che vi sia consapevolezza di " immutatio veri".

In realtà, secondo la giurisprudenza di legittimità il dolo non sussiste nel cosiddetto falso innocuo, cioè in quelle fattispecie in cui la condotta di falsificazione - nel caso di specie concretizzatasi nell'indicazione della diversità del luogo di sottoscrizione e della presenza dei carabiniere non presente - nulla ha apportato in termini di contenuto dell'atto falso.

L'infedele attestazione infatti appare irrilevante ai fini del significato dell'atto che rimane integro e vero nel suo contenuto cioè nel suo valore probante, che lo stesso ha conservato indipendentemente dall'apposizione della firma in altro luogo e in assenza del carabiniere.

Ciò perché l'atto firmato dalla Coppola era stato già predisposto dal carabiniere e riportava fedelmente il contenuto della denuncia sulla cui veridicità non vi sono dubbi.

Inoltre nel caso di concorso dell'estraneo nel reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, e quindi nel concorso del reato proprio, occorre una specifica motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'estraneo laddove la sentenza impugnata risulta del tutto carente al riguardo.

La denuncia nel caso di specie era già predisposta e formata da un carabiniere e riportava esattamente le circostanze di tempo e di luogo del danneggiamento e della sua consistenza sicché l'imputata ha commesso il fatto nella persuasione di compiere cosa lecita.

Non vi è stata dunque l'intenzione di contribuire nella falsificazione del documento.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La condotta ascritta all'imputata si inserisce nell'ambito di una indagine su una serie di denunce contro ignoti redatte dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] apparentemente presso la caserma di Buccinasco ma, di fatto, sottoscritte dai vari denunzianti presso la carrozzeria del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Dalle indagini è emerso che i danneggiamenti denunziati, compreso quello di cui alla denuncia della Coppola, erano stati effettivamente subiti, il carrozziere era effettivamente intervenuto a riparare le autovetture oggetto di sinistro ottenendo l'indennizzo diretto dalle vari compagnie di assicurazione con polizza a copertura degli atti vandalici.

Tuttavia le denunce, pur riportando dati veritieri nel contenuto, sono risultate false, compresa quella a forma della Coppola, nella parte in cui attestano che la sottoscrizione delle stesse sarebbe avvenuta in caserma alla presenza del carabiniere laddove le firme erano state apposte in altro luogo — presso l' autocarrozzeria - e in assenza del carabiniere.

L'imputata, per altro, non ha mai negato che le denunzia a sua firma è stata redatta in luogo diverso dagli uffici della stazione Cc di Buccinasco innanzi all'App.

Luciano SAVINO, pur dichiarando di non avere voluto l'irnmutazione del vero.

Si contesta infatti non già la materialità del reato, ma la sussistenza del dolo con riferimento al concorso della Coppola nel reato di falso del pubblico ufficiale (che avrebbe poi proceduto sulla base della denuncia apparentemente sporta davanti a lui a inserire nelle banche dati delle [OSCURATO:PERSONA] il danneggiamento dei veicoli, così consentendo l'avvio delle pratiche di risarcimento alle relative compagnie assicurative).

In particolare, si assume che il dolo — e di conseguenza il reato - non sussiste nel caso del falso innocuo.

Ciò posto, s'impongono alcune precisazioni sul cd.

"falso innocuo".

Questo si ha, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (per tutte, Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258946).

La giurisprudenza di questa Sezione, tradizionalmente, facendo applicazione dell'art. 49 c.p., distingue, in tema di falso, l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso, "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5^, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132).

Con riferimento specifico al c.d.

"falso innocuo", si è ancora precisato che esso ricorre quando "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" (Sez. 5^, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5^, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395); funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico non circoscrivibile al suo contenuto inteso in senso stretto - che nel caso di specie viene fatto coincidere dal ricorrente con l'oggetto della denuncia corrispondente al vero - , essendo il contenuto di un atto pubblico difficilmente scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, quello che gli conferisce il crisma della sua stessa natura pubblica nella parte in cui dà atto della sua provenienza da un determinato pubblico ufficiale, o contribuisce, comunque, a dargli tale valenza (così ad esempio per la denuncia, la indicazione della sua veste formale quale atto formato dal pubblico ufficiale - verbale di denuncia - che è cosa diversa da quello formato dal privato e depositato presso il pubblico ufficiale che ne attesta unicamente la ricezione; trattasi di aspetti che incidono in maniera pregnante sull'atto e sulla sua stessa natura sicchè essi assumono certamente rilievo penale ove frutto di dolosa falsificazione, sebbene possa non rilevare ai fini dell'uso dell'atto, inteso, in senso stretto, funzionalmente correlato all'atto medesimo, che esso sia stato redatto dal pubblico ufficiale o dal privato).

L'innocuità deve quindi essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare la fede pubblica e l'affidamento che i terzi possono fare su quanto da esso risulti, non solo con riferimento ai suo contenuto intrinseco ma anche alla sua provenienza, potendo difficilmente rivelarsi irrilevante sotto il profilo documentale la circostanza che un documento pubblico - nel caso di specie il verbale di un pubblico ufficiale - sia stato posto in essere da un soggetto in luogo di un altro facendolo apparire, col concorso del pubblico ufficiale, da questi proveniente. risultando tradita in tal caso la stessa natura pubblica dell'atto medesimo;detta conclusione è ancora più chiara se si rammenta che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede; e che ciò che rileva ed è sufficiente è il dolo generico e giammai potrebbe assumere rilevanza il motivo della falsità.

Di talchè, insindacabile il motivo della falsa attestazione, ciò che rileva non può che essere la consapevole e volontaria falsità dell'attestazione medesima in cui evidentemente concorse l'imputata che ebbe a redigere l'atto, altrove, poi 'convalidato' dal carabiniere compiacente.La fattispecie in esame è quindi connotata dall'elemento soggettivo dei dolo generico sussistendo la rappresentazione e la volontà della "immutatio veri" mentre non è richiesto I" animus nocendi" né I'" animus decipiendi".

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Oé ha concluso chiedendo Lì2, A4,4)-iSc> . udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 476, 479, 482 cod. pen— ha rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta in mesi nove e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione degli articoli 476 e 110 cod. pen. Lamenta, in particolare, che la Corte di merito ha totalmente omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato rispetto al quale era stato formulato specifico motivo in appello, assumendo che la configurazione del dolo generico prevista per il reato in argomento sia sufficiente a ritenere sussistente l'elemento soggettivo tutte le volte che vi sia consapevolezza di " immutatio veri". In realtà, secondo la giurisprudenza di legittimità il dolo non sussiste nel cosiddetto falso innocuo, cioè in quelle fattispecie in cui la condotta di falsificazione - nel caso di specie concretizzatasi nell'indicazione della diversità del luogo di sottoscrizione e della presenza dei carabiniere non presente - nulla ha apportato in termini di contenuto dell'atto falso. L'infedele attestazione infatti appare irrilevante ai fini del significato dell'atto che rimane integro e vero nel suo contenuto cioè nel suo valore probante, che lo stesso ha conservato indipendentemente dall'apposizione della firma in altro luogo e in assenza del carabiniere. Ciò perché l'atto firmato dalla Coppola era stato già predisposto dal carabiniere e riportava fedelmente il contenuto della denuncia sulla cui veridicità non vi sono dubbi. Inoltre nel caso di concorso dell'estraneo nel reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, e quindi nel concorso del reato proprio, occorre una specifica motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'estraneo laddove la sentenza impugnata risulta del tutto carente al riguardo. La denuncia nel caso di specie era già predisposta e formata da un carabiniere e riportava esattamente le circostanze di tempo e di luogo del danneggiamento e della sua consistenza sicché l'imputata ha commesso il fatto nella persuasione di compiere cosa lecita. Non vi è stata dunque l'intenzione di contribuire nella falsificazione del documento. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La condotta ascritta all'imputata si inserisce nell'ambito di una indagine su una serie di denunce contro ignoti redatte dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] apparentemente presso la caserma di Buccinasco ma, di fatto, sottoscritte dai vari denunzianti presso la carrozzeria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Dalle indagini è emerso che i danneggiamenti denunziati, compreso quello di cui alla denuncia della Coppola, erano stati effettivamente subiti, il carrozziere era effettivamente intervenuto a riparare le autovetture oggetto di sinistro ottenendo l'indennizzo diretto dalle vari compagnie di assicurazione con polizza a copertura degli atti vandalici. Tuttavia le denunce, pur riportando dati veritieri nel contenuto, sono risultate false, compresa quella a forma della Coppola, nella parte in cui attestano che la sottoscrizione delle stesse sarebbe avvenuta in caserma alla presenza del carabiniere laddove le firme erano state apposte in altro luogo — presso l' autocarrozzeria - e in assenza del carabiniere. L'imputata, per altro, non ha mai negato che le denunzia a sua firma è stata redatta in luogo diverso dagli uffici della stazione Cc di Buccinasco innanzi all'App. Luciano SAVINO, pur dichiarando di non avere voluto l'irnmutazione del vero. Si contesta infatti non già la materialità del reato, ma la sussistenza del dolo con riferimento al concorso della Coppola nel reato di falso del pubblico ufficiale (che avrebbe poi proceduto sulla base della denuncia apparentemente sporta davanti a lui a inserire nelle banche dati delle [OSCURATO:PERSONA] il danneggiamento dei veicoli, così consentendo l'avvio delle pratiche di risarcimento alle relative compagnie assicurative). In particolare, si assume che il dolo — e di conseguenza il reato - non sussiste nel caso del falso innocuo. Ciò posto, s'impongono alcune precisazioni sul cd. "falso innocuo". Questo si ha, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (per tutte, Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258946). La giurisprudenza di questa Sezione, tradizionalmente, facendo applicazione dell'art. 49 c.p., distingue, in tema di falso, l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso, "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5^, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132). Con riferimento specifico al c.d. "falso innocuo", si è ancora precisato che esso ricorre quando "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" (Sez. 5^, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5^, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395); funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico non circoscrivibile al suo contenuto inteso in senso stretto - che nel caso di specie viene fatto coincidere dal ricorrente con l'oggetto della denuncia corrispondente al vero - , essendo il contenuto di un atto pubblico difficilmente scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, quello che gli conferisce il crisma della sua stessa natura pubblica nella parte in cui dà atto della sua provenienza da un determinato pubblico ufficiale, o contribuisce, comunque, a dargli tale valenza (così ad esempio per la denuncia, la indicazione della sua veste formale quale atto formato dal pubblico ufficiale - verbale di denuncia - che è cosa diversa da quello formato dal privato e depositato presso il pubblico ufficiale che ne attesta unicamente la ricezione; trattasi di aspetti che incidono in maniera pregnante sull'atto e sulla sua stessa natura sicchè essi assumono certamente rilievo penale ove frutto di dolosa falsificazione, sebbene possa non rilevare ai fini dell'uso dell'atto, inteso, in senso stretto, funzionalmente correlato all'atto medesimo, che esso sia stato redatto dal pubblico ufficiale o dal privato). L'innocuità deve quindi essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare la fede pubblica e l'affidamento che i terzi possono fare su quanto da esso risulti, non solo con riferimento ai suo contenuto intrinseco ma anche alla sua provenienza, potendo difficilmente rivelarsi irrilevante sotto il profilo documentale la circostanza che un documento pubblico - nel caso di specie il verbale di un pubblico ufficiale - sia stato posto in essere da un soggetto in luogo di un altro facendolo apparire, col concorso del pubblico ufficiale, da questi proveniente. risultando tradita in tal caso la stessa natura pubblica dell'atto medesimo;detta conclusione è ancora più chiara se si rammenta che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede; e che ciò che rileva ed è sufficiente è il dolo generico e giammai potrebbe assumere rilevanza il motivo della falsità. Di talchè, insindacabile il motivo della falsa attestazione, ciò che rileva non può che essere la consapevole e volontaria falsità dell'attestazione medesima in cui evidentemente concorse l'imputata che ebbe a redigere l'atto, altrove, poi 'convalidato' dal carabiniere compiacente.La fattispecie in esame è quindi connotata dall'elemento soggettivo dei dolo generico sussistendo la rappresentazione e la volontà della "immutatio veri" mentre non è richiesto I" animus nocendi" né I'" animus decipiendi". 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 24880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris