CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 17707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16464/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 573/2017 depositata il21/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Distaccata di Salò, da [OSCURATO:PERSONA] e Vitale, con cui chiesero accertarsi che nulla era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto di appalto concluso inter partes in data 5.12.2005. Gli attori dedussero di aver affidato a [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di ristrutturare un immobile al prezzo di €130.211,74; in seguito a contrasti sorti nel corso dell’esecuzione dei lavori, avevano sottoscritto, in data 30.9.2006, una scrittura privata con cui i committenti davano atto di aver versato l’importo di € 140.000,00, di cui € 30.000,00 pagate con rimesse dirette ed € 110.000,00 con cessione di un immobile; le parti avevano stabilito che le opere relative ai primi cinque SAL venivano accettate fino alla concorrenza di € 130.000,00, stabilendo le modalità di pagamento per le opere e le forniture non ancora eseguite e salva la verifica contabile a cura di un professionista incaricato. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese la condanna degli attori al pagamento del saldo nella misura di € 71,847,96. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 21.4.2017, accerto che nulla era dovuto all’appaltatore. La Corte interpretò la scrittura del 30.9.2006 nel senso nel senso che l’importo di € 130.000,00 era stato concordemente determinato per i primi cinque SAL mentre il prezzo delle opere residue sarebbero state determinate dall’arbitratore sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezziario delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Brescia. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1362 c.c. e 1363 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di merito errato nell’interpretare l’art.4 della scrittura del 30.9.2006 alla luce del contratto del 5.12.2005, con il quale si stabiliva l’ammontare complessivo dell’appalto in € 130.000,00, con laprecisazione che detto importo non vincolava il risultato finale della liquidazione dei lavori; inoltre, non avrebbe tenuto conto che con la scrittura del 6.9.2006 sarebbero state previste ulteriori opere con aumento del prezzo concordato. Secondo la prospettazione del ricorrente, quindi, la scrittura privata del 30.9.2006 avrebbe avuto la funzione di accertare il pagamento di un acconto, demandando la determinazione del corrispettivo e delle opere extra contratto ad un terzo congiuntamente nominato dalle parti . Detta scrittura non prevederebbe un accordo tra le parti in ordine al corrispettivo, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello sulla base di un’interpretazione erronea del complesso degli accordi intercorsi tra le parti. Il motivo è infondato. Il ricorrente, oltre a non trascrivere il contenuto degli accordi che si sono succeduti nel tempo, cosi’ incorrendo nella violazione degli artt.366, comma 1, n.6 c.p.c., non censura la violazione dei canoni ermeneutici ma il risultato dell’interpretazione del contratto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è affidata al giudice di merito (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603) La Corte di merito, sulla base dell’interpretazione dei punti 3 e 4 della scrittura privata, ha ritenuto che l’importo di € 130.000, 00 fosse riferito al corrispettivo dei cinque SAL. Tale interpretazione è avvenuta sulla base del senso letterale delle parole - a pag.11 della sentenza è riportata testualmente la clausola 4 della scrittura del 30.9.2006- che è il primo strumento da utilizzare nella interpretazione del contratto, mentre soltanto se l’esito risulti ambig uo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.1364 c.c., all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall' art.1366 c.c. e dall’art.1371 c.c. (Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451). La censura non attinge la violazione dell’interpretazione letterale della scrittura del 30.9.2006 ma svolge critiche, in modo apodittico, sul suo contenuto contrattuale, nonostante fosse sottoscritta da entrambe le parti. La Corte d’appello, con interpretazione plausibile, ha ritenuto che la scrittura avesse formazione bilaterale con la funzione di regolare i rapporti tra le parti, stabilendo che l’importo di € 130.000,00 andasse riferito alle opere oggetto dei primi cinque SAL. Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Va, quindi, data continuità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacchè le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni. Ne consegue che quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319;Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1349 c.c. e 1657 c.c. perché la Corte avrebbe omesso di considerare che le parti avevano stabilito di demandare ad un terzo la determinazione del corrispettivo dell’appalto sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto della contabilità elaborata dal perito. Il motivo è infondato. Il ricorrente, lungi dal censurare la violazione di legge in materia di arbitraggio, si duole dell’interpretazione della scrittura del 30.9.2006, insistendo nell’attribuire alla contabilità del Direttore dei lavori, che non avrebbe tenuto conto dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione