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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 19153/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso 28230-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 223, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro A.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell'AMA - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a., volto ad ottenere il pagamento, dalla data del conseguimento del livello 4B ( maggio 2010), degli emolumenti previsti dall'art. 10 del CCNL Federambiente del 1995, a suo dire dovuti sulla base degli impegni assunti dall'Azienda con l'Accordo aziendale sottoscritto 1'8 giugno 2004;

2. la Corte territoriale ha premesso che la classificazione del personale operata dal C.C.N.L. del 1995 ed alla quale si riferiva l'indennità mensile legata alla professionalità degli autisti di mezzi complessi e pesanti, era stata sostituita da quella del C.C.N.L. 22 maggio 2003 e, pertanto, l'accordo aziendale, con il quale era stato previsto che «qualunque emolumento economico non previsto dal C.C.N.L. federambiente vigente alla data odierna ( es. emolumenti ex art. 10 ccnI federambiente erogati antecedentemente al 1° maggio 2003) sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal ccnI per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto», doveva necessariamente avere come destinatari i lavoratori che già godevano del trattamento retributivo, non essendo pensabile che a livello aziendale le parti avessero deciso di conferire ultrattività ad istituti legati ad una classificazione professionale non più esistente;

3. il giudice d'appello ha quindi escluso la fondatezza della domanda sul rilievo che l'Antonelli alla data dell'entrata in vigore del nuovo contratto non percepiva l'indennità rivendicata;

4. ha precisato anche che l'accordo del 25 agosto 1998 aveva riconosciuto un'indennità mensile legata alla professionalità «sulla base dell'inquadramento descritto nel citato art. 10 per gli autisti di mezzi complessi e pesanti», mansione, questa, mai espletata dall'appellante;

4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, articolato in due punti, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l'[OSCURATO:SOCIETA].;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 28230 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2-

1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ. nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l'accordo aziendale in termini che contrastano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell'iter di carriera;

1.1. sostiene il ricorrente che l'unica esegesi coerente con il testo della clausola contrattuale è quella che estende il diritto a tutti coloro i quali avevano già iniziato il percorso di carriera finalizzato al conseguimento del diritto, ossia quei lavoratori che avevano fatto affidamento sul pregresso sistema di classificazione e che sarebbero stati pregiudicati dalle nuove regole;

1.2. ripercorre lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, nella quale si inserisce la contrattazione aziendale, e deduce che l'accordo era specificamente diretto a tutelare i lavoratori che, inquadrati nel 10 livello stralcio, avevano acquisito il 20 livello ma non il diritto all'emolumento ex art. 10;

1.3. rileva, inoltre, che la clausola contrattuale deve essere letta in combinato disposto con la tabella allegata, che indica gli aventi diritto all'emolumento, una volta completato l'iter di carriera, ed include anche coloro che erano stati assunti successivamente al 22 maggio 2003;

1.4. l'Antonelli addebita, poi, alla Corte territoriale di non avere esaminato la documentazione in atti e di avere erroneamente escluso la fondatezza della domanda valorizzando anche la circostanza che l'appellante non fosse mai stato addetto alla guida di mezzi pesanti;

1.5. sostiene che in realtà ai fini del conseguimento dell'emolumento ex art.10 CCNL 1995 sono richiesti la guida di mezzi aziendali ed il possesso della patente di categoria B , requisiti, questi, in suo possesso;

2. il ricorso è inammissibile; occorre premettere che è riservata al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per violazione di canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, nei limiti consentiti dalla riformulazione dell'art. 360 n.

Ric. 2020 n. 28230 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3-5 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. n. 31176/2021 e Cass. n. 6076/2021;

2.1. l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9461/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l'erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l'interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all'attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un'interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità;

2.2. è stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l'intero regolamento contrattuale, il risultato dell'attività interpretativa non può essere censurato in sede dì legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» ( Cass. n. 15471/2017);

2.3. infine, con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle parti collettive, questa Corte ha evidenziato che l'interpretazione «va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi Ric. 2020 n. 28230 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale» ( Cass. n. 701/2021);

2.3. occorre, quindi, «che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale» ( Cass. n. 2173/2022);

2.4. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola ( che, da un iato, fa riferimento agli «emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, «sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari;

2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, ha risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultrattività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter di carriera»;

2.6. si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perchè dà rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire;

2.7. il ricorrente, che anche nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. insiste nel ritenere violato dalla Corte territoriale il criterio letterale, non si Ric. 2020 n. 28230 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -5- confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che va letta anche considerando gli argomenti sviluppati dalla società resistente richiamati per relationem dal giudice d'appello, e nella sostanza torna a contrapporre la propria interpretazione a quella, diversa, che si legge nella sentenza impugnata, facendo leva sulla sola parte del testo che richiama lo sviluppo professionale e svalutando del tutto l'altro elemento testuale, pur significativo, valorizzato dal giudice del merito nei termini sopra indicati;

3. una volta esclusa, per le ragioni esposte, l'ammissibilità del motivo volto a censurare l'interpretazione dell'accordo aziendale diviene irrilevante l'esame delle ulteriori censure (peraltro inammissibilmente incentrate sull'erronea valutazione delle risultanze processuali) formulate avverso il capo della decisione con il quale il diritto a percepire l'emolumento ex art.10 del CCNL Federambiente del 1995 è stato escluso anche in ragione del fatto che l'appellante non era mai stato addetto alla guida di mezzi;

3.1. nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);

4. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 28230 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -6- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.000,00 per competenze professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 28230-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 223, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro A.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell'AMA - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a., volto ad ottenere il pagamento, dalla data del conseguimento del livello 4B ( maggio 2010), degli emolumenti previsti dall'art. 10 del CCNL Federambiente del 1995, a suo dire dovuti sulla base degli impegni assunti dall'Azienda con l'Accordo aziendale sottoscritto 1'8 giugno 2004; 2. la Corte territoriale ha premesso che la classificazione del personale operata dal C.C.N.L. del 1995 ed alla quale si riferiva l'indennità mensile legata alla professionalità degli autisti di mezzi complessi e pesanti, era stata sostituita da quella del C.C.N.L. 22 maggio 2003 e, pertanto, l'accordo aziendale, con il quale era stato previsto che «qualunque emolumento economico non previsto dal C.C.N.L. federambiente vigente alla data odierna ( es. emolumenti ex art. 10 ccnI federambiente erogati antecedentemente al 1° maggio 2003) sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal ccnI per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto», doveva necessariamente avere come destinatari i lavoratori che già godevano del trattamento retributivo, non essendo pensabile che a livello aziendale le parti avessero deciso di conferire ultrattività ad istituti legati ad una classificazione professionale non più esistente; 3. il giudice d'appello ha quindi escluso la fondatezza della domanda sul rilievo che l'Antonelli alla data dell'entrata in vigore del nuovo contratto non percepiva l'indennità rivendicata; 4. ha precisato anche che l'accordo del 25 agosto 1998 aveva riconosciuto un'indennità mensile legata alla professionalità «sulla base dell'inquadramento descritto nel citato art. 10 per gli autisti di mezzi complessi e pesanti», mansione, questa, mai espletata dall'appellante; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, articolato in due punti, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l'[OSCURATO:SOCIETA].; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 28230 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- 1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ. nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l'accordo aziendale in termini che contrastano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell'iter di carriera; 1.1. sostiene il ricorrente che l'unica esegesi coerente con il testo della clausola contrattuale è quella che estende il diritto a tutti coloro i quali avevano già iniziato il percorso di carriera finalizzato al conseguimento del diritto, ossia quei lavoratori che avevano fatto affidamento sul pregresso sistema di classificazione e che sarebbero stati pregiudicati dalle nuove regole; 1.2. ripercorre lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, nella quale si inserisce la contrattazione aziendale, e deduce che l'accordo era specificamente diretto a tutelare i lavoratori che, inquadrati nel 10 livello stralcio, avevano acquisito il 20 livello ma non il diritto all'emolumento ex art. 10; 1.3. rileva, inoltre, che la clausola contrattuale deve essere letta in combinato disposto con la tabella allegata, che indica gli aventi diritto all'emolumento, una volta completato l'iter di carriera, ed include anche coloro che erano stati assunti successivamente al 22 maggio 2003; 1.4. l'Antonelli addebita, poi, alla Corte territoriale di non avere esaminato la documentazione in atti e di avere erroneamente escluso la fondatezza della domanda valorizzando anche la circostanza che l'appellante non fosse mai stato addetto alla guida di mezzi pesanti; 1.5. sostiene che in realtà ai fini del conseguimento dell'emolumento ex art.10 CCNL 1995 sono richiesti la guida di mezzi aziendali ed il possesso della patente di categoria B , requisiti, questi, in suo possesso; 2. il ricorso è inammissibile; occorre premettere che è riservata al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per violazione di canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, nei limiti consentiti dalla riformulazione dell'art. 360 n. Ric. 2020 n. 28230 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3-5 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. n. 31176/2021 e Cass. n. 6076/2021; 2.1. l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9461/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l'erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l'interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all'attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un'interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità; 2.2. è stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l'intero regolamento contrattuale, il risultato dell'attività interpretativa non può essere censurato in sede dì legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» ( Cass. n. 15471/2017); 2.3. infine, con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle parti collettive, questa Corte ha evidenziato che l'interpretazione «va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi Ric. 2020 n. 28230 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale» ( Cass. n. 701/2021); 2.3. occorre, quindi, «che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale» ( Cass. n. 2173/2022); 2.4. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola ( che, da un iato, fa riferimento agli «emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, «sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari; 2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, ha risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultrattività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter di carriera»; 2.6. si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perchè dà rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire; 2.7. il ricorrente, che anche nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. insiste nel ritenere violato dalla Corte territoriale il criterio letterale, non si Ric. 2020 n. 28230 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che va letta anche considerando gli argomenti sviluppati dalla società resistente richiamati per relationem dal giudice d'appello, e nella sostanza torna a contrapporre la propria interpretazione a quella, diversa, che si legge nella sentenza impugnata, facendo leva sulla sola parte del testo che richiama lo sviluppo professionale e svalutando del tutto l'altro elemento testuale, pur significativo, valorizzato dal giudice del merito nei termini sopra indicati; 3. una volta esclusa, per le ragioni esposte, l'ammissibilità del motivo volto a censurare l'interpretazione dell'accordo aziendale diviene irrilevante l'esame delle ulteriori censure (peraltro inammissibilmente incentrate sull'erronea valutazione delle risultanze processuali) formulate avverso il capo della decisione con il quale il diritto a percepire l'emolumento ex art.10 del CCNL Federambiente del 1995 è stato escluso anche in ragione del fatto che l'appellante non era mai stato addetto alla guida di mezzi; 3.1. nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); 4. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. Ric. 2020 n. 28230 sez. ML - ud. 24-02-2022 -6- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.000,00 per competenze professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 19153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris